Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17282 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. I, 27/06/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 27/06/2019), n.17282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10699/18 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in Faenza, via XX Settembre

n. 29, presso l’avvocato Patrizia Bortoletto, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 10 ottobre

2017 n. 2349;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

aprile 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2015 A.J., cittadino gambiano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 (la data della richiesta non è precisata nel ricorso per cassazione):

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse che, mentre aiutava il padre nel lavoro dei campi, accese un fuoco che si propagò ad un villaggio vicino, i cui abitanti uccisero per vendetta il padre. Aggiunse che in seguito a questo evento lasciò il Paese, trasferendosi in altri Stati centrafricani, fino a quando, giunto in Libia, fu costretto sotto la minaccia delle armi a salire su una imbarcazione che approdò in Italia.

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza con provvedimento del 27.5.2015.

Avverso tale provvedimento A.J. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35.

Il Tribunale di Bologna con ordinanza del 10.5.2016 rigettò tutte le richieste dell’opponente.

3. L’ordinanza venne impugnata dal soccombente.

La Corte d’appello di Bologna con sentenza 10.10.2017 n. 2349 rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che:

(a) il racconto del ricorrente non fosse attendibile;

(b) in ogni caso quel racconto non dimostrava la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale, anche solo sussidiaria;

(c) nel Gambia non esistevano, infine, condizioni socioeconomiche tali da giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da A.J. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il motivo, formalmente unitario, contiene in realtà tre censure, che verranno qui di seguito esposte non nell’ordine con cui sono state illustrate, ma nell’ordine logico di cui all’art. 276 c.p.c., comma 2.

Con una prima censura (pp. 5-6) il ricorrente deduce che la Corte d’appello ha rigettato il suo gravame senza previamente ascoltarlo e senza accogliere le richieste istruttorie da lui avanzate in primo ed in secondo grado.

Con una seconda censura (pp. 4-5 del ricorso) il ricorrente deduce che la Corte d’appello, nel reputare inattendibile il suo racconto, avrebbe violato i criteri di giudizio dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il quale impone di ritenere attendibili le dichiarazioni del richiedente asilo, quando risulti che egli abbia fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; le sue dichiarazioni non sono contraddette da altri elementi; la domanda sia stata tempestivamente presentata.

Con una terza censura (p. 6 del ricorso), infine, il ricorrente il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto “inveritiero” un racconto che invece si sarebbe dovuto reputare genuino.

1.2. La prima delle suddette censure è in parte inammissibile, ed in parte infondata.

Nella parte in cui lamenta il rigetto delle “istanze istruttorie” (non meglio precisate) il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366 c.p.c., n. 6.

Denunciare, infatti, l’omesso esame od il rigetto di istanze istruttorie decisive da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sugli atti processuali del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto alcuno.

Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il contenuto delle suddette istanze istruttorie; non indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c., ordine di esibizione, ecc.) siano state prodotte.

1.3. Nella parte invece in cui lamenta l’error in procedendo, consistito nella mancata audizione del richiedente da parte della Corte d’appello, la censura è infondata.

Il giudizio di opposizione alle decisioni della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale era disciplinato, in origine, dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35. Tale norma prevedeva espressamente, al comma 10, che il Tribunale decidesse sull’opposizione “sentite le parti”, mentre il successivo comma 13 estendeva tale previsione ai giudizi d’appello.

In seguito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, i commi 10 e 13, vennero abrogati dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 20, lett. (c) e la materia venne disciplinata dall’art. 19 di quest’ultimo decreto, il quale non previde più espressamente l’obbligo del Tribunale di “sentire le parti”, limitandosi a stabilire che l’impugnazione della decisione della Commissione Territoriale avvenisse con le forme del rito sommario, le quali (artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.) non prevedono affatto l’obbligo del giudice di sentire le parti personalmente.

Tale norma, oggi pur essa abrogata, era quella vigente all’epoca in cui il giudizio di opposizione venne introdotto dall’odierno ricorrente (2015).

Da un lato, dunque, in base al diritto applicabile ratione temporis la Corte d’appello non aveva l’obbligo di sentire le parti, ma solo la facoltà di farlo; dall’altro lato, l’eventuale cattivo esercizio di tale facoltà da parte del giudice d’appello non potrebbe essere sindacato in questa sede, riguardando un atto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, Rv. 647297 – 01); in terzo luogo qualsiasi eventuale nullità processuale verificatasi nel corso del giudizio d’appello, per potere condurre alla cassazione della sentenza impugnata, deve aver prodotto un vulnus alle ragioni della difesa di chi la invoca, pregiudizio che nel caso di specie non viene neanche prospettato.

Non sarà superfluo aggiungere che l’odierno ricorrente venne interrogato dal giudice di primo grado (lo dichiara lui stesso nel ricorso), sicchè non potrebbe oggi dolersi nè di non essere stato messo in condizione di rappresentare personalmente le proprie istanze all’organo giudicante.

Irrilevante, poi, è la circostanza che il giudice di primo grado, allorchè interrogò l’odierno ricorrente, si sia limitato a chiedergli la conferma di quanto già dichiarato per iscritto dinanzi la Commissione Territoriale, dal momento che in quella sede nulla avrebbe impedito al ricorrente di compiere tutte le dichiarazioni che avesse voluto.

1.4. Anche la seconda censura prospettata nel primo motivo di ricorso (con la quale si denuncia la violazione, da parte della Corte d’appello, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3) è infondata.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di ritenere veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; ha presentato la domanda di protezione il prima possibile; si presenti come attendibile.

Tale norma contiene un periodo ipotetico la cui protasi (“se l’autorità competente ritiene che”) rende palese che il legislatore, con essa, non ha affatto stabilito cosa il giudicante debba decidere (nè, del resto, avrebbe potuto farlo, alla luce dell’art. 101 Cost., comma 2), ma ha stabilito invece come debba essere adottata la decisione di cui si discorre: cioè con quale iter logico e sulla base di quali accertamenti.

Ne consegue che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato “la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

1.5. La terza delle censure contenute nel primo motivo di ricorso (con la quale si denuncia l’error in iudicando, per avere erroneamente la Corte d’appello ritenuto non credibile il racconto del ricorrente), infine, è inammissibile.

Lo stabilire, infatti, se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale (od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari) sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Sindacabile, al più, potrebbe essere in sede di legittimità il metodo di giudizio applicato dal giudice di merito (ad esempio, per violazione dei precetti dettati dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in tema di ricerca e valutazione delle prove), ma non certo il merito del giudizio in sè riguardato, una volta che quei criteri siano stati osservati.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2 e 32 Cost.; art. 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

A sostegno di tale censura, nella illustrazione del motivo si sostiene che:

-) in Gambia, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, esiste una situazione legittimante la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-) in particolare il ricorrente, se facesse ritorno in Gambia, vedrebbe gravemente compromesso il suo diritto alla salute e quello all’alimentazione, poichè ivi sussistono “condizioni di vita del tutto inadeguate ai parametri di benessere e dignità umana cui si ispirano” i principi della Costituzione e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Aggiunge, infine, il ricorrente di svolgere attività lavorativa in Italia sin dall’anno 2015.

2.2. Prima di esaminare il fondo del presente motivo di ricorso, va rilevato come l’interesse ex art. 100 c.p.c., ad impugnare il provvedimento di diniego permesso di soggiorno per motivi umanitari non sia venuto meno per effetto dell’approvazione del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.

Questa Corte, infatti, ha già stabilito che tale decreto, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non s’applica alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 5.10.2018.

Tali domande, pertanto, restano soggette alle disposizioni vigenti ratione temporis al momento della loro proposizione, con l’unica particolarità che, in caso di accoglimento, a questo dovrà seguire il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura “casi speciali”, soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto-legge (Sez. 1 -, Sentenza n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01).

2.3. Nel merito, il motivo è tanto inammissibile, quanto infondato.

Il motivo è in primo luogo inammissibile, perchè lo stabilire quali siano le condizioni economiche e sociali dello Stato del Gambia è un accertamento di fatto, e gli accertamenti di fatto non possono essere censurati in sede di legittimità; tanto meno possono esserlo semplicemente contrapponendo la versione del ricorrente (nella specie, quella secondo cui “in Gambia sussistono condizioni tali, da legittimare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitarì) a quella adottata dalla Corte d’appello (secondo cui tali condizioni in Gambia non sussisterebbero).

In secondo luogo il motivo sarebbe comunque infondato, nella parte in cui prospetta genericamente che, nel proprio Paese d’origine, il diritto del ricorrente alla vita, al benessere ed alla salute sarebbero compromessi dalle condizioni di indigenza ivi diffuse.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale. Se così non fosse, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, misura “personalizzata” e concreta, finirebbe per essere accordato non già sulla base delle specificità del caso concreto, ma sulla base delle condizioni generali del Paese d’origine del richiedente, in termini del tutto generali ed astratti, ed in violazione della ratio e della lettera della legge (Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01). Sulla base di tale principio questa Corte ha già più volte rigettato ricorsi avverso sentenze di merito, le quali avevano escluso la sussistenza in Gambia di condizioni giustificative della concessione della protezione internazionale od umanitaria: in tal senso, ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 7833 del 20.3.2019, Sez. 1, Sentenza n. 7192 del 13.3.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 6060 del 28.2.2019.

2.4. Per quanto attiene, infine, alla deduzione dell’avvenuto inserimento lavorativo nel nostro Paese del richiedente, tale circostanza è da sola giuridicamente irrilevante ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di una situazione di vulnerabilità che, per quanto detto, deve dipendere dal rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (che nel caso di specie è stata solo genericamente dedotta), condizione che non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli.

3. Le spese.

3.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della amministrazione intimata.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di A.J. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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