Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17282 del 23/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/08/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 23/08/2016), n.17282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19037/2015 proposto da:

HARMONT & BLAINE S.P.A., (PI (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FASANA 21, presso lo studio dell’Avvocato MICHAEL LOUIS STIEFEL,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE FERRARO, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARONCINI

27, presso lo studio dell’Avvocato MARINA WONGHER, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MARINA MELCHIORI,

giusta procura in calce alla memoria;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI NORD del 22/6/2015,

depositata il 22/6/2015;

lette le conclusioni del P.G. in persona del Dott. CARMELO CELENTANO

che, visto l’art. 380 ter c.p.c., ha chiesto dichiararsi la

competenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del

lavoro, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/6/2016 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

è presente l’Avvocato MARINA MELCHIORI per il controricorrente

M.S..

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Harmont & Blaine S.p.A. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, avverso l’ordinanza del 22 giugno 2015, con cui il Tribunale di Napoli Nord – in funzione di giudice del Lavoro – ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Vicenza e/o Venezia.

La ricorrente, dopo aver premesso che M.S. era stato assunto, a seguito di una selezione effettuata a Napoli nella sede della società, con contratto a tempo indeterminato ed assegnato al punto vendita all’interno dell’outlet di (OMISSIS) e quindi licenziato una prima volta in data 9/1/2012 (nel giudizio relativo al quale – conclusosi favorevolmente al lavoratore – erano emersi comportamenti del M., niente affatto conosciuti dell’azienda e di eccezionale gravità da rendere palese l’impossibilità di dare seguito al rapporto) ed una seconda volta, per giusta causa, in data 29/8/2014, evidenziava di aver adito il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del Lavoro, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 e segg., al fine di accertare la legittimità e validità del suddetto licenziamento del 29/8/2014. Con separato ricorso del 27/3/2015, il M. aveva adito il Tribunale di Venezia, della L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, al fine di sentir dichiarare la nullità del medesimo licenziamento del 29/8/2014, ritenuto ritorsivo e discriminatorio. Pronunciando su tale ricorso del lavoratore, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 29/6/2015, aveva, tra l’altro, ritenuto la sussistenza di un rapporto di continenza rispetto alla domanda preventivamente proposta dalla Harmont & Blaine S.p.A. innanzi al Tribunale di Napoli Nord, quest’ultimo ritenuto competente anche rispetto alla causa presso il medesimo già pendente (trattandosi di foro ove si trova l’azienda).

Tanto premesso, la ricorrente assume che il Tribunale di Napoli Nord, decidendo (non in sede di riassunzione ma) sull’originario ricorso della società, avrebbe erroneamente ritenuto la competenza del Tribunale di Vicenza e/o Venezia, in quanto, pur avendo riconosciuto la sussistenza, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., di tre fori alternativi, sulla premessa che sarebbe spettato alla ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza del criterio di collegamento con il foro prescelto, aveva poi considerato generiche le indicazioni fornite riguardo all’effettivo accentramento dei poteri di direzione e amministrazione della società datrice e circa la sede legale. Assume che nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli non vi era alcun elemento che consentisse di ipotizzare una qualche dissociazione tra la sede legale e la sede effettiva e/o decisionale, non solo per l’abbondante documentazione prodotta dalle parti ma anche perchè il M., costituendosi tardivamente in quel giudizio, era decaduto dalla specifica eccezione.

Con altro motivo, poi, la Harmont & Blaine S.p.A. ritiene l’ordinanza erronea anche con riguardo all’individuazione del foro in cui il rapporto era sorto ed in cui si era svolto all’atto della cessazione, essendo il contratto concluso con la conoscenza dell’accettazione della proposta avvenuta nella sede legale di (OMISSIS) e non essendo stato il M., dopo il precedente licenziamento, reintegrato in (OMISSIS), bensì, sic et simpliciter, nell’organico aziendale e, dunque, doveva ritenersi a tutti gli effetti, assegnato alla sede principale della società e cioè nella sede sociale di (OMISSIS).

Resiste con controricorso M.S..

2 – Ritiene il Collegio di condividere in toto le conclusioni del Procuratore Generale.

Va innanzitutto affermata l’ammissibilità del ricorso, in quanto risulta che il giudice di merito, che ha pronunciato nella fase sommaria del rito cosiddetto Fornero della L. 28 giugno 2012, n. 92, ex art. 1, commi 47 e segg., ha statuito in via definitiva sulla propria incompetenza, atteso il carattere solo eventuale della fase a cognizione piena e l’idoneità al passaggio in giudicato dell’ordinanza conclusiva della fase sommaria in caso di omessa opposizione.

Questa Corte ha, infatti, precisato che, sebbene la giurisprudenza (Cass., Sez. un., 9 luglio 2009, n. 16091; Cass., Sez. un., 29 luglio 2013, n. 18189) abbia affermato l’inammissibilità della proposizione del regolamento di competenza in materia di procedimenti cautelari, essa ha motivato tale decisione facendo leva esclusivamente sulla natura giuridica di un provvedimento declinatorio della competenza in sede cautelare, che, in quanto caratterizzato dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata, non potrebbe essere oggetto di una procedura di regolamento, atteso che l’eventuale decisione sarebbe priva del requisito della definitività. Nel caso del procedimento ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg., invece, analoga pronuncia, emessa nella fase sommaria, è dotata di stabilità e pertanto, non sussistendo le ragioni che inducono a negare l’ammissibilità del regolamento di competenza nel caso dei procedimenti cautelari, il regolamento di competenza deve ritenersi ammissibile (Cass., Sez. un., 31 luglio 2014, n. 17443, con riferimento alla litispendenza).

Sulla base di quanto chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte nella decisione da ultimo citata, va anche evidenziato che il regolamento di competenza ha per oggetto unicamente il provvedimento impugnato per cui sono ininfluenti i rilievi del controricorrente concernenti la causa pendente dinanzi al giudice preventivamente adito. In conseguenza, pur nella sussistenza di una situazione nella quale l’incompetenza sia stata dichiarata con riferimento ad un processo promosso con il rito della legge Fornero da parte del datore di lavoro, non è consentito a questa Corte di legittimità di esaminare, in sede di regolamento di competenza, profili di ammissibilità del ricorso attinenti al giudizio dinanzi al giudice preventivamente adito, a tal fine essendo rilevante unicamente il dato formale costituito dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale presso altro giudice.

Tanto precisato, va osservato che, in termini generali, la competenza territoriale deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda (salvo che nei casi in cui questa appaia prima fatiè artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge). Detto principio non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto in relazione agli elementi posti a fondamento di tale domanda, nè dalla eventuale domanda riconvenzionale, che, a norma dell’art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purchè non ecceda la sua competenza per materia o valore (cfr. Cass. 4 agosto 2005, n. 16404; Cass. 17 maggio 2007, n. 11415; Cass. 26 marzo 2014, n. 7182).

Inoltre, in tema di competenza territoriale, per le controversie soggette al rito del lavoro, dell’art. 413 c.p.c., comma 2, prevede (non già soltanto due, ma) tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore esclusivo o prevalente ad alcuno di essi, atteso che deve escludersi che il luogo dove si trova l’azienda (che, in caso di società, coincide con la sede sociale dove di fatto si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell’azienda stessa) e quello in cui si trova una sua dipendenza alla quale sia addetto il lavoratore indichino un unico foro consistente nel luogo di esercizio dell’attività lavorativa. In tal senso si sono espresse, tra le altre: Cass. 21 ottobre 1998, n. 10465; Cass. n. 13 novembre 2000, n. 14678; Cass. 22 maggio 2014, n. 317; si veda anche Cass. 23 agosto 2003, n. 12418 secondo cui: “In tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, dell’art. 413 c.p.c. (nuovo testo), comma 2 – di cui è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., per il fatto che consente anche al datore di lavoro di instaurare la controversia con il lavoratore nel foro della conclusione del contratto o nel foro dell’azienda ancorchè il lavoratore presti servizio in un luogo diverso (vedi Corte cost. ord. nn. 341 del 1993 e 177 del 1994) prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa”.

Nel caso in esame, i dati fattuali evincibili dalla prospettazione di cui al ricorso proposto dalla società e cioè la contestazione disciplinare, la lettera di licenziamento, le giustificazioni e l’impugnazione stragiudiziale, ed il riferimento contenuto negli stessi alla sede legale di Harmont & Blaine S.p.A. in (OMISSIS), località sita nel circondario di Napoli Nord, consentono di presumere, in assenza di elementi che evidenzino un’artificiosa allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge, la coincidenza della sede effettiva dell’impresa (nella quale si accentrano i poteri di direzione e di amministrazione dell’azienda stessa) con quella legale e dunque per la sussistenza in (OMISSIS) del foro dell’azienda. Si aggiunga che dalla stessa domanda giudiziale si rileva che la società opera nel settore della produzione e commercializzazione dell’abbigliamento ‘attraverso uno stabilimento di produzione in (OMISSIS) il che conferma la suddetta coincidenza. Inoltre, dalla documentazione prodotti dilla società al giudice del procedimento sommario si evince che il rapporto di lavoro (il quale, stando alla ricostruzione dei fatti come riportata nell’atto introduttivo del giudizio, era stato ripristinato per ordine giudiziale, a seguito della declaratoria di illegittimità del primo licenziamento) era sorto in (OMISSIS), ove era avvenuta la conclusione del contratto con la ricezione da parte della società proponente della copia della proposta di assunzione del 7/9/2010 firmata dal M., con accettazione del suo contenuto. Si ricorda che, come da questa Corte da tempo affermato, agli effetti dell’art. 413 c.p.c., comma 2, per luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro deve intendersi non quello in cui abbia avuto inizio la prestazione lavorativa ma quello della stipulazione del contratto, con conseguente operatività, quando questo sia intervenuto fra persone lontane, del principio della cognizione, per il quale il contratto si perfeziona nel luogo (e nel momento) in cui l’accettazione viene a conoscenza del proponente (cfr. Cass. 14 ottobre 1983, n. 6025).

stato, in particolare, precisato che, ai fini dell’individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 413 c.p.c., il luogo in cui è sorto il rapporto va considerato non quello in cui il lavoratore riceve la lettera di nomina dal datore di lavoro, sottoscrivendola per accettazione, ma quello della sede centrale dello stesso datore di lavoro, nella quale si trova il competente ufficio od organo che riceve detta accettazione (v. in tal senso Cass. 18 maggio 1989, n. 2370; Cass. 17 giugno 1982, n. 3700).

Il luogo prescelto dalla società coincide, dunque, anche con il foro in cui è sorto il rapporto. Ed è in riferimento a tale luogo che va radicata e dichiarata la competenza territoriale.

3 – In conclusione, il proposto regolamento va accolto, per cui, cassato il provvedimento impugnato, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, giudice del lavoro, innanzi al quale le parti vanno rimesse, previa riassunzione della causa nel termine di legge.

4 – Le spese del presente procedimento saranno regolate in sede di definizione del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord; spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016

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