Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17282 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20976-2017 proposto da:

C.E., C.M.A., C.N.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BELSIANA, 71, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA BECCARIA, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1121/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 08/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. VISONA’ STEFANO che ha chiesto

il rigetto del ricorso avverso la sentenza della CTR di ROMA n.

1121/14/17 depositata 18 marzo 2017.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. C.N.M., C.A. ed C.E. ricorrono con tre motivi, illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe;

2. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

3. la Procura Generale ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c. La CTR ha dichiarato -a dire delle ricorrenti commettendo la lamentata violazione- che i giudici di primo grado avevano superato i limiti di quanto eccepito con il ricorso originario laddove avevano ritenuto l’impugnato avviso di rettifica e di liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad atto di vendita di un terreno, illegittimo per difetto di motivazione sul rilievo – ufficioso, non conseguente ad eccezione delle ricorrenti – per cui l’avviso non recava in allegato l’atto pubblico di compravendita richiamato ai fini comparativi. Sostengono le ricorrenti che, al contrario, esse avevano, sia nei ricorsi originari sia nelle memorie integrative, contestato il difetto di motivazione dell’avviso anche e specificamente per mancata allegazione del suddetto atto di comparazione;

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 132 c.p.c.. La CTR ha preliminarmente osservato che “il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte dovendo tener conto del contenuto sostanziale della domanda” e successivamente ha dichiarato quanto al superiore punto 1. Le ricorrenti sostengono che la motivazione della sentenza impugnata sia viziata da irriducibile contraddittorietà tra la osservazione preliminare e la successiva dichiarazione;

3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 comma 2. La censura investe l’affermazione che costituisce il perno della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l’avviso in questione, basato sul criterio comparativo (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51) tra valore del terreno di cui all’atto tassato e valore di altri “immobili similari di prezzo noto” in quanto risultante da atto pubblico di compravendita, è sufficientemente ‘motivato sebbene quest’atto non vi sia allegato, giacchè “non esiste a carico dell’ufficio finanziario uno specifico onere di allegazione di atti indicati perchè, trattandosi di atti pubblici, essi sono conoscibili dal contribuente che abbia interesse a contestare l’efficacia comparativa…”;

4. il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto. La CTR pare evocare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui “In tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica del valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, nel momento in cui contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente. Trattandosi di atti pubblici, il privato ne può conseguire la disponibilità in ogni momento, per cui correttamente la legge non prevede per l’ufficio l’onere dell’allegazione, onere che non può essere introdotto dall’interprete (così Cass. 16076/2000; conformi, Cass. 15371/2001; Cass. 9370/2003; Cass., 12741/2014). Nel caso di specie, tuttavia, l’avviso -ai fini dell’autosufficienza del motivo, richiamato nel corpo del motivo stesso e allegato al ricorso per cassazione- rimanda ad una relazione di stima dell’Agenzia del territorio la quale, a sua volta, fa menzione di beni il cui valore è preso a comparazione del valore dichiarato in contratto, ma non indica la fonte da cui tale valore comparativo è desunto. La CTR, laddove ha ritenuto l’avviso motivato, ha violato la previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 bis, la quale, in coerenza con la generale previsione della L. n. 212 del 2000, art. 7, impone che nell’avviso di rettifica siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione dell’amministrazione, così da porre il contribuente in condizione di svolgere, da subito, completa ed esauriente difesa in ordine a tutti gli elementi costitutivi dell’imposizione.

5. per effetto dell’accoglimento del motivo involgente l’affermazione su cui la motivazione della sentenza impugnata è imperniata, quest’ultima deve essere cassata con effetto assorbente di ogni altra questione;

6. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere, cosicchè la causa deve essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.). Il ricorso originario deve essere accolto;

7. le spese del merito sono compensate attesi gli alterni esiti della vicenda ‘processuale;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario;

compensa le spese del merito;

condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, con modalità da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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