Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17282 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. II, 12/08/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 12/08/2011), n.17282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28629/2005 proposto da:

JACOPINO & LETTIERI SNC P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DI J.

A. E L.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato SINIBALDI

Michele, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANNI

ROBERTO;

– ricorrente –

contro

R.C. C.F. (OMISSIS), G.M. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI Gianfranco, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANETTA ROBERTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 998/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Angelo Colucci con delega depositata in udienza

dell’Avv. Zanetta Roberto difensore dei resistenti che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24/4/1989 G.M. e R. C., quali promittenti acquirenti, convenivano in giudizio la s.n.c. Jacopino e Lettieri, quale promittente venditrice, chiedendo il trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c., di un appartamento (con due posti auto) oggetto di un preliminare di vendita stipulato il 28/1/1987 e dichiarando la propria disponibilità al versamento del saldo prezzo alle condizioni previste dal contratto.

A fondamento della domanda assumevano che l’immobile avrebbe dovuto essere consegnato entro il 30/3/1988, ma che, malgrado il tempo trascorso, erano egualmente interessati all’esecuzione del contratto, mentre la convenuta non si era resa disponibile a comparire davanti al notaio per la stipula del definitivo.

La società convenuta eccepiva che parte attrice si era resa inadempiente avendo ritardato l’esecuzione di opere idrosanitarie per l’importo di L. 44.000.000, neppure completate e che costituivano parte del corrispettivo pattuito.

A questa causa era riunita la causa introdotta dalla s.n.c. Jacopino e Lettieri con successivo atto di citazione del 7/5/1990 per la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento dei promittenti acquirenti e per la loro condanna al risarcimento dei danni.

Nel corso del processo era autorizzato sequestro giudiziario dell’immobile oggetto del contendere ed era nominato custode G.M..

La due cause riunite erano istruite mediante prove documentali e testimoniali; era inoltre espletata consulenza tecnica di ufficio relativamente al dedotto inadempimento di G. e R., in relazione all’esecuzione delle opere pattuite come parte del corrispettivo.

Il Tribunale di Novara respingeva le domande di risoluzione e di risarcimento danni della soc. Jacopino e Lettieri e, ritenuta inadempiente la società e non i promittenti acquirenti, concedeva il sequestro giudiziario, trasferiva la proprietà degli immobili alla parte non inadempiente subordinatamente al versamento del residuo prezzo e condannava la società Jacopino e Lettieri al risarcimento dei danni, oltre che alle spese processuali.

La società Jacopino e Lettieri proponeva appello chiedendo il rigetto delle domande di controparte e l’accoglimento delle proprie domande di risoluzione del contratto per inadempimento, di risarcimento del danno e di rigetto dell’istanza di convalida del sequestro giudiziario.

La Corte di Appello di Torino con sentenza del 22/6/2005 riformava la sentenza di primo grado solo per la parte relativa alla determinazione del prezzo residuo ancora da pagare in quanto il primo giudice non aveva considerato che gli acquirenti erano tenuti a corrispondere anche l’iva sul prezzo residuo; per il resto rigettava l’appello confermando la sentenza appellata e condannando la società appellante 1 pagamento delle ulteriori spese.

La Corte territoriale, esaminando ad uno ad uno tutti i motivi di gravame, accoglieva, come detto, il quarto motivo, relativo alla condanna al pagamento dell’iva sul prezzo residuo e, in ordine agli altri motivi, rilevava:

– quanto al primo, relativo alla pretesa violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che la regola non era stata violata in quanto i promittenti acquirenti avevano ottenuto esattamente ciò che avevano richiesto, ossia il trasferimento del bene mentre il pagamento costituiva solo la condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo richiesto così che non rilevava, sotto il dedotto profilo di mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il fatto che le modalità di pagamento stabilite dal giudice fossero diverse da quelle indicate in domanda essendo stato comunque offerto il pagamento;

quanto al secondo motivo, relativo al dedotto inadempimento rispetto all’obbligo di eseguire opere idrosanitarie per l’importo di L. 44.000.000 (previste come parte del corrispettivo), che non sussisteva inadempimento da parte dei promittenti acquirenti, essendo, al contrario, provato l’adempimento dalla testimonianza del teste B.C., non inficiata dalle dichiarazioni del teste Z., nè dalle produzioni di bolle di consegna (relative ad accessori marginali) o di documentazione fotografica priva di data certa; la testimonianza era ulteriormente avvalorata dalla relazione del CTU e dalla successiva integrazione, che aveva concluso per la regolarità e il regolare funzionamento delle opere idrauliche eseguite;

Il terzo motivo era relativo alla dedotta duplicazione del risarcimento del danno, in tesi conseguente alla liquidazione del danno costituito dai canoni di locazione corrisposti dagli attori per avere la disponibilità di altro alloggio; tale liquidazione secondo gli appellanti, squilibrava il rapporto sinallagmatico tra le prestazioni, posto che era liquidato un danno senza che ancora fosse pagato il prezzo neppure maggiorato per gli interessi; la Corte territoriale osservava che non v’era alcuna duplicazione perchè dal risarcimento erano dedotti i canoni pagati dal conduttore dell’alloggio loro trasferito e gli interessi sul residuo prezzo non spettavano perchè i promittenti acquirenti non erano inadempienti e, inoltre, era stata contrattualmente pattuita l’invariabilità del prezzo di vendita; l’ulteriore domanda di rimborso degli oneri fiscali sostenuti dalla promettente venditrice era domanda nuova e quindi inammissibile.

Il quinto motivo era relativo alla dedotta nullità parziale della previsione di trasferimento di due posti auto, per indeterminatezza dell’oggetto; la Corte territoriale rilevava che il motivo doveva essere rigettato attesa la natura pertinenziale dei posti auto rispetto all’immobile esattamente identificato;

Il sesto motivo era relativo alla pretesamente erronea convalida del sequestro; la Corte territoriale rilevava che il motivo era inammissibile per l’assoluta mancanza di specificità richiesta dall’art. 342 c.p.c..

La società Jacopino e Lettieri s.n.c. propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. Resistono con controricorso G. M. e R.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2932 c.c. e il vizio di motivazione, assume che il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione insufficiente e contraddittoria, da un lato, che l’offerta di pagamento del prezzo era stata formulata secondo modalità non consentite (in quanto gli attori avevano richiesto che i promittenti venditori, secondo contratto, fossero dichiarati tenuti a partecipare alla stipula del contratto di mutuo con iscrizione di ipoteca o di potere pagare il saldo entro due anni dalla sentenza), ma dall’altro, che era egualmente accoglibile la domanda di esecuzione in forma specifica con modifica, ope iudicis, delle modalità di pagamento del prezzo.

2. Il motivo è manifestamente infondato e adduce argomenti in contrasto con i principi costantemente affermati da questa Corte.

L’oggetto della domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto di compravendita, ove si deduca, come nella specie, l’inadempimento dell’obbligo di trasferimento del bene immobile, è esattamente la pronuncia di trasferimento del bene, idonea a produrre gli effetti del contratto non concluso, mentre l’offerta della prestazione corrispettiva da parte del contraente che abbia proposto la domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, costituendo una condizione dell’azione (che deve sussistere al momento della decisione), può essere validamente fatta in tutto il corso del giudizio (v. Cass. nn. 4128/1979, 6553/1981, 3854/1983, 2661/2001) e, addirittura, il compratore non è neppure tenuto a pagare o a offrire il prezzo, quando il pagamento di questo (o della parte residua di esso, come nella specie), per accordo delle parti, debba essere effettuato al momento della stipulazione del contratto definitivo o successivamente; in questa ipotesi, la sentenza costitutiva degli effetti del contratto definitivo promesso ma non concluso deve essere senz’altro emessa e il pagamento del prezzo (o della quota parte residuale) deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo derivante dalla pronuncia (Cass. nn. 709/1978; 641/1980; 381371981;

3854/1983; 2154/1987; 3660/1988; 2103/1990; 1077/1995; 10069/1996).

A questi principi si è uniformata la Corte territoriale escludendo, del tutto correttamente, la rilevanza delle modalità con le quali era stato offerto il pagamento del prezzo; occorre aggiungere che la parte tenuta al pagamento ha fatto acquiescenza alle modalità stabilite dal primo giudice non impugnando la decisione, malgrado le modalità stabilite fossero per lei più gravose rispetto a quelle previste in contratto e più favorevoli per la ricorrente che, anche sotto questo profilo, non ha motivo di dolersi per carenza di interesse.

La doglianza relativa alla mancata fissazione di un termine per l’adempimento della controprestazione è parimenti infondata perchè in tema di contratto preliminare, le sentenze emesse ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. producono gli effetti del negozio dal momento del passaggio in giudicato, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l’obbligo dell’acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o, come nel caso in esame, di subordinazione dell’efficacia traslativa al pagamento, idonea a costituire adeguata tutela per il promittente venditore; si origina, così, un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nel caso di inadempimento che, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., sia di non scarsa importanza; il che può verificarsi anche nel caso di ritardo nel pagamento(rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all’entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all’importo in ipotesi già versato) e a ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell’interesse dell’altra parte (Cass. 16/1/2006 n. 690).

3. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 2677, 1453, 2704 c.c. e degli artt. 116 e 244 c.p.c. e il vizio di motivazione lamenta:

a) che il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere il mancato tempestivo adempimento della prestazione avente ad oggetto l’esecuzione di opere e forniture idrosanitarie, anche con riferimento alla mancata esecuzione delle opere al momento della notifica della citazione per la risoluzione per inadempimento;

b) che con motivazione insufficiente e in contrasto con altre risultanze istruttorie (costituite da alcune testimonianze e risultanze della CTU in ordine a difformità delle opere rispetto al preventivo, da materiale fotografico dal quale risulterebbe la non ultimazione dei lavori al 21/11/1990 e da alcune bolle di consegna) la Corte di appello avrebbe ritenuto puntualmente adempiuta l’obbligazione avente ad oggetto l’esecuzione delle opere idrosanitarie e in violazione dell’art. 244 c.p.c. lo stesso giudice avrebbe ritenuto inammissibili prove testimoniali dedotte in appello (per omessa indicazione dei testi) con motivazione irragionevole in quanto contrastante con la necessità di acquisire maggiori elementi di valutazione.

4. Il motivo, con riferimento alle censure sub a) è rivo di autosufficienza in quanto, non essendo riportato il testo della clausola contrattuale che prevedeva tale prestazione, non è possibile stabilire il termine entro il quale le opere avrebbero dovuto essere eseguite e, in mancanza di un termine, deve presumersi che le opere, costituendo parte del prezzo convenuto, avrebbero dovuto essere realizzate prima del trasferimento della proprietà.

Con riferimento alla domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla società promittente venditrice e fondata sulla inancata esecuzione delle opere al momento della notifica della citazione (7/5/1990) valgono le stesse argomentazioni e, in ogni caso, manca la prova, della quale è onerato chi agisce per la risoluzione, che esista un ritardo e che il ritardo, ove esistente, sia di importanza tale da giustificare la risoluzione;

Il motivo, quanto alle censure sub b), relativo alla valutazione del materiale istruttorio, è inammissibile in quanto non è rivolto a dimostrare vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ma si risolve in una critica, inammissibile nel giudizio di legittimità, delle valutazioni delle testimonianze e, in genere delle prove (comprese le due bolle di consegna di materiale minuto e accessori marginali che il giudice di appello ha ritenuto irrilevanti alla luce della testimonianza B.) che, invece, il giudice di appello specificamente richiama, considera e valuta osservando, nella sua discrezionalità, che la deposizione di un teste (il teste B.) che aveva personalmente partecipato all’esecuzione dei lavori è più attendibile di altre testimonianze di soggetti che avevano dichiarato di non ricordare bene lo stato dei lavori ad una certa data e solo saltuariamente presenti in cantiere (il teste Z.) o che avevano eseguito solo lavori parziali.

Con particolare riferimento alla pretesa contraddittorietà della motivazione che, da un lato accerta alcune difformità di alcuni lavori rispetto al preventivo, e, dall’altro, ritiene adempiuta la prestazione, basti osservare che il giudice di appello ha correttamente motivato sull’irrilevanza di tali difformità e sull’assenza di qualsiasi pregiudizio sotto il profilo funzionale ed estetico, con richiamo alla relazione integrativa del CTU; nè, infine, potrebbe assumere rilievo, per inficiare la esaustiva motivazione del giudice di appello circa l’adempimento dell’obbligazione, la mancanza di fattura, posto che la prova dell’esecuzione non è affidata alle fatture, ma alle testimonianze, riscontrate dalla consulenza tecnica di ufficio.

La censura avente ad oggetto la mancata valutazione di 11 fotografie e la mancata ammissione di prove dedotte in appello è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto, non essendone neppure descritto il contenuto, questa Corte non è in grado di valutarne la rilevanza.

Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la parte che lamenti la mancata ammissione di un mezzo istruttorie richiesto nel giudizio di merito e il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza ed a quale titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza, o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 17 maggio 2005, n. 10357; Cass. 29 settembre 2005, n. 19051; Cass. 14 marzo 2006, n. 5479; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 12 giugno 2006, n. 13556; Cass. 3/8/2007 n. 17043).

5. Con il terzo motivo la ricorrente deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c. e il vizio di motivazione censura la decisione impugnata per non avere accolto le proprie tesi secondo le quali, in applicazione del principio della compensatici lucri cum danno, dall’ammontare del risarcimento del danno non sarebbero stati detratti:

gli interessi che gli attori lucrerebbero sulla residua somma dovuta per il saldo prezzo;

– gli interessi che essi avrebbero dovuto pagare sul mutuo che avrebbero dovuto contrarre per saldare il prezzo;

– gli oneri fiscali, compresa l’ICI che essi avrebbero dovuto pagare se l’immobile fosse stato tempestivamente trasferito.

6. Il motivo è radicalmente infondato: per il principio della “compensatio lucri cum damno”, il risarcimento non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato, sicchè, se dal fatto dannoso derivi qualche vantaggio, se ne deve tenere conto nella liquidazione del danno, sottraendolo al risarcimento; tuttavia, questo principio trova applicazione solo quando tanto il pregiudizio che l’incremento patrimoniale siano conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto (Cass. 12/9/2008 n. 23563; Cass. 22/6/2005 n. 13401); nel caso di specie, il pregiudizio subito dagli odierni resistenti e oggetto di risarcimento è stato liquidato con riferimento ad un danno derivante dalla mancata disponibilità materiale dell’immobile (sul presupposto che il venditore, trasferita la proprietà del bene avrebbe dovuto anche effettuarne la consegna e, non avendo adempiuto ha costretto gli attori ad un esborso corrispondente al costo sostenuto per avere la temporanea disponibilità di altro immobile) mentre, non risulta sussistere alcun vantaggio direttamente e immediatamente riferibile al danno da ritardata consegna; gli eventuali risparmi su ratei di interesse o l’asserito lucro derivante dalla mancata spesa sono evenienze del tutto ipotetiche e non direttamente collegabili con il fatto generatore del danno; gli oneri fiscali sono dovuti dal proprietario che resta la società ricorrente fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva e all’avveramento della condizione del pagamento del saldo prezzo.

7. Con il quarto motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in quanto la Corte di Appello avrebbe dichiarato inammissibile il gravame relativo alla convalida del sequestro con una motivazione solo apparente, rilevando la mancanza del requisito della specificità del motivo richiesto dall’art. 342 c.p.c..

8. Il motivo è inammissibile: dalla lettura della sentenza di appello risulta che il giudice di primo grado aveva convalidato il sequestro sulla base di specifiche argomentazioni che non avevano formato oggetto di specifica censura nel motivo di gravame; solo con il presente motivo di ricorso il ricorrente cerca di specificare, ma inammissibilmente davanti a questo giudice di legittimità, le ragioni di censura e non riporta, al fine della valutazione di questa Corte, le ragioni di censura formulate con l’atto di appello.

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Jacopino e Lettieri s.n.c. a pagare al controricorrenti G.M. e R.C. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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