Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17281 del 23/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/08/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 23/08/2016), n.17281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13831/2015 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, ((OMISSIS)), in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C.E.;

– intimata –

ev contro

I.N.P.S., in persona del rappresentane legale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo

studio dell’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso dagli Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA

PULLI, giusta procura in calce all’atto di costituzione;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 502/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

27/3/2014, depositata il 19/5/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/6/2016 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato RICCI MAURO, difensore del resistente I.N.P.S., il

quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 502/2014, depositata in data 19/5/2014, in riforma della decisione del Tribunale di Modena, accoglieva la domanda proposta da G.M. (nella causa poi proseguita da P.C.E. e P.C.G., eredi della prima) ed accertava, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che l’originaria ricorrente era invalida al 100% a decorrere dal dicembre 2003, condannava l’I.N.P.S. a corrispondere agli eredi il trattamento dalla data del riconoscimento e fino al decesso della G., poneva a carico dell’I.N.P.S. e del Ministero due terzi delle spese processuali del primo e del secondo grado oltre a quelle delle c.t.u., spese che, per la residua quota, compensava tra le parti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze corre per cassazione affidandosi a tre motivi.

Le parti private sono rimaste intimate.

L’I.N.P.S. ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta error in procedendo per vizio di ultrapetizione e violazione del giudicato interno in relazione alla ritenuta legittimazione passiva del Ministero a fronte di una pronuncia espressa del giudice di primo grado che tale legittimazione aveva escluso e della mancanza di ogni impugnazione sul punto.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., in combinato disposto con il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ed della L. n. 448 del 1998, art. 37, commi 5 e 6, in relazione alla ritenuta legittimazione passiva del Ministero che non può configurarsi rispetto al primo accertamento dello stato invalidante.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., rilevando che, stante il difetto di legittimazione passiva, il Ministero non poteva essere considerato soccombente e condannato al pagamento delle spese.

Il primo motivo è manifestamente fondato e determina l’assorbimento del secondo.

Risulta dalla stessa sentenza impugnata che il Tribunale di Modena aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Avverso tale statuizione nessun rilievo era stato mosso dagli appellanti (i quali, come si rileva sempre dalla sentenza impugnata, si erano limitati a contestare le lacune dell’accertamento peritale svolto in primo grado) nè dall’INPS (che non aveva formulato alcun appello incidentale).

Il dichiarato difetto di legittimazione passiva non poteva, pertanto, più essere messo in discussione essendo ormai coperto da giudicato.

E’ del pari manifestamente fondato il terzo motivo.

L’estraneità del Ministero al giudizio di appello (il cui ricorso evidentemente gli era stato notificato a mero titolo di denuntiatio litis) ed il giudicato sul suo difetto di legittimazione passiva escludeva che il medesimo potesse essere considerato soccombente (e ciò tanto con riferimento al primo quanto con riferimento al secondo grado di giudizio).

Per quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo), la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e la decisione della causa nel merito con la revoca di ogni statuizione relativa al Ministero dell’Economia e delle Finanze; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerate del processo.

4 – In conclusione vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo) e va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; non essendo necessario ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con la revoca di ogni statuizione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5 – Nulla va disposto per le spese del giudizio di appello nei confronti del Ministero (nei cui confronti l’appellante aveva operato una mera denuntiatio litis). L’atteggiamento processuale degli intimati, che nulla hanno opposto alle deduzioni del ricorrente, consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo), cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito, revoca ogni statuizione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; nulla per le spese del giudizio di appello nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016

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