Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17281 del 17/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17281
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5438-2017 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LOGOZZO, e
all’avv. ENTRICO DE MITA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6476/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,
depositata il 06/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
Fatto
PREMESSO
che:
1. M.C. ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale era stato dichiarato legittimo l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione ai fini dell’irpef somme derivanti dalla partecipazione di esso ricorrente alla società “Promotion’s Teams s.a.s. di M.A.”;
2. l’Agenzia delle Entrate depositava controricorso;
3. con atto in data 4 giugno 2019, il contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2019, documentando di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi del medesimo art. 6 e di aver effettuato il pagamento della prima rata della somma dovuta;
4. con istanza in data 19 ottobre 2020, il contribuente ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per non avere l’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, notificato alcun diniego alla definizione della lite;
5. considerato quanto precede, visto altresì il ridetto D.L., comma 13, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021