Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17281 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5442-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.G.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato FABIO

PISANI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO PALMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 03/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 93/25/2012, depositata il 3/7/2012, respingendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti di Z.G.A.A., confermava la decisone della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata dei carichi di ruolo di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, motivato dal mancato versamento della seconda rata dell’ importo dovuto per il condono;

che, secondo il Giudice di appello, in caso di presentazione della domanda di condono, l’originaria obbligazione fiscale si converte in quella di pagamento degli importi a tal fine predeterminati dalla legge, e che nella specie il versamento della seconda rata, senza alcuna preventiva comunicazione o invito da parte dell’Ufficio diretto a consentire al contribuente di sanare l’omissione o l’errore, nonchè in presenza di reiterate proroghe, era stato eseguito il 7/5/2004, prima della scadenza del termine ultimo previsto dal D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), e comunque in buona fede;

che l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi di ricorso, cui resistite con controricorso e memoria la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

che la ricorrente con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 143 del 2003, convertito dalla L. n. 212 del 2003, e del D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), giacchè la CTR non ha considerato che i contribuenti che, come quello per cui è causa, avevano aderito all’agevolazione anteriormente al 25 giugno 2003, non vedevano modificate le relative date di scadenza dei pagamenti, per cui il saldo del residuo andava comunque versato a pena di decadenza entro il 14 aprile 2004;

che con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce violazione e/o falsa applicazione del L. n. 289 del 2002, art. 12, giacchè la CTR nonostante abbia preso atto del ritardato versamento della seconda rata rispetto al termine all’uopo originariamente previsto, non ne ha fatto discendere il mancato perfezionamento del condono, pur in difetto di una specifica previsione nella L. n. 289 del 2002, art. 12, e diversamente da altre ipotesi definitorie, che faccia comunque salvi gli effetti della sanatoria;

che con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, giacchè la CTR non ha considerato che il termine di versamento della seconda rata non era stato affatto prorogato, e che era da escludersi la sussistenza dell’errore scusabile circa il termine ultimo di pagamento della predetta rata, a seguito delle numerose proroghe di quello originariamente previsto, in quanto la contribuente, che aveva aderito in data 15/5/2003 al condono, era stata informata da Uniriscossioni s.p.a. della facoltà prevista dal L. n. 289 del 2002, art. 12, e dei termini entro cui dovevano essere eseguiti i versamenti;

che i suesposti motivi, scrutinabili congiuntamente, sono infondati per le ragioni di seguito precisate;

che le questioni poste all’attenzione del Collegio vanno esaminate e risolte alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. n. 104/2014; n. 24316/2010; n. 20746/2010), secondo cui l’efficacia della sanatoria L. n. 289 del 2008, ex art. 12 è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite;

che, come è stato osservato (Cass. n. 21416/2016), “tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15, e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale”, sicchè il condono, rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento da parte del contribuente, produce la definizione della pendenza solo con l’integrale pagamento delle rate dovute, nei termini prescritti, essendo altrimenti legittima l’iniziativa dell’Amministrazione finanziaria volta al recupero dell’originaria imposta dovuta;

che, infatti, al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, “non può ritenersi applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali “(Cass. n. 24316/2010, ma anche n. 22788/2006; n. 6370/2006; n. 12410/2007);

che, inoltre, non è prevista a carico del Concessionario, oltre alla iniziale comunicazione al contribuente della facoltà di estinzione agevolata del carico fiscale, alcuna attestazione della regolarità del condono e del pagamento integrale di quanto dovuto, gravando esclusivamente sul contribuente l’onere di provare che il versamento effettuato concerne il rapporto tributario oggetto di controversia e la corrispondenza delle somme pagate al dovuto, in ragione dell’importo iscritto a ruolo (Cass. n. 2410/2006);

che, dunque, le censure formulate dall’Agenzia delle Entrate impongono di verificare se, come ritenuto dal giudice di appello, possa considerarsi tempestivo il versamento del residuo importo dovuto per il perfezionamento del condono, effettuato dalla contribuente il 7/5/2004, dopo lo spirare dell’originario termine del 16/4/2004, ma prima dello spirare del termine del 18/4/2005 fissato dal D.M. 8 aprile 2004 e, dunque, se nel caso della Z. si applichi o meno la proroga dal 16/4/2004 al 18/4/2005 del termine di pagamento della seconda rata di condono;

che, in proposito, la ricorrente sostiene che l’importo corrispondente alla seconda rata di condono, nel caso di specie, andasse versato entro il 16/4/2004, e che dunque la contribuente non avrebbe potuto beneficiare della proroga perchè, alla data (25/6/2003) di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, aveva effettuato l’utile versamento della prima rata del condono;

che la tesi non può essere condivisa perchè l’interpretazione della norma che essa propone, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, paradossalmente, “condurrebbe al risultato che il versamento della seconda rata di condono effettuato nel periodo compreso tra la scadenza del termine originario (16/4/2004) e la scadenza del termine prorogato (18/4/2005) perfezionerebbe il condono per i contribuenti che hanno pagato la prima rata dopo il 25/6/2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003) e non per quelli che l’hanno, più diligentemente, pagata prima del 25/6/2003″, sicchè ” secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della L. 29 dicembre 2002, n. 289, art. 12, la proroga dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005 del termine di pagamento della seconda rata ivi prevista opera anche per coloro che avevano pagato la prima in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143 (conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 212 e contenente un primo differimento); infatti, il D.L. n. 143 cit. art. 1, comma 2, e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 143 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’art. 12 (tra gli altri) della L. n. 289 del 2002 – vanno interpretati nel senso che per versamenti “utili” devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione ” (Cass. n. 13697/2013, conf. n. 26709/2013).

che, quindi, la contribuente aveva diritto di avvalersi della riapertura dei termini di versamento recata dall’invocato D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), emanato in attuazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, e, conseguentemente, che il giudice di merito non ha errato nel giudicare tempestivo il versamento del saldo del condono L. n. 289 del 2002, art. 12, ed efficace l’adesione al condono medesimo da parte della contribuente, anche se le ragioni esposte nella impugnata sentenza devono intendersi in tal senso integrate e corrette;

che essendo il relativo dispositivo conforme a diritto è sufficiente farsi luogo, in applicazione dei poteri conferiti dall’art. 348 c.p.c., comma 4, alla mera correzione in parte qua della decisione, nei termini fatti sopra palesi, potendo la medesima essere tenuta ferma per il resto;

che le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti in ragione del progressivo consolidarsi dei principi giurisprudenziali nella fattispecie applicati;

che “nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.” (Cass. n. 1778/2016).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della non sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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