Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17281 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17281 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 15204-2010 proposto da:
PASTORALE

CIRO

PSTCRI64R23G813S)
elettivamente
(
domiciliato in ROMA, VIA CALCUTTA 45, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO D’AURIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’AVINO ARCANGELO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;
– intimato –

avverso il decreto N. 409/09 V.G. della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI del 2/10/2009, depositato il

Data pubblicazione: 12/07/2013

21/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

R.g.15204/2010
Svolgimento del processo

Ciro Pastorale ricorre per cassazione, sulla base di tre
motivi, avverso il decreto della corte d’appello di Napoli

prescrizione decennale sollevata dalla difesa erariale, ha
determinato in C 5.000,00 l’equa riparazione spettante per
l’irragionevole durata di un giudizio iniziato davanti al
T.A.R. della Campania il 2 giugno 1995 e pendente alla data
di deposito del ricorso ex legge n. 89/2001 in data 26
gennaio 2009.
L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il primo motivo, con il quale si lamenta che sia stata
ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione decennale non
ostante che la legge n. 89 del 2001 preveda solo la
decadenza, è fondato.
Come hanno di recente affermato le sezioni unite (sentenza n.
16783/2012), la previsione della sola decadenza dall’azione
giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni
subiti a causa dell’irragionevole durata del processo,
contenuta nell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con
riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei

del 21 dicembre 2009 che, accogliendo l’eccezione di

mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha
definito il procedimento presupposto, esclude la decorrenza
dell’ordinario termine di prescrizione, in tal senso
deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato, norma
che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una

lettura dell’art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica
dell’art. 2964 cod. civ., che postula la decorrenza del
termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto
o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il
maturarsi della decadenza. Inoltre, in tal senso depone,
oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza,
se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà
pratica di accertare la data di maturazione del diritto,
avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del
processo in rapporto ai criteri previsti per la sua
determinazione, nonché il frazionamento della pretesa
indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali
che l’operatività della prescrizione in corso di causa
imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultredecennale
nella definizione del processo.
Il secondo ed il terzo motivo con i quali si lamenta
l’erronea liquidazione dell’equa riparazione sono assorbiti.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto cassato.

ik

Non essendo necessario compiere ulteriori accertamenti può
decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.c. Il giudizio
presupposto ha avuto una durata complessiva di quattordici
anni e, pertanto, come è costante orientamento di questa

E.D.U. (le cui pronunce costituiscono un fondamentale punto
di riferimento per il giudice nazionale nell’interpretazione
delle disposizioni della C.E.D.U.) in numerosi giudizi di
lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative ha
liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del
giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato,
di regola, tra gli importi di euro 350 e quello di euro 550
per anno, il giudice nazionale deve liquidare l’importo
complessivo dell’indennizzo alla luce di tali orientamenti
nella misura di 500,00 per ciascun anno dell’intera durata.
Nella specie quindi deve liquidarsi una somma di C 7.000.

Le spese del giudizio di -fririte e del giudizio di caQQazione
seguono la soccombenzà.
P.Q.M.

La Corte cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel
merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna
l’amministrazione al pagamento di un’equa riparazione pari a

g 7_cmc,(10,
pzgamento

gltre agli interessi al tasso legale, nonché al

delle Rpse processuali che liquida

in 1035,00

sezione (v. ex multis cass. n. 14974/2012), avendo la corte

oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del
difensore costituito che si è dichiarato antistatario, per il
giudizio di merito
onorari) e in

e

(e

480,00 per diritti ed e 535,00 per

1.350,00 (di cui e 200,00 per esborsi) per il

distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.

)3

NovEheR c
Così deciso in Roma il (19 ottobre] 2012 nella camera di

consiglio della sesta sezione civile – prima sezione.

giudizio di cassazione, oltre agli accessori di legge, da

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