Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17280 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. I, 27/06/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 27/06/2019), n.17280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21037/2018 proposto da:

I.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Cristina Perozzi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, dell’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/03/2019 dal Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 7160/2018 pubblicato l’11-6-2018, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso di .J., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione internazionale, sussidiaria o, in subordine, umanitaria. Esaminando nel merito le domande, il Tribunale, rilevato che il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per ragioni di ordine economico, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica della Nigeria, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 112 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4. Difetto di motivazione” e lamenta la mancata traduzione della decisione della Commissione Territoriale e del decreto del Tribunale, incomprensibile al ricorrente e dovuta per legge.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 112 e D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 11-17, art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3. Difetto di motivazione” e lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 353 c.p.c., art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11-17. Violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Difetto di motivazione” e lamenta la mancata concessione della protezione umanitaria.

4. Con il quarto motivo (indicato in ricorso come primo) lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e del principio convenzionale internazionale del divieto di non refoulement, oltre che la violazione delle norme costituzionali e CEDU in ordine al diritto ad un processo giusto ed effettivo.

5. Col quinto motivo (indicato in ricorso come secondo) il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa od insufficiente motivazione, attesa la natura meramente apparente e tautologica di quella versata nel provvedimento impugnato.

6. Con il sesto motivo (indicato in ricorso come terzo) il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che erroneamente il Tribunale ha ritenuto insussistenti le condizioni per la concessione del permesso umanitario.

Nell’illustrare congiuntamente le censure, osserva il ricorrente che compete all’autorità giudiziaria, adita con l’opposizione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, riesaminare integralmente la domanda presentata in via amministrativa e vagliare la sussistenza della reale situazione esistente in Nigeria, dove permane un clima di grave insanabilità, tanto che il governo ha aumentato la presenza di militari nella regione del Delta del Niger e dell’Edo State, come dai rapporto annuale 2016-2017 di Amnesty International. Ad avviso del ricorrente la ricostruzione del Tribunale è contraddittoria e non corrispondente al vero, atteso che, come riconosciuto da vari tribunali italiani, le attuali condizioni sociali, politiche ed economiche della Nigeria sono rappresentate come gravemente preoccupanti. Richiama il rapporto del dipartimento di Stato americano sulla condizione dei diritti umani in Nigeria pubblicato il 3-3-2017, nonchè numerose sentenze di merito con le quali è stata riconosciuta la protezione umanitaria a cittadini nigeriani e l’ordinanza di questa Corte n. 14700/2017 in tema di centralità del dovere di cooperazione istruttoria del giudice. Rimarca il ricorrente che la sua condizione attuale è di particolare fragilità perchè orfano di padre e di madre e perchè di giovane età e lamenta la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del percorso sociale intrapreso apprendendo la lingua italiana.

7. In via preliminare rileva questa Corte che il primo motivo è inammissibile poichè non è illustrata nel ricorso la corrispondente censura, concernente la mancata traduzione della decisione della Commissione Territoriale e del decreto del Tribunale.

8. Anche tutti gli altri motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

8.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre, anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). La giurisprudenza di questa Corte ha infine precisato che “La protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con ritèrimento a motivi di salute da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. ord. N. 3681/2019).

8.2. Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria (Edo State), attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata dal Tribunale, che ha rimarcato le motivazioni di ordine solo economico che hanno condotto il ricorrente a lasciare il suo Paese di provenienza.

Il Tribunale, richiamando specifiche fonti di conoscenza (UNHCR, report EASO settembre 2017 e vari siti internet – pag. 5, 6 e 7 decreto impugnato), ha escluso che la zona di provenienza del ricorrente sia caratterizzata da violenza diffusa e indiscriminata o da conflitti armati e il ricorrente non censura specificamente la descrizione della situazione dell’Edo State di cui al decreto impugnato e neppure la valutazione di irrilevanza complessiva, ai fini del riconoscimento delle misure di protezione richieste, delle vicende narrate.

Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito e sono sindacabili solo mediante il paradigma del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o come anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Per quanto si è detto la motivazione del decreto impugnato è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018), così da sottrarsi al sindacato di legittimità della stessa ed alla conseguente valutazione di “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”.

8.3. Quanto alla doglianza sul mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, il Tribunale ha compiutamente esercitato il suo potere-dovere di cooperazione istruttoria, richiamando le fonti di conoscenza che hanno escluso che la zona di provenienza del ricorrente (Edo State, situato nella Nigeria meridionale) sia caratterizzata da violenza diffusa e indiscriminata.

8.4. In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente, il quale si è limitato a dedurre che il ritorno nel Paese di origine lo porrebbe in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale, anche perchè orfano di padre e di madre e perchè di giovane età. All’accertamento compiuto dal Tribunale viene inammissibilmente contrapposta una diversa e del tutto generica interpretazione delle risultanze di causa.

9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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