Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17280 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Torre

Argentina 47, presso l’avv. Mariotti Riccardo, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Asso s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante,

Fallimento Asso s.r.l. in liquidazione in persona del curatore,

R.V., D.G.M., Procuratore Generale

della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 250 del

28.6.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15.6.2010 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Mariotti per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del secondo motivo e

l’inammissibilità del primo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi B.G., R.V. e D.G.M. chiedevano il fallimento della Asso s.r.l., che il Tribunale di Spoleto dichiarava con sentenza del 20.3.2007, dopo che nel corso dell’istruttoria prefallimentare erano state definite le posizioni di R. e D.G..

La decisione, impugnata dalla Asso, veniva riformata dalla Corte di Appello di Perugia adita, che revocava la dichiarazione di fallimento osservando che il credito del B., seppur rilevante (Euro 131.000), era stato contestato con opposizione a precetto sulla base di una pretesa estinzione dell’obbligazione; che si trattava di società in liquidazione per la quale lo stato di insolvenza va valutato in relazione all’idoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale ad assicurare il soddisfacimento dei creditori;

che l’attivo della società avrebbe avuto consistenza tale da garantire il pagamento del credito del B. anche nel caso di soccombenza nella causa con lui pendente.

Avverso la sentenza B. proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi, cui non resistevano gli intimati.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 15.6.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione B. ha denunciato la nullità della sentenza per violazione: 1) dell’art. 101 c.p.c., L. Fall., art. 18, comma 4, per il fatto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza nel giudizio davanti alla Corte di Appello, stabilita per il 21.6.2007, non era avvenuta entro il decimo giorno dalla relativa comunicazione (effettuata il 4.5.2007), ma in un momento successivo (la consegna degli atti all’ufficiale giudiziario per i successivi incombenti era avvenuta il 19.5.2007, anzichè il 14.5.2007, mentre la successiva spedizione per posta sarebbe stata effettuata il 7.6.2007), e ciò non avrebbe consentito la costituzione in appello di esso ricorrente, che per l’appunto era rimasto contumace;

2) della L. Fall., art. 18, D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, atteso che il ricorso di R. era stato presentato il 5.9.2005, e cioè prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 5 del 2006, entrato in vigore il 16.7.2006.

Da ciò sarebbe disceso che l’impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento avrebbe dovuto essere proposta mediante l’opposizione davanti al Tribunale.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, poichè proposto tardivamente.

Dalla certificazione della Cancelleria della Corte di Appello di Perugia allegata alla impugnata sentenza emessa dalla stessa Corte si evince infatti che la decisione in questione è stata depositata al più tardi in epoca antecedente al 2.7.2.007 (in cui la sentenza è stata notificata per estratto all’INPS di Perugia) e che il ricorso per cassazione è stato notificato agli intimati a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, con invio delle raccomandate alle diverse parti nella medesima data del 26.9.08.

Orbene, considerato che. ai sensi dell’art. 327 c.p.c., all’epoca vigente il decorso del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza preclude la proponibilità dell’impugnazione e che nella specie, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 3, non trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall’art. 1 della citata legge, ne discende che il ricorso per Cassazione, proposto dopo poco meno di un anno e tre mesi dal deposito della sentenza impugnata, è tardivo e pertanto inammissibile.

Nulla va infine disposto per le spese processuali, poichè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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