Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17280 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13621-2015 proposto da:

INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato CORRADO

GRANDE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO

GUIDO ANTONINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6096/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

“1. La spa Intesa Sanpaolo ricorre – con tre motivi, illustrati anche con memoria e contrastati con controricorso dall’Agenzia delle entrate – per la cassazione della sentenza in epigrafe;

2. con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis. La CTR della Lombardia ha ritenuto tempestivo l’avviso notificato il (OMISSIS), di accertamento di maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, dell’avviamento di un ramo aziendale costituito da 23 sportelli bancari ceduti dalla ricorrente alla spa Credito Valtellinese al prezzo provvisoriamente determinato in complessivi Euro 249,708.688,90 con atto registrato il 14 marzo 2008 a fronte di pagamento di imposta proporzionale corrispondente e, in data 30 settembre 2008, definitivamente determinato in complessivi Euro 197.121.764,33. La ricorrente sostiene che il dies a quo del termine decadenziale biennale stabilito dall’art. 76, comma 1 bis, avrebbe dovuto essere individuato nel 14 marzo 2008 e non, come ritenuto dalla CTR in adesione alla tesi propugnata dall’ufficio facendo leva sul disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 35, nel 30 settembre 2008;

3. con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, per avere la CTR ritenuto l’avviso congruamente motivato sebbene non vi fosse spiegato perchè il coefficiente utilizzato in contratto del 27,3% sulla media della raccolta effettuata dagli sportelli nel triennio antecedente la vendita fosse stato sostituito con il coefficiente del 33,4%;

4. con il terzo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. Sostiene contrasti con quest’articolo l’affermazione fatta dalla CTR secondo cui la ricorrente si era “limitata a contraddire il criterio di calcolo adoperato per la valutazione de qua (ossia del valore dell’avviamento degli sportelli) senza adeguata dimostrazione della infondatezza delle ragioni dell’Erario e senza dar prova di motivi che avevano portato alla riduzione del prezzo di cessione”;

5. nel corpo del ricorso ed in memoria, la contribuente fa riferimento – senza peraltro espressamente dedurne la preclusività in questa sede, nè specificamente invocarne gli effetti conformativi estensivi ex art. 1306 c.c., comma 2″ – alla sentenza definitiva emessa dalla CTR della Lombardia il 23 gennaio 2014 in favore della società acquirente degli sportelli de quibus, coobligata in solido, di annullamento di identico avviso di rettifica per difetto di motivazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il secondo motivo di ricorso è fondato. La L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, stabilisce che gli atti tributari devono essere motivati con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche sui quali sono stati adottati. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis, ribadisce il contenuto dell’obbligo di motivazione per gli avvisi di rettifica in tema di imposte di registro. L’enunciazione dei motivi è imposta dalla legge per fini essenzialmente, ancorchè non esclusivamente, di garanzia del contribuente – il quale solo grazie alla motivazione è messo in grado di comprendere la pretesa erariale e di determinarsi a ragion veduta sul se prestarvi acquiescenza o se lamentarne l’illegittimità o l’ingiustizia – e di controllo in sede di impugnazione. Ciò posto, la scelta del coefficiente da applicarsi ed in concreto applicato sulla media della raccolta effettuata dagli sportelli nel triennio antecedente la vendita avrebbe dovuto essere giustificata. Non essendola stata, risulta essere incomprensibile come in concreto il valore dell’avviamento sia stato (ri)determinato (in rettifica rispetto al valore dichiarato). Più in dettaglio: la CTR ha affermato che “il valore dell’avviamento risulta calcolato prendendo a base la media della raccolta diretta e indiretta dei tre anni precedenti con liquidazione della maggiore imposta, interessi e sanzioni”. Per questa parte, si tratta di affermazione inconfutabile ma del tutto sconnessa rispetto al contenuto della eccezione della contribuente, riproposta nel motivo di ricorso, relativa specificamente (non all’entità della media della raccolta ma) al coefficiente applicato alla media della raccolta. La CTR ha ulteriormente affermato che “il ricorso si limita a contraddire il criterio di calcolo adoperato per la valutazione senza adeguata dimostrazione della infondatezza delle ragioni dell’erario”. Da ciò ha tratto che l’avviso doveva essere ritenuto legittimo. Per questa parte e per la conclusione la CTR si è posta in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis. La “contraddizione del criterio di calcolo” esauriva il contenuto dell’eccezione di assenza di un enunciato motivazionale giustificativo della scelta del ridetto coefficiente. La contribuente non aveva da dare dimostrazione di alcunchè. Del tutto fuori luogo è il riferimento al tema della dimostrazione, cioè della prova. Solo a fronte di atto motivato con precisa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della determinazione amministrativa, può porsi una questione di dimostrazioni (e, qualora si ponga, spetta comunque in primo luogo all’erario provare i presupposti di fatto della pretesa impositiva enunciati nel discorso motivazionale);

2. il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata, restando assorbita ogni ulteriore considerazione sui restanti motivi;

3. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicchè la causa va decisa nel merito (art. 384 c.p.c.). Il ricorso originario della contribuente va accolto;

4. le spese del merito devono essere compensate in ragione degli alterni esiti della vicenda processuale;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario della parte contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro13.000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svoltasi con modalità da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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