Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1728 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. II, 27/01/2020, (ud. 16/04/2019, dep. 27/01/2020), n.1728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18010-2015 proposto da:

B.S.A., in proprio e n. q. di procuratore generale

della madre Z.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GARIGLIANO 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI LIGUORI;

– ricorrenti –

contro

ZI.RO., F.S., rappresentati e difesi dall’avvocato

GIOVANNI DENARO;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 894/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del primo motivo e per il rigetto del secondo motivo del

ricorso principale; per l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.S.A., in proprio e quale procuratore della madre Z.R., ebbe a convenire in giudizio avanti il Tribunale di Palermo sezione distaccata di Partinico i coniugi F.S. e Zi.Ro.,suoi zii, chiedendo la restituzione della somma di Euro 120.300,75,erogata tra il 1997 ed il 1999, a titolo di mutuo ovvero, in via subordinata, ex art. 2041 c.c.

Resistettero i consorti F.- Z. contestando la pretesa poichè l’importo in questione erogato per soddisfare esigenze degli attori.

All’esito della trattazione istruttoria della questione, il Tribunale panormita, accertata l’infondatezza della pretesa fondata sul mutuo, accolse la domanda basata sulla norma ex art. 2041 c.c. condannando i convenuti a restituire la somma pretesa dall’attore.

Avverso detta decisione proposero gravame principale i consorti Z.- F., mentre anche il B. interpose appello incidentale, e la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello incidentale ed accolto per parte quello principale.

Con relazione all’impugnazione incidentale del B., il Collegio panormita ha osservato come il primo Giudice,in relazione alla domanda fondata sul mutuo, ebbe a ben governare il materiale probatorio acquisito nel rigettare la stessa. Con relazione al gravame principale, mosso dai consorti Z.- F., la Corte distrettuale ha rilevato come,una volta rigettata la domanda fondata su specifico titolo per difetto di prova, non era possibile accogliere la domanda fondata sul disposto ex art. 2041 c.c. e così ebbe a rigettare anche tale originaria pretesa svolta dal B..

Avverso il provvedimento citato ha proposto ricorso per cassazione B.S.A. articolando due motivi di doglianza.

Hanno resistito con controricorso i consorti F.- Zi., proponendo a loro volta impugnazione incidentale fondata su unico motivo.

All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. – accogliersi il primo motivo del ricorso principale – in assenza dei difensori delle parti, che però hanno fatto pervenire memorie difensive, questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale esposto da B.S., in proprio e quale procuratore della madre, e l’impugnazione incidentale mossa dai consorti F.- Z. s’appalesano privi di fondamento e vanno rigettati.

Con la prima articolata ragione di doglianza proposta con il ricorso il B. rileva violazione della norma di cui all’artt. 2041 c.c. ed omesso esame di un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Osserva il B. come la Corte panormita ebbe a malamente apprezzare l’insegnamento contenuto negli arresti di legittimità portati a sostegno della sua decisione poichè nell’ipotesi, – come nella presente causa – in cui viene accertato il difetto del titolo contrattuale dedotto, è possibile accogliere la subordinata domanda d’indebito arricchimento fondata sull’art. 2041 c.c.

In effetti nel muovere la censura sopra sunteggiata il ricorrente principale non pare confrontarsi con l’effettiva motivazione illustrata dalla Corte distrettuale a sostegno della sua decisione sul punto.

Difatti i Giudici siciliani, proprio sulla scorta dell’insegnamento desumibile da numerosi arresti di questo Supremo Collegio, citati anche dal ricorrente – Cass. sez. 3 n 23625/04, Cass. sez. 3 n 8020/09, Cass. sez. 3 n 6295/13 -, hanno posto in evidenza come il Tribunale ebbe a rigettare la domanda di restituzione somma, fondata sul titolo di mutuo, non perchè accertato il difetto originario del titolo, bensì per carenza della prova portata a sostegno della domanda fondata sul titolo.

Tale puntuale accertamento della Corte panormita non appare specificatamente contestato nel motivo d’impugnazione, posto che il ricorrente si limita a qualificare diversamente il decisum del primo Giudice, ritenendo che lo stesso ebbe a ritenere il difetto originario del titolo addotto, senza però confrontarsi con la ragione posta dal Tribunale a sostegno della sua decisione,messa invece in evidenza dalla Corte territoriale,ossia la carenza di prova a sostegno della domanda titolata originariamente proposta.

Dunque non concorre la violazione di legge dedotta poichè la Corte panormita ha fondato la sua statuizione sull’insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. Sez. 2 n 11682/18, Cass. Sez. 2 n 30944/18 -.

Quanto all’omesso esame di fatto rilevante, il B. osserva come la Corte territoriale non abbia apprezzato che le prestazioni, lumeggiate dagli zii a sostegno della dazione del denaro in loro favore, costituivano tipiche fattispecie di obbligazioni naturali, ex art. 2034 c.c., che non consentono azione od eccezione alcuna di restituzione poichè essenzialmente spontanee ed in una cornice di solidarietà familiare.

La censura appare infondata solo se si considera che fu il B. a richiedere la restituzione del denaro in causa poichè dato a mutuo, sicchè era suo onere fornire la prova del contratto dedotto a prescindere dalla difesa svolta dai convenuti.

Dunque in difetto di prova del mutuo, siccome rilevato dal Tribunale, alcuna rilevanza assumono le difese spiegate dai convenuti, che si sono limitati a contestare la prospettazione del mutuo lumeggiando altre ragione a giustificazione dei versamenti di denaro effettivamente ricevuti.

Con il secondo mezzo d’impugnazione il B. lamenta violazione della disposizione ex art. 782 c.c. in quanto erroneamente la Corte panormita ha ritenuto prospettazione nuova, quindi inammissibile, la deduzione in sede d’appello delle nullità della donazione della somma di denaro oggetto della domanda di restituzione mutuo, poichè questione rilevabile ex officio.

La doglianza appare priva di pregio giuridico posto che la Corte panormita dà espressamente atto che il B., in sede d’appello, ebbe a chieder di qualificare siccome donazione il versamento del denaro ai congiunti – donazione nulla per difetto di forma – sicchè non già trattasi di eccezione, tesa a paralizzare la domanda altrui, bensì di domanda con onere del proponente di fornire la relativa prova, pacificamente non offerta.

Dunque in difetto di prova che la dazione del denaro avvenne a titolo di donazione nemmeno può sorgere in capo al Giudice il dovere di rilevare ex officio la nullità di detto contratto per difetto di forma solenne.

Con la doglianza portata nell’impugnazione incidentale i consorti F.- Z. hanno dedotto violazione delle norme ex artt. 91 e 92 c.p.c. poichè la Corte panormita ha disposto la compensazione delle spese di lite per ambedue i gradi di merito sulla scorta di giustificazione che non palesava elementi fattuali lumeggianti le richieste gravi ed eccezionali ragioni.

La censura si rivela siccome priva di fondamento giuridico solo al rilievo che la presente lite risulta avviata nel 2005, ossia prima della modifica della disposizione portata in art. 92 c.p.c. invocata dai ricorrenti incidentali a sostegno della loro censura.

Atteso il rigetto d’ambedue le impugnazioni reputa la Corte d’avvalersi della facoltà, ex art. 92 c.p.c., di compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Concorrono in capo alla parte ricorrente ed impugnante incidentale le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Rigetta sia il ricorso principale che incidentale e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente e della parte impugnante incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 16 aprile 2019 e nella camera di consiglio riconvocata, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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