Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1728 del 23/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 23/01/2019), n.1728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8938-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

CARSO 67, presso lo studio dell’avvocato TAGLLAFERRO CHIARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MISURALE FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

ACN ITALIA COMMUNICATIONS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5072/49/7016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 04/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza depositata in data 10 marzo 2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (in seguito, CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agente della riscossione avverso la sentenza n. 9944/36/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (in seguito, CTP) che aveva accolto parzialmente il ricorso della ACN ITALIA COMMUNICATIONS srl (in seguito, la contribuente) contro la cartella di pagamento per II.DD. ed IVA 2005;

– La CTR osservava in particolare che il gravame doveva considerarsi tardivamente proposto il 15 aprile 2015, oltre il termine c.d. “breve” di giorni 60 previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, coma 1, essendo stata la sentenza appellata notificata all’appellante tramite la posta in data 4 dicembre 2014, non avendo rilievo che il gravame stesso fosse stato notificato direttamente alla parte appellata e non al suo difensore domiciliatario;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della riscossione deducendo un motivo unico;

– L’intimata società contribuente non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 285 e 170 c.p.c., poichè la CTR ha affermato la tardività del suo appello, ritenendo applicabile il termine “breve” di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, ritenendo a tal fine idonea la notificazione della sentenza appellata presso la sua sede invece che presso il suo difensore domiciliatario;

– La censura è fondata. Pacifico che l’appellante era domiciliata presso il suo difensore, poichè non consta che la notificazione della sentenza appellata presso la sede dell’Agente della riscossione (al tempo Equitalia Nord, ora Equitalia Servizi di Riscossione spa) sia stata effettuata mediante consegna “a mani proprie” del suo legale rappresentante, il Collegio ritiene di dare seguito all’indirizzo che nega in tal caso idoneità della procedura notificatoria ai fini della decorrenza del termine “breve” di cui alla evocata disposizione del processo tributario speciale di merito, avendola soltanto appunto esclusivamente allorchè la notifica sia effettuata “in mani proprie” del legale rappresentante dell’Ente societario (in questo stesso senso, Cass. n. 23055 del 2016);

– Posto che l’Agente della riscossione era al tempo dell’introduzione del giudizio di secondo grado una società (per azioni), deve infatti applicarsi il principio di diritto secondo il quale “La notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale effettuata a mani proprie della parte, sebbene la stessa fosse costituita a mezzo di un difensore nel giudizio “a quo”, è valida ed idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, comma 1, in quanto il medesimo D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1, fa comunque salva la consegna in mani proprie, a cui, dunque, resta sempre possibile ricorrere attesa la prevalenza delle disposizioni processuali tributarie su quelle processuali civili D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, comma 2, operando il richiamo di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, solo ad alcune del codice di rito in tema di impugnazioni in generale. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha escluso l’idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione alla notifica di una sentenza eseguita, nei confronti di una società, mediante consegna non al suo legale rappresentante della società, ma al portiere presso la sede della stessa)” (Cass. 26 marzo 2014 n.7059);

– Il diverso principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata (Cass. 24 settembre 2015 n. 18936) non è pertinente al caso di specie, poichè riferito all’Agenzia delle entrate, nelle sue articolazioni, essendo ben evidente la sua differente natura giuridica (di Ente pubblico) rispetto a quella – ratione temporis – dell’Agente della riscossione (come detto, una spa), per cui è espressamente previsto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3);

– La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al dedotto motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, e per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA