Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1728 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26834-2015 proposto da:

S.R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

VITTORIO FARAONE in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., quale erede di D.F., D.L.,

D.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato

NICOLETTA DONADIO in forza di procure speciali in calce ai

rispettivi controricorsi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 124/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

emessa il 19/03/2015 e depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, S.R.N. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Potenza, sezione specializzata agraria, resa pubblica il 28 maggio 2015, che ha rigettato i gravami, poi riuniti, proposti dal medesimo S. avverso le sentenze, non definitive e definitive, del Tribunale di Matera, sezione specializzata agraria, con le quali era stata dichiarata la cessazione del contratto agrario intercorso con i concedenti D.L., D.M. (eredi di D.D.) e D.F. (cui succedeva poi M.G.), con condanna dell’affittuario S. al rilascio dei fondi ed al pagamento della somma di Euro 3.516,75 all’anno dal 1 febbraio 1996 a titolo di canoni.

Resistono con separati controricorsi M.G., quale erede di D.F., nonchè D.L. e D.M..

2. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione degli artt. 412-bis- e 112 c.p.c., “per aver la corte di appello non rilevato d’ufficio l’improcedibilità della domanda di pagamento dei canoni per mancato tentativo di conciliazione”.

2.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile.

Come risulta dallo stesso ricorso (p. 2), nella sentenza di primo grado si dà atto che il ricorso proposto contro l’affittuario S. (per la cessazione del contratto, rilascio dei fondi e pagamento dei canini di affitto non corrisposti) era stato preceduto dal “relativo tentativo di conciliazione”, che “non era andato a buon fine”.

Per contro, e contrastando direttamente tale rilievo, il ricorrente assume non esservi stato il tentativo di conciliazione quanto alla pretesa di pagamento dei canoni, ma – anche a prescindere dal carattere della denuncia, che fa leva su errore di fatto del giudice di appello a carattere revocatorio (e, dunque, come tale non prospettabile con l’impugnazione in questa sede) – l’assegnazione non è supportata da alcun specifico riferimento ai contenuti del verificatosi tentativo di coonciliazione (nè tantomeno dalla localizzazione del relativo verbale, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), così da non potersi apprezzare ne l’effettività della supposta carenza, ne la decisività della stessa doglianza.

3. – Con il secondo mezzo è dedotta la “violazione del principio della immutazione della causa petendi e di ultra petita”, avendo la Corte territoriale basato la decisione sull’ammontare dei canoni accertati con la c.t.u., mentre il ricorrente aveva chiesto il pagamento dei canoni “nella misura liberamente convenuta dalle parti”.

3.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile.

Esso non censura affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, affrontando l’anzidetta doglianza di ultrapetizione già avanzata dallo S. contro la sentenza di primo grado, ha evidenziato la carenza di interesse dello stesso affittuario a dolersi di una siffatta individuazione della misura canone da corrispondere, comportando i valori di mercato utilizzati dal c.t.u. una determinazione “nettamente piùfavorevole” per lo stesso S..

4. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di “norme di diritto” e, in particolare, “della L. n. 203 del 1982” con attinenza “alla validità ed efficacia delle clausole sulla pattuizione dei canoni di affitto. Indeterminatezza e improcedibilità della domanda giudiziale”.

La Corte territoriale avrebbe errato nella determinazione del canone pattuito dalle parti, riferito ad una estensione di terreni maggiore da quella effettivamente detenuta da esso S..

4.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile.

Con esso, lungi dal veicolarsi una doglianza di error in iudicando, viene proposta una censura che investe un accertamento di fatto della Corte territoriale (sulla misura del canone dovuto dall’affittuario), la quale, come tale, è inammissibile; e ciò anche considerando che, nella sostanza, neppure è dedotto un omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma si insiste su una ricostruzione delle emergenze processuali divergente da quella assunta dal giudice del merito, cui soltanto spetta il relativo apprezzamento.

5. – Con il quarto mezzo è denunciata” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione per non aver la rilevato e dichiarato la nullità del giudizio e delle statuizioni in ordine alla demanialità di parte dei terreni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c..

5.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile.

Con esso non si censura matto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, nel ritenere inammissibile l’anzidetta deduzione sulla demanialità di alcune particelle di terreno agricolo, ne ha rilevato l’assoluta novità in sede di gravame.

6. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti;

che il ricorrente ha depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che le considerazioni esposte nella memoria nulla aggiungono alle doglianze del ricorso e, con esse, neppure vengono colti i condivisibili rilievi avanzati nella relazione che precede (segnatamente, guanto alla mancata censura delle effettive rationes decidendi della sentenza impugnata), insistendosi su prospettazioni già confutate;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti con posizioni del tutto analoghe e costituiti, seppur separatamente, con il patrocinio di unico difensore -, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014;

non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sul raddoppio del contributo unificato, in quanto causa esente dal pagamento del contributo stesso ai sensi della L. n. 283 del 1957, art. 3 (Cass., 31 marzo 2016, n. 6227).

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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