Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17279 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17966-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ACRON SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 67/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con. cui la CTR della Lombardia ha dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione di maggior imposta di registro su atto di vendita di ramo d’azienda tra la srl Acron – odierna intimata – e la s.a.s. Acron di C.M. e C., in ragione del fatto che, da un lato, per la rivalutazione dell’avviamento – effettuata dall’Agenzia in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, e D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, e precisamente “sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi dichiarati dalla società ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3” – “occorreva guardare alla realtà aziendale e non ad altro elemento all’infuori di questo…, passare da una attenta valutazione tecnica e dall’osservanza di principi di economia aziendale…, la stima dell’avviamento non potendo derivare da quantificazioni derivanti da interpretazioni soggettive”, da un altro lato, l’ufficio non avrebbe dovuto disconoscere le passività aziendali – pari a Euro 592.378,91 – evidenziate dalla contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’Agenzia lamenta che la sentenza impugnata, nella parte relativa alle modalità di calcolo dell’avviamento della azienda ceduta, contrasti con il D.P.R. n. 131 del 1986. Il ricorso è fondato. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, nel quadro del generale disposto del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, l’Ufficio può utilizzare i criteri presuntivi di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4 (recante “Regolamento per l’attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull’incremento di valore degli immobili). Il D.P.R. era stato emanato in attuazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 ter, comma 2, convertito con L. n. 656 del 1994 (“Con regolamento da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell’accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonchè su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica”). Il D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, prevedeva: “Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d’impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni: a) l’attività sia stata iniziata entro i tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento; b) l’attività non sia stata esercitata, nell’ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento della attività’ stessa; c) la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali èsvolta l’attività’, sia inferiore a dodici mesi”. Il D.L. n. 546, art. 2 ter, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 17. E’ di conseguenza caduto anche il D.P.R. n. 460 del 1996, segnatamente, per quanto interessa, art. 2, comma 4. Tuttavia, come la Corte ha già avuto modo di precisare, “In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del valore dell’avviamento dell’azienda, i criteri di cui al D.P.R. n. 460 del 1996 possono essere utilizzati nonostante l’abrogazione di tale decreto da parte del D.Lgs. n. 218 del 1997, atteso che lo stesso non ha previsto un metodo alternativo di determinazione di tale valore, ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare un valore inferiore dell’avviamento aziendale rispetto a quello accertato.” (Cass. 7750/2019). L’ufficio ha impiegato il criterio della “percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3”. La CTR, senza dar conto di prove fornite dalla contribuente per dimostrare un valore dell’avviamento inferiore a quello ritenuto dall’ufficio in base al criterio presuntivo legittimamente impiegato nel quadro del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, ha semplicemente negato l’applicabilità di tale criterio con le apodittiche espressioni riportate al punto 1 della superiore premessa;

2. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte oggetto di ricorso e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa deve essere decisa nel merito con rigetto dell’iniziale ricorso della contribuente in punto di rivalutazione dell’avviamento aziendale dai dichiarati Euro 520.000,00 agli accertati Euro 792.199,00;

3. le spese del merito sono compensate in ragione del sopravvenire in corso di causa del su riportato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (v. anche Cass. nn. 12305/20 e 9089/17);

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte oggetto di ricorso e decide nel merito con rigetto dell’iniziale ricorso della contribuente in punto di rettifica dell’avviamento aziendale;

compensa le spese del merito;

condanna la srl Acron a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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