Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17279 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23852-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AREA SRL, BARONE DI C.F. & C. SAS, R.F.;

– intimati –

Nonchè da:

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALTIERI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO RAVONE;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AREA SRL, BARONE DI C.F. & C.

SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 43/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 18/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che AREA s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione, emesso dall’Agenzia delle Entrate, in relazione al rogito notarile dell’8/5/2007, con cui la società aveva acquistato, da Barone di C.F. & C. s.a.s., alcune porzioni immobiliari, pro quota quanto ad un deposito, cui l’Ufficio aveva attribuito un maggior valore in base alla stima effettuata dall’Agenzia del Territorio, e l’adita Commissione tributaria provinciale di Prato, in parziale accoglimento del ricorso della contribuente, provvedeva a rideterminare il valore dei beni compravenduti, ma la decisione veniva appellata dalla contribuente e, in via incidentale, dall’Ufficio, il quale viceversa ribadiva la legittimità del proprio operato;

che la società AREA impugnava altresì l’avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione al rogito notarile del 15/2/2007, con cui aveva acquistato, da R.F., ulteriori porzioni, pro quota quanto al suindicato deposito, del compendio immobiliare, cui l’Ufficio aveva attribuito un maggior valore, e l’adita Commissione tributaria provinciale di Prato, previa estromissione dal giudizio dell’intervenuta parte venditrice per insussistenza di litisconsorzio necessario, accogliendo il ricorso della contribuente, provvedeva a rideterminare il valore dei beni compravenduti, ma la decisione veniva appellata dall’Ufficio e dalla R., quest’ultima al fine di vedere riconosciuta l’ammissibilità del dispiegato intervento nel giudizio;

che con sentenza n. 43/16/11, depositata in data 18/7/2011, la Commissione tributaria regionale della Toscana si è pronunciata sugli appelli, dopo averli riuniti, ed ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra parte acquirente e parte venditrice, stante la mera solidarietà nel pagamento del debito tributario, confermando la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell’interevento della R., mentre, nel merito, ha disposto l’annullamento degli impugnati avvisi di accertamento, ritenendo congrui i valori dichiarati dalla contribuente, basati anche sulla consulenza tecnica d’ufficio, a firma del Geom. M., espletata il 23/9/2006 in procedimento esecutivo ai danni della società Barone di C.F. & C., considerato anche il breve lasso temporale intercorso tra i due rogiti notarili di compravendita;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste con controricorso la R., la quale propone ricorso incidentale, e deposita memoria ex art. 380 c.p.c. bis, comma 1, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensive.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che col motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo ratione temporis applicabile), omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, giacchè la CTR ha annullato gli avvisi di rettifica con i quali l’Ufficio aveva chiesto il pagamento delle maggiori imposte di registro e ipocatastali, oltre sanzioni, relativamente ai diversi cespiti compravenduti, facendo riferimento ai valori contemplati nella consulenza d’ufficio espletata in sede di procedura esecutiva, non dissimili dai valori dichiarati negli atti sopra ricordati, senza considerare che l’elaborato peritale riguardava soltanto due degli immobili di cui al rogito notarile (Barone di C.F. & C. s.a.s./AREA s.r.l.) dell’8/5/2007, nessuno dei cespiti oggetto del rogito notarile ( R.F./AREA s.r.l.) del 15/2/2007, e che comunque era ispirata alle finalità proprie dell’ esecuzione forzata e non teneva conto degli interventi successivamente effettuati in vista della trasformazione del complesso immobiliare “ad albergo-ristorante”, essendo esso “al grezzo” al momento dell’acquisto da parte della società contribuente;

che il motivo di ricorso va disatteso perchè infondato;

che, invero, la CTR, con motivazione stringata ma non essente, ha ritenuto di dover tener conto, nella determinazione della base imponibile, ai sensi dell’art. 43 e art. 51, comma 1, T.U. Registro, del valore dei beni trasferiti, secondo quanto dichiarato dalle parti nell’atto quale prezzo, e nell’operato giudizio di congruità il giudice tributario ha inteso orientare il proprio apprezzamento verso la valorizzazione di una pluralità di circostanze, e cioè che la società AREA è divenuta proprietaria dell’intero complesso immobiliare da ristrutturare, che le due compravendite si succedono a breve distanza di tempo l’una dall’altra, che i valori espressi nella CTU a firma del Geom. M. confortano quelli dichiarati dalle parti, in quanto non se ne discostano significativamente nell’ambito di un unitario apprezzamento dei cespiti costituenti il complesso in questione, “tenuto conto del cattivo stato di conservazione… risultante dalla documentazione fotografica”, nonchè del “diritto di uso a favore di terzo” gravante sullo stesso, come pure accertato in prime cure, e tutto ciò spiega il dissenso espresso dal giudice di appello rispetto al maggior valore riportato nella stima dell’Agenzia del Territorio (rogito (OMISSIS) di C.F./Area) e ricavabile dalle quotazioni zonali OMI (rogito R./Area);

che è appena il caso di osservare che il ricorrente non può porre, in questa sede, un problema di valutazione del materiale probatorio, trattandosi di questione di stretto merito, attingibile, se del caso, sotto il profilo dell’inadeguatezza della motivazione, vizio invero neppure dedotto, nè essendo la decisione impugnata affetta, per quanto detto, da errori di diritto;

che la R., con un articolato motivo d’impugnazione incidentale, deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, giacchè la CTR non ha considerato che, nel processo tributario, è ammissibile l’intervento adesivo dipendente dei terzi i quali, pur non essendo destinatari dell’atto impositivo impugnato, potrebbero essere chiamati ad adempiere l’obbligazione tributaria e che, con specifico riferimento alla prevista solidarietà nell’imposta di registro delle parti contraenti, la venditrice è debitrice in solido con la società AREA delle maggiori imposte liquidate dall’Agenzia delle Entrate; che la contribuente, altresì, evidenzia che l’essersi costituita nel giudizio di primo grado nell’imminenza della udienza di discussione, non è di per sè causa d’inammissibilità dell’intervento, contrariamente a quanto ritenuto prima dalla CTP e poi dalla CTR, stante il litisconsorzio necessario tra ente impositore e soggetti passivi dell’imposta;

che, invero, va esclusa la prospettata sussistenza, nel caso di specie, di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, la quale pacificamente non ricorre nel caso di solidarietà tributaria (Cass. n. 24098/2014; n. 24063/2011; 13800/2000);

che ciò non di meno la partecipazione al giudizio della venditrice dei cespiti immobiliari di cui all’impugnato avviso di rettifica appare comunque legittima, potendosi ad essa attribuire natura di intervento adesivo dipendente, in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3, il quale stabilisce che possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio solo i soggetti che, insieme al ricorrente, siano destinatari dell’atto impugnato o parti nel rapporto controverso, e la R. si era limitata, nel concludere, a sostenere le ragioni della contribuente (cfr. pag. 4 del controricorso con ricorso incidentale) senza sostanziale ampliamento dell’oggetto del processo;

che, peraltro, l’intervento adesivo dipendente è stato ritenuto ammissibile, nel processo tributario, anche in appello, posto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, dispone che alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo terzo, capo primo del libro secondo del c.p.c. escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto, ma la disciplina contenuta nel ricordato art. 14 non contiene alcuna limitazione (Cass. n. 20803/2012; n. 13461/2012) per cui a maggior regione deve ritenersi ammissibile anche l’appello adesivo della odierna ricorrente incidentale;

che, in conclusione, il ricorso principale va respinto, mentre quello incidentale va accolto, per cui cassata senza rinvio la sentenza impugnata in parte qua, va dichiarato ammissibile l’intervento in giudizio dispiegato dalla R., così da non privarla della possibilità di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli della parte, nella specie, la società AREA, alla quale è legata la sua posizione giuridica, uscita vittoriosa dalla lite;

che compensate le spese del giudizio di merito nei confronti della intervenuta, segue invece secondo soccombenza la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e in relazione al mezzo d’impugnazione accolto dichiara legittimo l’intervento in giudizio di R.F.. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore della intimata costituita, in Euro 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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