Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17279 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Sul regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal Giudice di pace

di Luino, con ordinanza depositata il 10 agosto 2010 nel procedimento

iscritto al N.R.G. 440/2009 tra:

F.G.;

contro

COMUNE DI GRANTOLA, in persona del Sindaco pro tempore, ed EQUITALIA

ETR s.p.a.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso

riportandosi alle conclusioni scritte in atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A seguito di rituale ricorso in riassunzione davanti al Giudice di pace di Luino in virtù di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal giudice di pace preventivamente adito di Laureana di Borrello (RC), F.G. riformulava la domanda tesa all’ottenimento della declaratoria di maturata prescrizione del credito richiesto dal Comune di Grantola con la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa da Equitalia ETR s.p.a. di Reggio Calabria per la causale di mancato pagamento del “canone acqua luglio 2002-giugno 2003”.

Il suddetto Giudice di pace di Luino, qualificata l’azione proposta come opposizione preventiva all’esecuzione e sul presupposto che la competenza territoriale (da ritenersi inderogabile) appartenesse al Giudice di pace di Laureana di Borrello (RC), competente in relazione al luogo di notificazione dell’atto impugnato e di residenza del ricorrente, con ordinanza ex artt. 45 e 47 c.p.c. del 10 agosto 2010, proponeva regolamento di competenza d’ufficio, chiedendo a questa Corte di individuare il giudice territorialmente competente in relazione alla suddetta controversia, adottando i conseguenti provvedimenti. Nessuna delle parti si è costituita in questa fase a seguito del formulato regolamento di competenza d’ufficio e il P.G., richiesto del parere ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., ha concluso per l’accoglimento del regolamento in questione.

Rileva il collegio che il proposto regolamento di competenza d’ufficio (da qualificarsi ammissibile siccome riferito ad una ipotesi di competenza territoriale inderogabile: cfr. Cass. n. 29572/2008, ord.) è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con l’adozione della conseguente declaratoria di attribuzione della competenza territoriale al Giudice di pace di Laureana di Borrello.

Innanzitutto, deve convenirsi con il Giudice di pace di Luino sull’inquadramento della proposta azione come un’opposizione all’esecuzione, dal momento che l’opponente, nella specie, aveva inteso contestare la legittimità dell’iscrizione a ruolo di un debito derivante dal mancato pagamento del canone idrico per un determinato periodo in virtù dell’asserita sopravvenuta mancanza di un valido titolo esecutivo da ricondursi alla intervenuta estinzione per prescrizione del debito stesso (cfr., ad es., Cass. n. 9240/2002 e, da ultimo, Cass. n. 21793/2010).

Orbene, sulla scorta di tale presupposto, dovendosi applicare il disposto dell’art. 27 c.p.c. (che attribuisce la competenza per territorio al giudice del luogo dell’esecuzione, salva l’applicazione della disposizione dell’art. 480 c.p.c., comma 3), nella specie, essendo risultato residente il F. nel Comune di Laureana di Borrello (RC), luogo in cui il titolo gli è stato notificato, e non emergendo alcuna indicazione relativa alla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nella cartella impugnata, deve ritenersi – in sintonia con quanto rilevato dal giudice di pace di Luino – che la competenza territoriale inderogabile appartiene al giudice di pace di Laureana di Borrello (cfr. Cass. n. 1319/1962 e Cass. n. 10288/2001).

In definitiva, il proposto regolamento di competenza d’ufficio va accolto, con la conseguente affermazione della competenza territoriale del giudice di pace di Laureana di Borrello, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza. In difetto di costituzione delle parti non va adottato alcun provvedimento sulle spese relative a questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il proposto regolamento di competenza d’ufficio;

dichiara la competenza per territorio del Giudice di pace di Laureana di Borrello (RC) e, previa cassazione della sua pronuncia declinatoria, ordina che la causa sia riassunta dinanzi allo stesso nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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