Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17279 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17279 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 15156-2010 proposto da:
ALUNNO PATRIZIA (LNNPRZ55P66E256A1 STAZI ASCENZIQ

U

TZSNZ56P16H501T1 elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato CHIOCCI
MARTINO UMBERTO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MONACELLI MARIO giusta procura
2012

speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –

8039
contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 12/07/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– controri corrente avverso il decreto n. R.G. 811/2004 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE dell’8/01/2010, depositato il
28/01/2010;

udienza del 13/11/2012 dal Presidente Relatore
Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.g. 15156.2010
Svolgimento del processo

Ascenzio Stazi e Patrizia Alunni ricorrono per cassazione,
sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, avverso il

che, accogliendo l’eccezione di prescrizione decennale
sollevata dalla difesa erariale, ha determinato in e 7.854,00
l’equa riparazione spettante per l’irragionevole durata di un
giudizio iniziato davanti al tribunale di Perugia il 27
aprile 1993 e concluso con sentenza del 25 febbraio 2008.
L’amministrazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo, con il quale si deduce la tardività
dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa
erariale non è ammissibile perché prospetta una questione non
sollevata davanti al giudice del merito e quindi nuova.
E’ fondato il secondo motivo che lamenta che sia stata
accolta l’eccezione di prescrizione, non ostante
l’incompatibilità di tale istituto con la decadenza
dall’azione di equa riparazione prevista dalla legge n. 89
del 2001, mentre il terzo avente ad oggetto la liquidazione
delle spese processuali è assorbito.

decreto della corte d’appello di Firenze del 28 gennaio 2010

Come hanno di recente affermato le sezioni unite (sentenza n.
16783/2012), la previsione della sola decadenza dall’azione
giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni
subiti a causa dell’irragionevole durata del processo,

riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei
mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha
definito il procedimento presupposto, esclude la decorrenza
dell’ordinario termine di prescrizione, in tal senso
deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato, norma
che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una
lettura dell’art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica
dell’art. 2964 cod. civ., che postula la decorrenza del
termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto
o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il
maturarsi della decadenza. Inoltre, in tal senso depone,
oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza,
se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà
pratica di accertare la data di maturazione del diritto,
avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del
processo in rapporto ai criteri previsti per la sua
determinazione, nonché il frazionamento della pretesa
indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali
che l’operatività della prescrizione in corso di causa

contenuta nell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con

imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultredecennale
nella definizione del processo.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto cassato.
Non essendo necessario compiere ulteriori accertamenti può

presupposto ha avuto una durata complessiva di circa quindici
anni Alla stregua dei parametri normalmente seguiti nella
giurisprudenza nazionale e in quella di Strasburgo la durata
ragionevole può essere fissata in anni tre e quindi il
periodo di durata irragionevole in anni dodici. L’equa
riparazione deve essere liquidata quindi in C 11.250,00 (C
750,00 per ciascuno dei primi tre anni ed C 1.000,00 per ogni
anno successivo).
Le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel
merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna
l’amministrazione al pagamento di un’equa riparazione pari a

e

11.250,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla

domanda, nonché al pagamento delle spese processuali che
liquida in

e

1035,00 oltre accessori di legge, per il

giudizio di merito (C 480,00 per diritti ed 535,00 per

decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.c. Il giudizio

onorari) e in E 1.350,00 (di cui E 200,00 per esborsi), oltre
agli accessori di legge, per il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2012 nella camera di

consiglio della sesta sezione civile – prima sezione.

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