Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17278 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. I, 27/06/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 27/06/2019), n.17278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19464/2018 proposto da:

I.P., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Luca Froldi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12,

Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, del 05/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/03/2019 dal Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 5672/2018 pubblicato il 5-5-2018, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso di I.P., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. Esaminando nel merito le domande, il Tribunale ha ritenuto non completamente credibili i fatti narrati dal richiedente, il quale riferiva di essere di religione cristiana e di non aver voluto sostituire suo padre, defunto, nel ruolo, che si tramandava in base all’oracolo e comunque di padre in figlio, di prete tradizionale del villaggio. Il Tribunale ha rilevato che non erano emerse violenze o minacce nei confronti del richiedente, ma solo che i membri del suo villaggio avevano cercato di convincerlo a prendere il posto del padre; ha ritenuto che le vicende personali narrate riguardassero in ogni caso fatti privati e di giustizia comune, escludendo la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Neppure ha ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica della Nigeria, ed in particolare della regione Edo State di provenienza del richiedente, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza. Infine il Tribunale riteneva non sussumibile nella fattispecie tipizzata dal D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 19, comma 2, la situazione in cui versava il richiedente, padre di una bambina concepita con altra richiedente asilo, sia per l’età della figlia, di quasi un anno, sia perchè l’altro figlio maschio della coppia viveva in (OMISSIS) con i nonni, essendo detta ultima circostanza univocamente indicativa dell’assenza di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”. Denuncia la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, avendo il Tribunale omesso di chiedere chiarimenti al ricorrente e di verificare la veridicità dei fatti dallo stesso narrati, e richiama, quanto alla descrizione di detti fatti, gli atti depositati nel fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.

4. Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”. Ad avviso del ricorrente le situazioni di violenza rilevate in alcune regioni della Nigeria sussistono nella regione di sua provenienza, contrariamente a quanto affermato nel decreto impugnato. Lo stato di violenza diffusa che caratterizza il Sud della Nigeria era stato riconosciuto in fattispecie decise con tre ordinanze del Tribunale di Venezia del 23 e 24 aprile 2018 e con l’ordinanza del Tribunale de L’Aquila del 17-4-2018.

5. Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 19, comma 2”. Espone il ricorrente che al momento della comunicazione del provvedimento da parte della Commissione la bambina P. aveva solo due mesi. Solo il ritardo nella notifica del provvedimento di diniego di asilo, avvenuta tre mesi dopo, aveva determinato il fatto che, quando venne incardinato il giudizio di primo grado, la bambina avesse già superato i limiti di età prescritti dal citato art. 19. Assume pertanto che erroneamente il Tribunale abbia dato rilevanza all’età della figlia al momento della decisione.

6. I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

6.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre, anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). La giurisprudenza di questa Corte ha infine precisato che “La protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. ord. N. 3681/2019).

6.2. Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria (Edo State), attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata dal Tribunale, senza invero neppure allegare una specifica condizione di vulnerabilità, nè descrivere la propria vicenda personale, facendo, al riguardo, mero richiamo agli atti del precedente grado di giudizio (pag. n. 4 ricorso).

Il Tribunale, richiamando specifiche fonti di conoscenza (rapporto annuale Amnesty International 2016-2017 e vari siti internet – pag. 6 e 7 decreto impugnato), ha escluso che la zona di provenienza del ricorrente sia caratterizzata da violenza diffusa e indiscriminata o da conflitti armati e il ricorrente non censura specificamente la descrizione della situazione dell’Edo State di cui al decreto impugnato e neppure la valutazione di irrilevanza complessiva, ai fini del riconoscimento delle misure di protezione richieste, delle vicende narrate.

Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito e sono sindacabili solo mediante il paradigma del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o come anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Per quanto si è detto la motivazione del decreto impugnato è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018), così da sottrarsi al sindacato di legittimità della stessa ed alla conseguente valutazione di “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”.

6.3. In ordine alla doglianza sul mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, il Tribunale ha compiutamente esercitato il suo potere-dovere di cooperazione istruttoria, richiamando le fonti di conoscenza che hanno escluso che la zona di provenienza del ricorrente (Edo State, situato nella Nigeria meridionale) sia caratterizzata da violenza diffusa e indiscriminata o da conflitti armati.

6.4. In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente. All’accertamento compiuto dal Tribunale viene inammissibilmente contrapposta una diversa e del tutto generica interpretazione delle risultanze di causa.

7. Anche il terzo motivo è inammissibile.

7.1. Premesso che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000 la disposizione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d), è applicabile anche al marito straniero convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, osserva questa Corte che, come chiarito con la citata pronuncia della Consulta, la fattispecie legale di cui si sta trattando non introduce un divieto assoluto di espulsione o di respingimento, ma una temporanea sospensione del relativo potere fondata sulla particolare tutela che l’ordinamento, in questa come in varie altre materie, appresta per la donna in stato di gravidanza e nel periodo immediatamente successivo alla nascita del figlio. Si tratta, pertanto, di una misura di protezione temporanea, proprio perchè correlata ad una particolare situazione, ora estesa anche al marito straniero convivente, e pertanto con durata limitata ai mesi immediatamente successivi alla nascita del figlio (Cass. n. 17819/2015).

7.2. Nel caso di specie è incontroverso che il periodo di temporanea sospensione previsto dal citato art. 19 sia dia tempo cessato e la pretesa è inammissibile per difetto di interesse, non potendo ricevere il ricorrente alcuna utilità giuridica dalla pronuncia richiesta.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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