Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17278 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.E. (c.f. (OMISSIS)), HPT S.R.L. (P. IVA

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

S.C. (c.f. (OMISSIS)), S.D. (c.f.

(OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURICI FRANCESCO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE DI LODI S.C.A.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI S. MARIA MAGGIORE 112, presso l’avvocato DI LAURO ALDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMBELLI MARIO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 584/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato DI LAURO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso (rigetto

dei primi cinque motivi, assorbimento del sesto motivo).

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con differenti citazioni, notificate rispettivamente in data 7 aprile 2000 e 17 aprile 2000, S.C. e D., L.E., da una parte, garanti fideiussori e HPT s.r.l., dall’altra, quale debitrice principale, avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Pavia in data 29 febbraio 2000, a favore della Banca Popolare di Lodi s.r.l., per l’importo di L. 74.170.350, in relazione a scoperto di conto corrente intestato alla debitrice presso detta banca.

Costituitosi il contraddittorio in entrambi i procedimenti, l’opposta chiedeva rigettarsi le opposizioni.

Venivano riuniti i procedimenti.

Il Tribunale di Pavia, con sentenza 25 novembre – 29 novembre 2002, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la debitrice principale e i fideiussori in solido al pagamento della somma di Euro 31.976,25.

Con separati atti di citazione, notificati il 22 maggio 2003, i fideiussori, da un lato, e la debitrice principale, dall’altro, interponevano appello avverso la sentenza. L’appellata si costituiva nei due procedimenti che venivano riuniti, chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza in data 28 gennaio – 20 febbraio 2004, rigettava gli appelli.

Ricorrono per cassazione S.C. e D., L.E., HPT s.r.l., sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la Banca Popolare di Lodi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dapprima esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, proposta dalla banca, che appare infondata. La sentenza d’appello, non notificata, è stata pubblicata il 20 febbraio 2004;

afferma la resistente che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 7 aprile 2005 (un anno dalla pubblicazione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale) ed è invece pervenuta al destinatario l’11 aprile 2005.

Va peraltro precisato che, per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. n 132 del 2004; n. 477 del 2002), il perfezionamento della notificazione, riguardo al notificante, deve ritenersi compiuto con la consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario. Nella specie, nell’originale notificato, in atti, risulta l’accertamento dell’Ufficiale Giudiziario circa la data di consegna (7 aprile 2005).

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, perchè strettamente collegati. Con il primo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., in quanto sarebbe stato illegittimamente ampliato il thema decidendum il Giudice a quo avrebbe giustificato la garanzia fideiussoria di L. 150.000.000, rispetto ad un’apertura di credito di L. 30.000.000, con riferimento ad ulteriori “castelletti” concessi; con il secondo, censurano violazione degli artt. 1941 e 2909 c.c.; con il terzo, contraddittoria motivazione della sentenza, perchè, anche considerando gli ulteriori “castelletti”, la somma da garantire era di L. 100.000.000 e non di L. 150.000.000.

I motivi vanno rigettati, in quanto infondati.

Non è certo un ampliamento del thema decidendum quello effettuato dal Giudice a quo, che, senza modificazione di petitum e causa petendi, ha legittimamente considerato gli ulteriori rapporti tra il cliente e la banca, per pronunciarsi sul limite della fideiussione.

Ma, soprattutto, il Giudice ha fornito un’interpretazione del contratto di fideiussione che costituisce valutazione di. fatto, insuscettibile di controllo in questa sede (per tutte, Cass. n. 13777 del 2007): la sentenza impugnata richiama il contenuto della fideiussione, riguardante l’adempimento di qualsiasi obbligazione che la HPT s.r.l. poteva assumere nei confronti della banca, nei limiti di L.. 150.000.000, sicuramente legittima, in quanto prevedeva, anche per le obbligazioni future, un importo massimo garantito (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 3326 del 2002).

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 117, 124, in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la proposta contrattuale in data 14 febbraio 1996 da parte della HPT s.r.l., relativa all’apertura di credito di L. 30.000.000, unitamente ad altre linee di credito, fosse stata accettata dalla banca.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Non era evidentemente necessaria una risposta scritta della banca. Il Giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, chiarisce che essa, con il suo comportamento, accettò la proposta della società, relativa alle varie linee di credito. La pronuncia impugnata esamina tale profilo, sempre al fine di giustificare la fideiussione sino a L. 150.000.000, in quanto – lo si ribadisce – la fideiussione stessa garantiva non soltanto le obbligazioni in essere, ma pure quelle future, sino alla concorrenza del predetto importo, come precisato dal giudice a quo.

Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2909 c.c., D.Lgs. n. 335 del 1993, art. 50, artt. 1832, 1857 c.c.: la sentenza impugnata, affermando che il “saldaconto”, allegato dalla banca al ricorso per ingiunzione, era documento idoneo a costituire prova scritta per l’emissione del relativo decreto, contrasterebbe con il giudicato interno formatosi in causa, per mancata impugnazione della pronuncia di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Il motivo appare inammissibile.

Come già aveva indicato il primo Giudice – e in sostanza, pure quello d’appello – l’opposizione al decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione, e in esso è necessario valutare se la pretesa creditoria sia o meno provata (e dunque i ricorrenti non avrebbero alcun interesse a censurare l’affermazione di validità della documentazione posta alla base del decreto ingiuntivo, comunque revocato dal primo Giudice) (tra le altre, Cass. n. 1954 del 2009).

Va ulteriormente precisato che la banca, in tale giudizio – come chiarisce il giudice a quo – ha prodotto gli estratti integrali del conto corrente, nel quale sono presenti tutti gli elementi e i requisiti prescritti, e che la debitrice principale non aveva dedotto impugnazioni specifiche circa la ricostruzione contabile effettuata dal primo Giudice.

Con il sesto motivo, lamentano i ricorrenti la condanna alle spese.

Il motivo è inammissibile: per giurisprudenza consolidata tratta di valutazione discrezionale del Giudice di merito, insuscettibile di controllo in questa sede, se sorretta da adeguata motivazione (per tutte, Cass. n. 18173 del 2008): nella specie, il Giudice a quo ha giustificato la condanna alle spese, secondo il principio della soccombenza.

Va conclusivamente rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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