Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17278 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5916-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA PER IL GAS SPA;

– intimata –

avverso la decisione n. 72/2013 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 11/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTC – Sezione Torino – ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su atto, risalente al 1985, di aumento di capitale della spa Società Italiana per il Gas mediante conferimenti in denaro, sul motivo che l’avviso era stato emesso in applicazione del D.P.R. n. 634 del 1972, tariffa I allegata, art. 4, lett. a), punto 3 laddove, invece, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, il D.P.R. n. 634 del 1972, tariffa I allegata, art. 4, lett. a), punto 3, sarebbe stato inapplicabile, essendo invece applicabile il più favorevole il D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 4, comma l, lett. a), punto 3;

2. la società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia sostiene che la CTC ha violato l’art. 112 c.p.c. perchè – a fronte della richiesta della Società Italiana per il Gas di (riforma della sentenza di secondo grado e di) annullamento dell’avviso impugnato non per la ragione che il D.P.R. n. 634 del 1972, tariffa I allegata, art. 4, lett. a), punto 3, sulla base della quale l’avviso era stato emanato, era da ritenersi inapplicabile in forza del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, perchè meno favorevole rispetto al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 4, comma 1, lett. a), punto 3, ma per la ragione che il D.P.R. n. 634 del 1972, tariffa I allegata, art. 4, lett. a), punto 3, era da ritenersi inapplicabile perchè in contrasto con l’art. 11 Dir. CEE n. 3235 del 1969 – la CTC ha annullato l’avviso per la prima, non dedotta, ragione;

2. il motivo è infondato. L’art. 112 c.p.c. pone il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In forza di tale principio è precluso al giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa e di decidere su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio. L’art. 113 c.p.c., comma 1, pone il principio “iura novit curia”. In forza di esso il giudice può e deve assegnare la corretta qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti. Con la decisione impugnata la CTC non ha violato l’art. 112 c.p.c. ma ha applicato l’art. 113 c.p.c., avendo essa sussunto la fattispecie concreta in una determinata fattispecie normativa ritenuta di appropriato riferimento;

4. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, e del medesimo D.P.R., tariffa allegata, parte prima, punto 5, lett. a), della L. n. 488 del 1999, art. 4, comma 1, e art. 10, comma 2, nonchè del D.P.R. n. 634 del 1972, tariffa I allegata, art. 4, lett. a), punto 3. Deduce che il trattamento fiscale sopravvenuto era identico rispetto a quello previgente. Si trattava in entrambi i casi di trattamento proporzionale ad aliquota invariata. Evidenzia che il trattamento di cui alla L. n. 488 del 1999, art. 10 – in misura fissa e più favorevole – era inapplicabile al caso di specie ratione temporis. Precisa che il D.P.R. n. 634 del 1972, tariffa I allegata, art. 4, lett. a), punto 3, non era in contrasto con la Dir. CEE n. 3235 del 1969, art. 11, atteso che la Dir. ammetteva la tassazione proporzionale di conferimenti in beni mobili, comprendendosi in questa nozione anche i conferimenti in denaro;

5. il motivo è fondato. In primo luogo deve osservarsi che sia il D.P.R. n. 634 del 1972, tariffa I allegata, art. 4, lett. a), punto 3, sia il D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 4, comma 1, lett. a), punto 5, prevedevano per gli atti societari (quale quello di cui trattasi) di aumento di capitale mediante conferimento in denaro l’identica tassazione di registro con aliquota dell’1/0. In secondo luogo, con riguardo alla questione della conformità del D.P.R. n. 634 del 1972, tariffa parte prima allegata, art. 4, alla Dir. 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, non vi è che da richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di imposta di registro, nel caso di aumento del capitale sociale mediante conferimento di denaro da parte dei soci, alla applicazione dell’imposta proporzionale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 4 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 10), non osta la Dir. del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, atteso che la suddetta ipotesi rientra a pieno titolo nella previsione dell’art. 4, n. 1, lett. c), tale Dir. , il quale, nel sottoporre ad imposizione, fra l’altro, l’aumento del capitale sociale mediante conferimento di “beni di qualsiasi natura” certamente ricomprende in tale generica espressione anche il denaro” (Cass. n. 21510/2004; n. 6356 del 10/03/2008; n. 6547 del 12/03/2008; n. 15625 del 09/07/2014 ed altre);

6. in ragione di quanto precede il secondo motivo di ricorso va accolto, il primo va respinto, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere ed è quindi possibile decidere la causa nel merito: il ricorso originario deve essere rigettato;

7. le spese del merito devono essere compensate in ragione del consolidarsi in corso di causa del su richiamato indirizzo di legittimità;

8. le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della Società Italiana per il Gas in ragione del principio di soccombenza.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito rigettando il ricorso originario;

compensa le spese del merito;

condanna la Società Italiana per il Gas s.p.a a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA