Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17278 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5177-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SPERANZA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARTA MASSARO;

– controricorrente-

nonchè contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 3/2011 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 10/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la controversia promossa dalla Speranza s.r.l., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della concessionaria Equitalia Nomos s.p.a., è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di rigetto del ricorso in appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pordenone, relativamente ad una cartella di pagamento, per iva non versata (annualità d’imposta 2003), emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, ed impugnata con esito favorevole dalla contribuente, la quale assumeva di essersi avvalsa della sanatoria prevista dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, (Finanziaria 2004), mediante versamento, a mezzo modello F24, degli importi a debito (codice tributo 8093), al netto delle sanzioni;

che la CTR del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 3/11/11, depositata il 10/1/2011, affermava che la sanatoria prevista dal L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, non richiede, a differenza di quanto previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 3, la presentazione della dichiarazione integrativa in via telematica, essendo sufficiente, per avvalersi della agevolazione per cui è causa, il tempestivo versamento del dovuto;

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per ottenere la cassazione della sentenza con un motivo, cui la contribuente resiste con controricorso e memoria, mentre l’intimata Equitalia Nomos s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

con il motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 350 del 2003, art. 2, commi 45 e 50, e L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, che la CTR ha erroneamente interpretato L. n. 350 del 2003, art. 2, commi 45, il quale non può che essere letto in combinato disposto con il successivo comma 50, secondo cui “Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 9 – bis, 11, 14, 15 e 16, nonchè quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art. 1, comma 2, ultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 34, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326”, con la conseguenza che la disposta riapertura dei termini condonistici ricomprende testualmente anche quelli per la trasmissione in via telematica della dichiarazione integrativa, nel caso di specie omessa;

che, invero, va considerato che la L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, introducendo una forma di condono clemenziale, statuisce al comma 1: “Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d’imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, e che il successivo comma 3 stabilisce: “Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 (relativo alle ipotesi in cui le imposte o ritenute sono state iscritte in ruoli già emessi,) i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, e infine, che tutti i termini di cui sopra sono stati successivamente prorogati dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45;

che, alla luce del quadro normativo sopra ricordato, risulta evidente che la portata della sanatoria introdotta dall’art. 9 bis citato ha un ambito ben definito dal legislatore, che ne ha inteso estendere temporalmente la operatività senza però snaturare le modalità per beneficiare del condono, come reso palese, per quanto qui d’interesse, dal richiamo anche ai termini per la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, contemplato dalla L. n. 350 del 2003, comma 50;

che, pertanto, va accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassata l’impugnata sentenza, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 c.p.c., comma 2), la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che le spese del giudizio di merito sono compensate tra le parti mentre quelle di questo grado sono regolate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa tra le parti le spese di giudizio del merito e condanna la intimata Speranza s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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