Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17278 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LAMBRATE IMMOBILIARE di G. Cambieri & C. s.a.s., in persona

del

legale rappresentante pro tempore, (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Colombo Alberto e Pasquale

lannotta in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed

elettivamente domiciliata in Roma, v. Tacito, n. 7, presso lo studio

dell’Avv. Rodolfo Coronati;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 5009 del 2010 del Tribunale di

Milano, depositata il 21 aprile 2010 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 6 dicembre 2007, la Lambrate Immobiliare di C. Cambieri & C. s.a.s. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio di v. (OMISSIS), chiedendo, previo accertamento dell’illegittimità della delibera di approvazione del consuntivo 2006/2007 e del relativo piano di riparto, l’annullamento della stessa e, in ogni caso, dichiararsi non dovuta la somma di Euro 654,18 per tassa rifiuti esposta nel menzionato piano di riparto.

Nella costituzione del convenuto Condominio, il Tribunale adito, con sentenza n. 5009 del 2010 (depositata il 21 aprile 2010), in accoglimento della relativa eccezione pregiudiziale di rito formulata dal predetto Condominio, dichiarava la competenza per valore del Giudice di pace di Milano e condannava l’attrice al pagamento delle spese giudiziali. A sostegno dell’adottata pronuncia l’indicato Tribunale rilevava che il valore della causa si sarebbe dovuto determinare sulla scorta del richiesto accertamento della non debenza della somma di Euro 645,18, riferibile ad una singola voce del consuntivo che era risultata, dall’esperita istruttoria, coincidente con l’entità economica da considerare in funzione della identificazione del suddetto valore.

Con ricorso notificato il 20 maggio 2010 (e depositato il 7 giugno 2010), la Lambrate Immobiliare di C. Cambieri & C. s.a.s. proponeva regolamento di competenza avverso la suddetta sentenza basato su un unico motivo riferito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9 e 10 c.p.c. (in relazione all’art. 42 c.p.c.), chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con la conseguente affermazione della sussistenza della competenza per valore del Tribunale di Milano (in dipendenza dell’ammontare economico cui era riferibile la delibera impugnata con riguardo al consuntivo complessivo di Euro 3.428,56, a cui accedeva l’ulteriore correlata domanda di accertamento della non debenza dell’importo di Euro 654,18 computato specificamente a carico della stessa società ricorrente).

L’intimato Condominio non si è costituito in questa fase e il P.G., a cui è stato richiesto il parere ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. ha concluso per l’accoglimento del formulato ricorso. Rileva il collegio che il proposto regolamento di competenza è fondato e, pertanto, deve essere accolto con l’adozione delle conseguenti declaratorie.

Per come evincibile dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, l’odierna società ricorrente, con il proposto atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, aveva impugnato, deducendone l’illegittimità, la delibera di approvazione del consuntivo della gestione condominiale 2006/2007 unitamente all’inerente piano di riparto (per un totale non contestato di Euro 3.428,56), invocando, conseguentemente, la dichiarazione dell’insussistenza del suo obbligo a versare al condominio la quota accollata a suo carico per la tassa sui rifiuti solidi urbani relativamente al predetto esercizio per l’importo di Euro 654,18.

Pertanto, sulla scorta del complessivo “petitum” dedotto con il formulato atto introduttivo, ai fini della determinazione della competenza per valore, si sarebbe dovuto porre riferimento all’importo riconducibile all’impugnata delibera, dalla quale sarebbe scaturita, ove ne fosse stata accertata l’illegittimità, il conseguente accertamento dell’esclusione dell’obbligo dell’attrice di corrispondere la quota imputatale. A tal proposito si osserva che la giurisprudenza assolutamente prevalente (v. Cass. n. 971/2001; Cass. n. 6617/2004 e Cass. n. 23559/2007) di questa Corte (richiamata anche nel proposto ricorso) è concorde nel ritenere che in tema di competenza per valore del giudice, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l’Inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dell’assemblea, sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare sulla quale è fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti (e non già dell’insussistenza, per qualsiasi titolo, della propria personale obbligazione), la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all’invalidità dell’intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il “thema decidendum” non riguarda l’obbligo del singolo condomino bensì l’intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale.

Conseguentemente, sulla scorta di tale criterio, deve ribadirsi il principio generale (v., da ultimo, Cass. n. 1201/2010) secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, quest’ultima viene contestata nella sua globalità, sicchè la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell’intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l’insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perchè la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità.

In definitiva, ricorrendo nella specie la prima ipotesi e risultando il valore della spesa individuata con la delibera impugnata superiore al limite di Euro 2.582,28, stabilito dall’art. 7 c.p.c., comma 1, (nel testo “ratione temporis” applicabile antecedente alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 1, lett. a) con riferimento all’individuazione della ordinaria competenza massima per valore del giudice di pace, deve affermarsi, cassandosi la sentenza impugnata, la sussistenza della competenza per valore dell’adito Tribunale di Milano, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, il Tribunale di Milano, che ha pronunciato la sentenza in questa sede cassata, provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, per l’effetto, dichiara la competenza per valore del Tribunale di Milano, dinanzi al quale ordina la riassunzione della causa nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza, rimettendo allo stesso Tribunale anche la pronuncia sulle spese della presente fase relativa al procedimento di regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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