Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17278 del 12/07/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 17278 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 14308-2010 proposto da:
FERNANDES CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato
FRISANI PIETRO L.
che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580,
in persona del Ministro in carica pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
Data pubblicazione: 12/07/2013
- resistente
–
avverso il decreto n. 3252/09 V.G. della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI del 4/12/09, depositato il
16/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
GIUSEPPE SALME’;
udito l’Avvocato Frisani Pietro L. difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
udienza del 13/11/2012 dal Presidente Relatore Dott.
R.g. 14308.2010
Svolgimento del processo
Carlo Fernandes ricorre per cassazione, sulla base di un
unico motivo, avverso il decreto della corte d’appello di
prescrizione decennale sollevata dalla difesa erariale, ha
determinato in E 9.000,00 l’equa riparazione spettante per
l’irragionevole durata di un giudizio iniziato davanti alla
Corte dei conti il 24 gennaio 1975 e concluso con sentenza
del 2 maggio 2008.
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ttività difensiva
Motivi della decisione
Il ricorso, con il quale si lamenta che sia stata accolta
l’eccezione di prescrizione decennale non ostante che la
legge n. 89 del 2001 preveda solo la decadenza, è fondato_
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16783/2012),
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la previsione della sola decadenza dall’azione
giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni
subiti a causa dell’irragionevole durata del processo,
contenuta nell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con
riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei
mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha
definito il procedimento presupposto, esclude la decorrenza
Napoli del 16 dicembre 2009 che, accogliendo l’eccezione di
dell’ordinario termine di prescrizione,
in tal senso
deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato, norma
che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una
lettura dell’art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica
termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto
o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il
maturarsi della decadenza. Inoltre, in tal senso depone,
oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza,
se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà
pratica di accertare la data di maturazione del diritto,
avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del
processo in rapporto ai criteri previsti per la sua
determinazione, nonché il frazionamento della pretesa
indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali
che l’operatività della prescrizione in corso di causa
imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultredecennale
nella definizione del processo.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto cassato.
Non essendo necessario compiere ulteriori accertamenti può
decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.c. Il giudizio
presupposto ha avuto una durata complessiva di trentatre anni
e, pertanto, come è costante orientamento di questa sezione
(v. ex multis cass. n. 14974/2012), avendo la corte E.D.U.
dell’art. 2964 cod. civ., che postula la decorrenza del
(le cui pronunce costituiscono un fondamentale punto di
riferimento per il giudice nazionale nell’interpretazione
delle disposizioni della C.E.D.U.) in numerosi giudizi di
lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative ha
giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato,
di regola, tra gli importi di euro 350 e quello di euro 550
per anno, il giudice nazionale deve liquidare l’importo
complessivo dell’indennizzo alla luce di tali orientamenti
nella misura di E 500,00 per ciascun anno dell’intera durata.
Nella specie quindi deve liquidarsi una somma di C 16.500.
Le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel
merito
ai
sensi
dell’art.
384
c.p.c.,
condanna
l’amministrazione al pagamento di un’equa riparazione pari a
C 16.500,00l() ltre agli interessi al tasso legale, nonché al
‘
pagamento delle spese processuali che liquida in e 1035,00
oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del
difensore costituito che si è dichiarato antistatario, per il
giudizio di merito (C 480,00 per diritti ed E 535,00 per
onorari) e in C 1.350,00 (di cui C 200,00 per esborsi) per il
giudizio di cassazione, oltre agli accessori di legge.
liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del
Così deciso in Roma il 13 novembre 2012 nella camera di
consiglio della sesta sezione civile – prima sezione.