Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17277 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14951-2011 proposto da:

BNP PARIBAS SA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente

domiciliate in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LIVIA SALVINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 30/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, oggi BNP PARIBAS S.A. (di seguito Banca), proponeva ricorso avanti alla CTP di Venezia, avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la tassazione (con imposta proporzionale) della registrazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Venezia a conclusione del giudizio, intentato dalla Costruzioni IL Progresso di Semenzato Valter & C. s.a.s. (per brevità D Progresso), la quale si doleva della natura usuraria e anatocistica degli interessi corrisposti per un mutuo estinto anticipatamente, controversia che aveva visto la Banca soccombente e condannata alla restituzione della somma di Euro 544.302,04, oltre interessi legali sino al saldo.

che, in relazione al contratto di finanziamento rientrante nell’ambito iva (ancorchè esente), la Banca sosteneva che l’atto fosse soggetto a tassazione in misura fissa, ai sensi della nota 2 dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, la quale stabilisce che le sentenze recanti condanna al pagamento di somme di denaro non sono soggette all’imposta proporzionale di registro nella parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad iva;

che sia la CTP di Venezia, che la CTR del Veneto, respingevano il ricorso della contribuente, rilevando che la sentenza di condanna oggetto della contestata tassazione, ottenuta dalla contribuente per il recupero di somme in tesi non dovute, trovava causa non già nel contratto di finanziamento, ma in un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., per cui non si poneva alcuna questione concernente l’alternatività iva/registro, ed andava applicata l’imposta di registro proporzionale sia sulla sorte capitale, che sugli interessi;

che per la cassazione della sentenza la Banca propone tre motivi di ricorso, illustrati con memoria, cui resiste l’intimata Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente deduce con il primo mezzo d’impugnazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e cioè che la sentenza tassata ha per oggetto la determinazione dell’ammontare degli interessi legittimamente spettanti alla Banca in base al contratto di finanziamento intercorso con al società Il Progresso, in quanto la CTR non ha affrontato la questione concernente la necessità del preventivo accertamento della misura massima degli interessi pattuiti che potevano essere pretesi dalla mutuante, ed ha trascurato di considerare che la domanda di ripetizione della mutuataria trova in ogni caso il suo fondamento, ed il suo presupposto oggettivo, nella originaria obbligazione contrattuale;

che con il secondo mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1283, 1815 e 2033 c.c., L. n. 108 del 1996, art. 4, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, nonchè della nota 2 all’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, del medesimo D.P.R., per avere la CTR erroneamente escluso l’applicabilità del principio dell’alternatività iva/registro alle sentenze che accertano l’esatta misura di una prestazione soggetta ad iva, senza considerare che il provvedimento del giudice ordinario, nella specie, accertata la corretta misura del corrispettivo di una prestazione soggetta ad iva, ha disposto all’esito la restituzione di quanto pagato in eccesso, cosa che rientra nell’ambito di applicazione del suindicato principio, provvedimento che quindi non può essere assoggettato a imposizione proporzionale, neppure essendo consentita, in materia di riscossione iva, una distinzione generale tra operazioni lecite e operazioni illecite;

che con il terzo mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sul motivo di appello relativo alla violazione del principio di unicità della condanna, avendo la Banca specificamente evidenziato come l’eventuale condanna alla restituzione di una somma di denaro, ai fini qui considerati, non potesse fare distinzione tra capitale ed interessi, tenuto conto dei carattere unitario dell’obbligazione e quindi della unicità della condanna medesima;

che la questione posta con i primi due motivi dì ricorso va risolta alla luce del disposto dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegato A, D.P.R. n. 131 del 1986 (T.U. sul Registro), che sottopone a tassazione gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, distinguendo, per quanto d’interesse, í provvedimenti indicati alla lett. b), recanti “condanna ai pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, da quelli dì cui alla lett. c) “contenenti accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”, e la nota II apposta in calce all’art. 8, in esame, la quale prevede che gli atti di cui al comma 1, lett. b), “non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico”;

che, nella specie, la sentenza soggetta a registrazione è stata emessa all’esito di un giudizio contenzioso originato dalla domanda, della società Il Progresso, di accertamento della non debenza degli interessi, in tesi illegittimamente determinati dalla Banca, in relazione ad un contratto di mutuo anticipatamente risolto, e di condanna della mutuante alla ripetizione di quanto, in esecuzione del rapporto de quo, ricevuto in eccesso, pretesa quindi di contenuto complesso, inerendo in primo luogo all’accertamento della dedotta illegittimità della pattuizione degli interessi e, con sequenzialmente, all’accertamento della esistenza dell’obbligazione restitutoria, e quindi alla condanna alla prestazione di restituzione ex art. 2033 c.c., importando il capo decisionale di natura condannatoria la soluzione di una questione pregiudiziale, con accertamento con efficacia di giudicato tra le parti, sicchè del tutto erronea appare l’affermazione del giudice di appello secondo cui bisogna invece avere riguardo alla obbligazione di restituzione in sè, e non anche al rapporto obbligatorio sostanziale, la cui esistenza, validità ed efficacia condiziona l’accoglimento della pretesa restitutoria, ed imprescindibilemente richiede un preventivo accertamento, non avendo la contribuente allegato l’esistenza di un precedente giudicato formatosi sul punto;

che, dunque, la sentenza del Tribunale di Venezia, ottenuta nei confronti della Banca (figura avente – come tale – la qualità di soggetto iva), attiene al pagamento per via giudiziale di prestazioni, in relazione all’operazione di finanziamento sopra ricordata soggetta ad iva, per cui la decisione delle questioni costituenti il thema decidendum assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all’imposta sul valore aggiunto e, in forza del canone della prevalenza di detta imposta su quella proporzionale di registro, l’atto in questione, a norma e per gli effetti del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, va registrato a tassa fissa, quanto al capitale ed alla quota di interessi (convenzionali, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale) che costituiscono il corrispettivo delle operazioni medesime e che non hanno natura moratoria;

che per quanto riguarda invece gli interessi di mora, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, le somme dovute a tale titolo non concorrono alla formazione della base imponibile dell’Iva per cui, se la ratio del principio di alter natività, fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, è quella di evitare che siano assoggettate all’imposta proporzionale di registro somme già colpite dall’iva, con conseguente duplicità di imposizione, è evidente che tale esigenza non ricorre quanto agli interessi moratori, che devono pertanto ritenersi assoggettati all’imposta proporzionale di registro, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA (Cass. n. 12906/2007), dovendosi ritenere ormai superato l’indirizzo contrario originato dalla sentenza n. 2696/2003 di questa Corte, con conseguente infondatezza del terzo motivo di ricorso; che, in conclusione, i primi due motivi di ricorso vanno accolti, in quanto la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi sopra ricordati e, respinto il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla medesima CTR la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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