Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17277 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.I. (C.F.: (OMISSIS)) e S.A.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv.

Mignano Raffaele in virtù di procura speciale a margine del ricorso

ed elettivamente domiciliati in Roma, alla v. Muzio Clementi, n. 68,

presso lo studio dell’Avv. Di Ciaccio Michele;

– ricorrenti-

contro

F.G. (CF.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avv. Vallefuoco Biagio in virtù di procura speciale in

calce al controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, alla v.

Tevere, n. 46/A, presso lo studio dell’Avv. Francesco Pala;

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza (nel proc. iscritto al N.R.G.

386/05) del Tribunale di Torre Annunziata-sez. dist. di Sorrento, in

composizione monocratica, depositata in data 11 gennaio 2010 e

notificata il 25 febbraio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 10 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2005 (con fissazione della prima udienza di comparizione per giorno 30 settembre 2005) il sig. F.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata-sez. dist. di Sorrento i sigg. T.I. e S.A. (entrambi residenti in (OMISSIS)) per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di Euro 61.615,93, a titolo di risarcimento dei danni per l’illegittima detenzione di un appartamento sito in (OMISSIS) a seguito di intervenuta risoluzione del preliminare di vendita avente ad oggetto lo stesso immobile (giudizialmente dichiarata con sentenza del Tribunale di Napoli), oltre che in dipendenza di una serie di spese condominiali dallo stesso attore anticipate e rimaste insolute.

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano, con comparsa di risposta depositata il 10 settembre 2005, entrambi i convenuti, i quali eccepivano l’incompetenza territoriale del Tribunale adito (siccome si sarebbe dovuto ritenere competente il Tribunale di Napoli nella cui circoscrizione risiedevano entrambe le parti in causa) e deducevano, in ogni caso, l’infondatezza delle domande proposte, relative alla richiesta di pagamento delle indennità di occupazione “sine titulo” dell’immobile, a quella di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata vendita dell’immobile stesso e alla richiesta delle spese condominiali. Con ordinanza in data 11 gennaio 2010, comunicata il 25 febbraio 2010, il giudice designato per la trattazione della causa, rilevato che nel giudizio “de quo” era competente il giudice del luogo ove si trovava l’immobile e che alcun fatto nuovo era emerso in ordine alla richiesta di revoca dell’ordinanza del 1 luglio 2008, disponeva il prosieguo della causa per una successiva udienza al fine della prosecuzione della precedente prova ammessa.

Avverso tale ordinanza hanno proposto regolamento di competenza T.I. e S.A. con ricorso tempestivamente notificato il 23 marzo 2010, riguardo al quale si è costituito l’intimato F. con controricorso.

Ritiene il relatore che il ricorso per regolamento di competenza sia da dichiarare inammissibile, avuto riguardo all’art. 380 bis c.p.c., comma 1, in correlazione con l’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 4.

Infatti, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr. Cass., S.U., ord. n. 11657 del 2008, e, da ultimo, Cass. ord. n. 6825 del 2010), in mancanza della precisazione delle conclusioni delle parti a norma dell’art. 189 c.p.c., in relazione agli artt. 187 e 188 c.p.c., le ordinanze emesse nel corso del giudizio non possono che avere natura meramente ordinatoria e che, anche se una determinata ordinanza contiene una pronunzia sulla competenza, essa va interpretata non come una statuizione sulla questione, ma come il risultato di una delibazione sommaria in ordine alla non decisività, allo stato degli atti, dell’eccezione relativa alla competenza, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi con statuizione definitiva dopo che le parti hanno precisato le conclusioni. In altri termini, nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica (come quella in questione), il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis c.p.c. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto. Ne consegue che va dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, abbia rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dalle parti convenute e contestualmente abbia adottato appositi provvedimenti riguardanti l’ulteriore trattazione o istruzione della causa.

Nella fattispecie è venuta a verificarsi proprio questa situazione sul piano processuale, avendo il giudice istruttore, nel corso della fase istruttoria de giudizio e senza far precisare preventivamente le conclusioni alle parti, ravvisato incidentalmente la sussistenza della propria competenza, senza adottare una specifica statuizione al riguardo e disponendo che la causa proseguisse per l’ulteriore espletamento della prova.

In definitiva, quindi, si prospettano le condizioni per ritenere inammissibile il proposto regolamento di competenza”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine e non essendo comparso alcuno all’adunanza camerale);

ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti in via solidale, in quanto soccombenti, al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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