Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17276 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 27/06/2019), n.17276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21232/2013 R.G. proposto da:

PEZZATI IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avv. Stefano Franzì, elettivamente domiciliata presso il suo

studio, in Roma, via Guido Banti n. 34.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione n. 1, n. 188/1/12, pronunciata il 4/06/2012,

depositata il 19/07/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso alla CTP di Firenze, la Pezzati Impianti Srl in liquidazione impugnò l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, IRAP, IVA, per l’anno d’imposta 2005, maggiori ricavi non dichiarati, determinati con metodo analitico-induttivo, sulla base delle ore di lavoro prestate dai soci/dipendenti e dell’indice di ricarico dei beni installati dalla società (impianti idraulici), stimato secondo la media aritmetica di alcuni campioni di prodotti;

la CTP, con sentenza n. 35/4/2010, accolse il ricorso, compensando le spese processuali;

2. la CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate, rilevando: per un verso, che l’avviso di accertamento era fondato su solide basi presuntive, essendo poco credibile che, negli anni oggetto dell’accertamento, un’impresa operante nel settore dell’impiantistica idraulica realizzasse utili inferiori al 3% dei ricavi, pur accrescendo, di anno in anno, i propri investimenti; per altro verso, che si doveva tenere conto anche del notevole impiego di manodopera, sul quale era presumibile un consistente ricarico, nonchè dell’accertato “elevato ricarico su alcune delle più importanti “voci” di apparecchiature fornite per l’installazione.” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); infine, ha dichiarato assorbito l’appello incidentale proposto dalla contribuente, limitatamente alla disciplina delle spese di lite, compensate dal giudice di primo grado;

3. la società ricorre, per tre motivi, per la cassazione di questa sentenza della CTR; l’Agenzia resiste con atto di costituzione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1;

4. il ricorso è stato trattato all’odierna udienza camerale a seguito d’avviso notificato con invio telematico a mezzo PEC.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso, denunciando: “1 – art. 360 c.p.c. n. 3. Violazione di una norma di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2 nn. 2 e 4) e n. 4 nullità della sentenza impugnata.”, la ricorrente censura la decisione della CTR, che avrebbe omesso di prendere posizione su alcuni argomenti che avevano indotto la CTP a ravvisare l’illegittimità dell’accertamento fiscale, in punto di totale delle ore lavorate dal sig. Pezzati, socio ed amministratore dell’ente collettivo, il quale, oltre a occuparsi della produzione, era impegnato anche in compiti amministrativi e di carattere commerciale (gestione della società, contatti con i clienti etc.); ancora, in punto di calcolo, da parte dell’Ufficio, del ricarico sulla vendita dei prodotti (impianti di condizionamento e sanitari), utilizzando la media aritmetica e non quella ponderata, sulla scorta di un campione di soli due prodotti; e, infine, in punto di asserita legittimità del ricorso (da parte del fisco) al criterio della somma dei ricavi da fornitura di materiale (Euro 502.187,30) e dei ricavi per manodopera (Euro 214.583,60), per un totale di Euro 716.770,90, anzichè del criterio dell’integrazione dei due dati, valorizzando solo il maggiore dei risultati ottenuti, che sarebbe stato in linea con quanto dichiarato dalla società (Euro 630.841,00);

1.1. il motivo è infondato;

vale la premessa in virtù della quale i provvedimenti giudiziari sono soggetti all’obbligo di motivazione previsto in via generale dal Cost., art. 111, comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. sez. un. 3/11/2016, n. 22232; in senso conforme, ex multis: 25/09/2018, n. 22598);

nella presente controversia tributaria, si rileva che non sussiste il dedotto vizio di nullità della sentenza, per difetto assoluto della motivazione, in quanto la CTR ha illustrato le ragioni del proprio convincimento, poggiante, in sostanza, sull’apparente antieconomicità dell’attività d’impresa, inconciliabile con la progressiva crescita degli investimenti, e anche con la rilevanza del ricarico stimato, sui prodotti venduti e sulla manodopera;

2. con il secondo motivo, denunciando: “2 – art. 360 c.p.c. n. 5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivo del ricorso tributario sub A.”, si censura la decisione della CTR, che avrebbe omesso di esaminare la circostanza, dedotta dalla contribuente nel ricorso introduttivo, per la quale, rispetto alla contestata antieconomicità della gestione imprenditoriale, l’utilità di quest’ultima poteva trarre fondamento anche da altri parametri di valutazione, quali, nella specie, la retribuzione (circa Euro 30.000,00 complessivi) dei due soci della Srl;

3. con il terzo motivo, denunciando: “3 – art. 360 c.p.c. n. 5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivo del ricorso tributario sub B. Motivo del ricorso tributario sub C. Motivo del ricorso tributario sub D.”, si censura la decisione della CTR, che avrebbe omesso di esaminare le questioni concernenti il metodo di calcolo utilizzato dall’organo fiscale, ai fini della ricostruzione dei ricavi non dichiarati, il criterio di determinazione del ricarico medio sui prodotti venduti e l’eccezione, svolta dalla ricorrente, secondo cui i due elementi presuntivi valutati dagli accertatori (totale delle ore di lavoro e ricarico dei beni venduti) avrebbero dovuto essere integrati tra di loro, anzichè sommati, come invece aveva fatto l’Amministrazione finanziaria;

3.1. i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

posto che la sentenza della CTR è stata pubblicata il 19/07/2012, il motivo di ricorso è quello dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella formulazione anteriore alla novella introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate a partire dall’11/09/2012;

ha errato, pertanto, la ricorrente nel fare valere l'”omesso esame circa un fatto decisivo”, secondo la nuova formulazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anzichè fare riferimento al vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo”, il che determina, di per sè, l’inammissibilità di entrambe le censure;

d’altra parte, le stesse doglianze – seppure sussunte (per mera ipotesi), tralasciando il loro tenore testuale, entro il paradigma dell’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo (conformemente alla precedente versione della stessa norma processuale) – del pari sarebbero inammissibili, sotto altro, diverso, profilo;

costituisce ius receptum che il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente ratione temporis, di: “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione” attiene necessariamente a un: “fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ossia a un fatto storico-naturalistico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, dedotto con un’esposizione chiara e sintetica, in relazione al quale si assume un vuoto argomentativo (omessa motivazione), oppure la carenza della trama argomentativa che la renda inidonea a dare conto delle ragioni della decisione (insufficiente motivazione) o, infine, un percorso argomentativo incomprensibile per l’insuperabile contrasto tra asserzioni inconciliabili (motivazione contraddittoria) (cfr., ex multis, Cass. 29/07/2015, n. 15997; Cass. 29/07/2011, n. 16655);

nella specie, è palese che non viene dedotta l’omessa motivazione su un fatto storico-naturalistico, decisivo per il giudizio, ma si critica, in modo non consentito, il giudizio espresso dalla CTR sull’apparente antieconomicità dell’attività d’impresa, nonchè l’omessa censura, da parte del giudice d’appello, dei criteri adottati dall’Ufficio per la ricostruzione, con metodo analitico-induttivo, dei ricavi non dichiarati;

3. ne consegue che, infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, il ricorso è rigettato;

4. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA