Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17276 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 03/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 4448 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2005, proposto da:

O.F.R. e D.C., entrambi

elettivamente domiciliati in Roma, Via XX Settembre n. 3, presso

l’avv. SASSANI Bruno, e rappresentati e difesi, per procura a margine

del ricorso, dall’avv. Fabio Santangeli;

– ricorrenti –

contro

BANCO DI SICILIA – SOCIETA’ PER AZIONI, con sede in (OMISSIS),

subentrato al Banco di Sicilia s.p.s. già appellato, in persona del

Dr. S.R., delegato dal Consiglio di amministrazione

nella tornata del 6 settembre 2004, elettivamente domiciliato in

Roma, alla Piazza del Fante n. 2 presso l’avv. PALMIERI Giovanni,

insieme con l’avv. Vincenzo Fazzino di Siracusa, che la rappresenta e

difende, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, sezione prima

civile, n. 218 del 12 dicembre 2003 – 12 marzo 2004, non notificata.

Udita, all’udienza del 3 giugno 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentiti l’avv. Vincenzo Fazzino, per la

controricorrente, e il P.M. Dr. RUSSO Libertino Alberto, che conclude

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Contro la sentenza dell’8 giugno 1999 del Tribunale di Siracusa che aveva rigettato l’opposizione dei coniugi O.F.R. e D.C. al decreto ingiuntivo esecutivo del 24 ottobre 1991 per il pagamento di L. 92.344.652 e delle spese di causò al Banco di Sicilia s.p.a., gli opponenti proponevano appello, deducendo che: 1) erroneamente si era concessa la provvisoria esecuzione dell’ingiunzione in assenza di periculum in mora; 2) il primo giudice ingiustamente aveva ritenuto che i crediti a base del decreto ingiuntivo da rapporti di conto corrente e di prestito commerciale di esercizio, fossero dimostrati dalle sole scritture contabili del Banco di Sicilia prive di rilievo probatorio non solo perchè unilaterali, ma anche perchè gli appellanti avevano impugnato la misura del loro debito da ridurre per loro versamenti in contanti e accreditamenti su sconto nell’ambito del conto corrente, effettuati e non risultanti da tali scritture e inoltre non aveva rilevato che, per il sisma del 13 dicembre 1990, la legge aveva disposto la sospensione di tutti i pagamenti per i debitori residenti nelle aree terremotate della Sicilia orientale fino al 31 dicembre 1991, prevedendo che potessero pretendersi solo a tale data gli interessi sui pagamenti non effettuati nei periodi di sospensione. 3) per il credito commerciale di complessive L. 30.000.000, da restituire in dodici rate trimestrali a decorrere dal 30 settembre 1990, andava applicata la normativa speciale conseguente al sisma (D.L. 29 dicembre 1990, n. 414, art. 4, reiterato con il D.L. 5 marzo 1991, n. 65, art. 4, divenuto poi 3 maggio 1991 n. 142 e convertito nella L. 3 luglio 1991, n. 195) e, quindi, le due scadenze trimestrali nel periodo tra il 13 dicembre 1990 e il 30 giugno 1991 erano da prorogare di duecento giorni. 4) erroneamente era stata respinta dal tribunale la domanda degli appellanti di risarcimento del danno nei confronti della Banca per l’azione da essa intrapresa con l’ingiunzione. Costituitasi in secondo grado, l’appelata Banca di Sicilia s.p.a. ha chiesto il rigetto del gravame, domandando la conferma della sentenza di primo grado e la condanna delle controparti alle spese di appello.

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 12 marzo 2004 ha accolto parzialmente il gravame, revocando il decreto ingiuntivo di pagamento di Euro 4 7.692,03 e condannando gli appellanti a pagare ai Banco di Sicilia Euro 47.622,06 e le spese del grado, detraendo dalla somma pretesa L. 135.490 pari ad Euro 69,97, corrispondenti agli interessi sui ratei scaduti del credito commerciale nella fase in cui ne era sospesa la riscossione tra il 1990 e il 1991, per i decreti legge sopra richiamati.

In quanto la somma pretesa in più del dovuto con l’ingiunzione del Banco era modesta rispetto all’ammontare del credito, con l’accoglimento dell’appello, la Corte di merito ha negato la fondatezza dell’azione risarcitoria degli appellanti dato che l’opposizione era stata accolta entro i limiti detti, cioè “in minima e marginale misura”, e ciò comportava comunque la condanna degli appellanti a pagare alla Banca quanto dovuto, corrispondente quasi totalmente a quanto chiesto con l’ingiunzione, per cui i coniugi appellanti erario condannati a pagare la somma indicata con le spese del grado, anche se era accolto in parte il loro terzo motivo d’appello.

Ad avviso della Corte d’appello, infatti la proroga di duecento giorni di cui ai decreti legge richiamati dei pagamenti dei crediti per il terremoto del 1990, riguardava i “ratei di mutui bancari o ipotecar, pubblici e privati” e quindi il credito destinato a commercio, ma nessuna sospensione era stata disposta in relazione ai rapporti intrattenuti tra le parti in conto corrente, documentati da estratti conto che davano luogo ad una presunzione di veridicità delle loro risultanze, non superata dalla generica opposizione degli appellanti nè dalle prove che costoro avevano chiesto.

Poichè la sentenza del tribunale è stata sostanzialmente confermata con la modesta riduzione del dovuto sopra indicata, la denuncia dell’appello sull’erronea provvisoria esecuzione disposta per il decreto, restava assorbita dalia eseguibilità della decisione di primo grado, facendo venir meno l’interesse a una decisione su tale primo motivo del gravame di merito degli odierni ricorrenti, condannati con la pronuncia oggetto di ricorso a pagare al Banco di Sicilia una somma quasi identica a quella del decreto in origine da loro opposto.

Per la cassazione di tale sentenza, i coniugi O.F. e D. propongono ricorso di sette motivi notificato l’11 febbraio 2005 al Banco di Sicilia – Società per azioni, che resiste con controricorso notificato tempestivamente; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo del ricorso degli originari opponenti censura la sentenza di merito per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, anche per carenze motivazionali di essa, in ordine alla loro condanna a pagare alla controricorrente quasi tutta la somma di cui al decreto ingiuntivo esecutivo.

In primo grado la banca aveva infatti chiesto, con la comparsa di risposta, la conferma del decreto ingiuntivo che gli opponenti avevano domandate di revocare anche con il loro appello, cui controparte aveva replicato chiedendo solo la conferma della decisione impugnata, senza insistere per la condanna degli appellanti a pagare quanto dovuto in caso di revoca dell’ingiunzione.

Pertanto la condanna pronunciata in appello degli appellanti a pagare quanto dovuto dopo la revoca del decreto ingiuntivo, viola, ad avviso dei ricorrenti l’art. 112 c.p.c., per extrapetizione, essendosi chiesta dalla controricorrente in appello la sola conferma della pronuncia di primo grado e non tale condanna e non essendo chiarite le ragioni della decisione in tal senso.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1832, 1857, 2697 e 2698 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 50 (T.U. leggi in materia bancaria e creditizia) e della L. 4 marzo 1938, n. 141, art. 102, in rapporto al rilievo dato dalla pronuncia di merito agli estratti cento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, anche in ragione della motivazione carente e insufficiente sul punto.

I ricorrenti hanno contestato l’importo preteso in decreto, definendo già con la opposizione la somma pretesa “sicuramente fittizia e comunque non vera, tenendo conto essa anche degli oneri successivi” e impugnando in tal modo gli addebiti per commissioni e interessi, la misura del tasso applicato e la capitalizzazione trimestrale di questi ultimi oltre che il ed. tasso di massimo scoperto.

La Corte di appello ha negato che gli estratti conto fossero stati specificamente impugnati dagli appellanti e li ha dichiarati decaduti dal diritto loro attribuito quali correntisti di contestare detti estratti trimestrali, ritenendoli quindi tacitamente approvati.

L’assunto della Corte è errato, perchè l’eventuale clausola contrattuale che vincolava 1 correntisti agli estratti non contestati, sarebbe stata nulla e il documento contabile della Banca ha solo rilievo di presunzione di veridicità delle risultanze contabili, salvo prova contraria; la Corte di merito ha quindi violato l’art. 1832 c.c. e l’art. 50 della legge bancaria, oltre che gli artt. 2697 e 2698 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., ritenendo provato il credito con i detti documenti prodotti in giudizio dalla banca, che non ha esibito tutti gli estratti dell’intero periodo di durata del rapporto di conto corrente, ma solo quelli del periodo 21 novembre 1990 – 12 ottobre 1991, con il saldo negative emergente da essi di L. 59.634.762 a base dell’ingiunzione. La mancata produzione degli estratti relativi ai periodi precedenti del rapporto, ha impedito agli opponenti di impugnare scritturazioni e poste contabili anteriori al 21 novembre 1990, su cui nessuna approvazione tacita è stata provata da controparte, che non ha dimostrato neppure la trasmissione a mezzo posta degli stessi estratti, dalla cui data solamente poteva decorrere il termine per impugnarli. Altrettanto è a dire del debito per il prestito destinato al commercio, per il quale la banca si è limitata a produrre una dichiarazione di quantificazione del suo credito, distinto nelle due voci di debito già scaduto e dei capitale a scadere, con gli importi per commissioni e interessi, con assenza di ogni supporto probatorio del credito per il quale ha agito in giudizio.

1.3. Si denuncia poi violazione e disapplicazione degli artt. 1283, 1284, 1832 e 1857 c.c., artt. 61, 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per non essersi la Corte pronunciata ed avere comunque omesso ogni motivazione sulle contestazioni proposte con l’appello in ordine al tasso di interesse concretamente praticato, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla commissione di massimo scoperto.

La Corte non ha nominato un c.t.u. per la ricostruzione dei rapporti di debito e credito tra le parti, avendo i ricorrenti anche con l’appello contestato la veridicità del credito di cui si era preteso il pagamento e quindi ogni elemento di esso, compresi gli interessi e le commissioni.

Sulle contestazioni relative alla misura del credito e sulla chiesta nomina di un c.t.u. per liquidare quanto preteso, non s’è avuta una pronuncia della Corte di merito, che ha così confermato la capitalizzazione trimestrale degli interessi e le commissioni di massimo scoperto non dovute per la nullità delle clausole che le prevedevano.

1.4. Nel quarto motivo di ricorso si deduce disapplicazione degli artt. 1418, 1421, 1422, 1283, 1284, 1325, e 1346 c.c. e degli artt. 112, 115, 116, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, articolandosi le censure alla sentenza di merito in quattro punti.

Si fa anzitutto riferimento al credito in conto corrente per L. 62.382.867, provato da un estratto conto parziale e relativo al solo periodo tra il 21 novembre 1990 e il 30 settembre 1991, da una lettera-contratto priva di data a base del rapporto, contenente clausole affette da nullità come l’art. 7 di essa, che fissa il tasso ultralegale con il mero rinvio a quello usualmente praticato su piazza e prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., applicando le commissioni di massimo scoperto prive di causale e violative quindi dell’art. 1325 c.c..

Le contestazioni sulla misura del credito di cui al secondo motivo d’appello erano fondate su tali nullità dedotte invano alla Corte di merito, che su di esse non s’è pronunciata, non rilevando le invalidità che avrebbe dovuto dichiarare anche d’ufficio e senza impugnazione di parte. Con giurisprudenza costante la Corte di cassazione ha sempre affermato che, in caso di richiesta di esecuzione di un contratto con clausole nulle, tali nullità possono rilevarsi di ufficio, spettando al giudice di accertare se vi è un titolo valido ed efficace a base del credito di cui è richiesta la esecuzione.

La Corte di merito ha applicato tali clausole in violazione delle norme indicate, riconoscendo un tasso ultralegale non prefissato per iscritto con la capitalizzazione trimestrale degli interessi e le commissioni di massimo scoperto, in applicazione di dette condizioni contrattuali nulle. In secondo luogo, si precisa che il rinvio alle condizioni usuali praticate su piazza per determinare il tasso ultralegale applicabile, viola sia l’obbligo della forma scritta per tale tasso, di cui all’art. 1284 c.c., comma 3, che quello della determinazione o determinabilità dell’oggetto, di cui all’art. 1346 c.c., rendendo nullo l’intero rapporto di conto corrente.

Per quanto attiene poi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, s’è chiarito dalla Corte suprema in più sentenze che la clausola che la prevede costituisce un uso negoziale e non normativo (si cita Cass. 16 marzo 1999 n. 2374), inidoneo quindi a derogre al divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c.; prive di causa sono comunque le clausole che hanno previsto le commissioni di massimo scoperto, collegate non all’uso delle somme a disposizione dal cliente ma al solo fatto della loro disponibilità e, nel caso concreto, tale commissione è stata calcolata sulle somme effettivamente utilizzate, dando luogo a duplicazione degli interessi, in violazione dell’art. 1418 c.c..

Con il motivo di ricorso si chiede infine a questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., di pronunciare nel merito e dichiarare le nullità contrattuali di cui sopra.

1.5. Si sono violati, ad avviso dei ricorrenti, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, art. 4, convertito nella L. 3 luglio 1991, n. 195 e del D.L. 29 dicembre 1990, n. 414, art. 4, in rapporto all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, essendosi omesso l’esame di tali norme, che prevedevano la sospensione dei termini pure processuali per la riscossione dei crediti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

La Corte di merito afferma solo che il Banco di Sicilia al momento in cui sorsero i rapporti oggetto di contratto era ente pubblico economico come tale soggetto alla disciplina privatistica nei suoi crediti con i clienti ed applica la sospensione di cui ai decreti legge sopra richiamati al solo credito di commercio e non a quello di conto corrente, con errore che impone la cassazione della sua decisione.

1.6. Si lamenta ancora la violazione degli artt. 1283 e 1815 c.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, avendo la Corte condannato i ricorrenti al pagamento del tasso di mora al 18% per le rate scadute e non pagate del prestito di commercio, così praticando un anatocismo vietato, dato che nei, calcolo delle singole rate erano compresi gli interessi corrispettivi dovuti, su cui la Corte ha applicato altri interessi, in violazione delle norme che precedono.

1.7. Si denuncia infine la violazione della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 4 come modificata e dell’art. 1 e allegati della L. 28 febbraio 2001 n. 24, oltre che degli artt. 1283, 1284, 1339, 1418, 1419, 1421, 1384 c.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, essendosi praticati interessi a tasso usurario e avendo la sentenza impugnata confermato la misura degli interessi fissata con il decreto ingiuntivo, superiore al tasso soglia di cui ai decreti ministeriali previsti nella L. n. 108 del 1996.

In ordine al prestito al commercio si sarebbe dovuto applicare il tasso legale e non quello di cui al decreto ingiuntivo, superiore al tasso soglia della novella normativa in materia di crediti usurari.

I ricorrenti negano che al credito indicato si applichi la L. 28 febbraio 2001, n. 24, art. 1, che non ha efficacia retroattiva, per cui al tasso in esame va applicata la L. n. 108 del 1996, essendo comunque inapplicabile un tasso superiore a quello di soglia presunto usurario per gli interessi di mora, che si è invece praticato illecitamente nel caso, dovendosi ritenere che solo per integrare il reato di usura e la natura usuraria degli interessi sui mutui di cui all’art. 1815 c.c., è dato rilievo alla legge, che impone l’applicazione del tasso soglia anche nel presente contratto di prestito per il commercio, non potendo applicare la corte d’appello interessi superiori a quelli previsti come usurari. Altrettanto è a dire per il conto corrente non essendo ad esso applicabile la L. n. 24 del 2001, come chiarito dalla Cass. n. 14899 del 2000, dovendosi in ogni caso applicare i principi di cui a Cass. 22 aprile 2000 n. 5286, che afferma l’applicabilità della L. n. 108 del 1996 anche agli interessi moratori, imponendo la sostituzione dei tassi divenuti usurari con i tassi di legge, almeno dal momento della chiusura del rapporto di conto corrente.

2. La controricorrente Banco di Sicilia-Società per azioni ribatte che i ricorrenti, in sede di merito, con l’opposizione e con l’appello avevano solo lamentato la disapplicazione delle leggi sull’emergenza successiva al sisma del dicembre 1990 in Sicilia e il mancato calcolo di versamenti effettuati da loro, nulla deducendo sulle violazioni di legge di cui ai motivi ci ricorso.

La Banca, nel riaffermare la piena congruità e correttezza giuridica della decisione di merito per la palese infondatezza del primo motivo di ricorso, sul secondo deduce che, nei rapporti tra le parti, essa non ha mai chiesto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, domandando per il prestito commerciale il solo interesse moratorio concordato, con aumento di quattro punti di quello convenzionale fissato nel contratto; inoltre esattamente la Corte di appello ha escluso che le risultanze dell’estratto potessero essere disattese, in difetto di precise e specifiche contestazioni degli appellanti già opponenti, che nessun versamento hanno provato per ridurre il credito della Banca e, per la prima volta in cassazione, hanno sollevato la questione della validità di clausole contrattuali prima non dedotta.

Anche per il terzo motivo, la controricorrente afferma che nella carenza di qualsiasi censura alla sentenza di primo grado sulle clausole contrattuali del conto corrente e del prestito di commercio, la deduzione di tali nullità non può aversi per la prima volta in Cassazione (si cita S.U. 4 novembre 2004 n. 21095) e si chiede quindi di dichiarare inammissibile tale motivo di ricorso.

Infondato è, per la controricorrente, il quarto motivo di ricorso non essendo il Banco di Sicilia un ente pubblico, e dovendo applicarsi, come rilevato dalla Corte di merito, al solo mutuo di commercio la proroga dei debiti prevista dalle leggi speciali per i mutui contratti nelle aree colpite dal terremoto del dicembre 1990 in Sicilia.

Altrettanto è a dire per le residue violazioni di legge denunciate negli altri motivi di ricorso, inammissibili perchè mai dedotte nel merito e infondate per le parti in cui chiedono di applicare retroattivamente le leggi antiusura, entrate in vigore nel 996, a un decreto ingiuntivo dell’anno 1990.

3.1. La Corte ritiene infondato il primo motivo di ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto enunciato sull’appello di sentenze di primo grado che abbiano respinto una opposizione a ingiunzione provvisoriamente esecutiva, confermando il decreto ingiuntivo: “Non sussiste vizio di estrapetizione (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo costituente un giudizio di cognizione non solo per accertare l’esistenza delle condizioni per l’emissione dell’ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto, revoca il provvedimento monitorio e emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che, nella originaria domanda di pagamento di un credito contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell’opposizione o (dell’appello dell’originario opponente) è ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore” (Cass. 27 gennaio 2009 n. 1954, 30 aprile 2005 n. 9021, 27 dicembre 2004 n. 24021).

Pertanto nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c., vi è stata nella condanna degli appellanti al pagamento della minor somma riconosciuta come dovuta, perchè quando l’opposto resiste alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da lui ottenuto è implicita la sua domanda di condanna dell’opponente a pagare la minor somma eventualmente a lui dovuta (Cass. 3 novembre 2009 n. 23260, 20 marzo 2006 n. 6098, 22 maggio 2003 n. 8043, tra altre).

3.2. Infondato è pure il secondo motivo di ricorso, per la parte in cui non è inammissibile, prospettando questioni nuove che non risultano dedotte nel merito e comportano nuovi accertamenti di fatti non emergenti dalla sentenza impugnata o dagli atti processuali prodotti.

In ordine al rilievo probatorio delle scritture contabili della Banca, riprodotte negli estratti conto relativi ad un solo periodo del rapporto obbligatorio protrattosi nel tempo, la Corte di merito, rifacendosi a varie pronunce dei giudici di legittimità che attribuiscono alle risultanze contabili degli estratti un rilievo di presunzione semplice di veridicità di quanto da esse emerge, ha rilevato come gli attuali ricorrenti, nè in primo grado nè in appello, hanno provato i fatti da loro posti a base della opposizione, cioè di avere depositato in conto corrente somme da compensare con i debiti verso la banca o titoli dati in sconto, per ridurre l’entità della pretesa di controparte, per cui l’opposizione non poteva che essere respinta (su tale presunzione, cfr., tra altre, Cass. 19 dicembre 2007 n. 26754, 2 maggio 2002 n. 6258, 25 settembre 2003 n. 14234).

Non risultando dal ricorso elementi comprovanti versamenti di somme dai ricorrenti, come dedotti da loro nell’opposizione a base della riduzione chiesta delle somme pretese dalla Banca, il motivo deve ritenersi privo di autosufficienza e inammissibile, perchè non chiarisce in quale sede del giudizio di merito i ricorrenti abbiano lamentato di non avere potuto esaminare l’intero rapporto di conto corrente, essendosi esibiti solo gli estratti di alcuni periodi di vita di tale obbligazione, e in quale fase del processo essi abbiano eccepito il mancato inoltro ai debitori degli estratti conto per consentirne la eventuale contestazione e per escludere la decadenza del diritto di impugnarli.

Si tratta di questioni nuove di diritto, per le quali sono necessari accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità, e quindi il motivo di ricorso deve dichiararsi, per tali profili, inammissibile (Cass. 22 marzo 2005 n. 6152); altrettanto è a dire in ordine alla pretesa nullità della previsione contrattuale della opponibilità delle risultanze degli estratti al debitore, deduzione che non risulta in quale contesto e come sia stata proposta nel merito, facendosi riferimento in ricorso solo alle clausole del contratto che prevedevano regole illecite, che la banca nega siano state in fatto applicate (come la capitalizzazione trimestrale degli interessi), per cui, per tale parte, deve ritenersi il motivo di ricorso comunque precluso.

1.3. Il terzo e il quarto motivo di. ricorso deducono violazione di legge della Corte di merito, per non avere rilevato di ufficio le nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per attività commerciali, per l’esistenza in essi di clausole che sancivano il tasso di interesse da applicare con rinvio agli interessi usualmente praticati su piazza e la capitalizzazione trimestrale degli interessi dei crediti bancari, pur vertendosi in una azione di pagamento d’un decreto ingiuntivo emesso in esecuzione di obblighi sorgenti da contratti, nella quale il giudice che deve accertare la fondatezza della pretesa ha, comunque, per accertare il credito e la fondatezza della domanda, il potere di rilevare di ufficio le nullità dei titoli a base di questa. Peraltro, anche per tali nullità sostanziali e processuali, deve chiarirsi che la questione risulta nuova e non è stata rilevata di ufficio dal giudice di merito, per cui, questa Corte di legittimità non può procedere al rilievo di ufficio delle stesse nullità, essendovi fatti da accertare come le clausole e i comportamenti tenuti dalle parti, dato che la Banca ha negate di avere mai dato attuazione alle clausole di cui le controparti negano la validità, circostanze alle quali non vi è cenno nella sentenza di merito, che nulla afferma sulla esistenza di condotte illegittime delle parti (sulla non rivelabilità della questione di nullità di un contratto, quando presuppone come nel caso nuove indagini di fatto cfr. Cass. 15 luglio 2009 n. 16541, 18 settembre 2007 n. 19164, 12 aprile 2007 n. 8820, 8 maggio 2006 n. 10437).

Nel caso di specie, la banca nega di avere chiesto la capitalizzazione trimestrale degli interessi e gli interessi anatocistici nel rapporto di conto corrente e deduce la correttezza della pretesa di interessi moratori al 18% nel credito di commercio, trattandosi di interessi predeterminati per iscritto, con clausola contrattuale vincolante che elevava quelli corrispettivi del 14% di quattro punti in caso di mora: quindi nessuna nullità sarebbe rilevabile di ufficio in Cassazione, in ragione della contestazione dei fatti da accertare, come la stessa disapplicazione in fatto delle clausole che si pretendono illecite o prive di causa, il cui accertamento non è consentito che in sede di merito.

In ordine all’illecito rinvio agli usi praticati su piazza per la determinazione degli interessi del conto corrente, lo stesso non esclude che dagli estratti emerge di regola un tasso di interesse, specificamente individuato per iscritto, che non è stato contestate con l’opposizione degli odierni ricorrenti, che hanno solo dedotto la disapplicazione delle sospensioni dei pagamenti previste dalle norme speciali emesse per il sisma in Sicilia del 1990, che la Banca e la Corte di merito non hanno ritenuto applicabili al rapporto di conto corrente ma solo al prestito di commercio, non essendo “l’istituto di credito ente pubblico e potendosi quindi applicare la proroga di legge dei crediti solo per i ratei dei mutui quale il prestito di commercio, nel quale due rate da ritenere prorogate di duecento giorni erano rimaste insolute.

Rilevanti come fatti da accertare e rimasti contestati sono la circostanza che nelle rate di prestito commerciale fossero pretesi interessi di cui si nega la capitalizzazione trimestrale e l’applicazione contestata in ricorso dell’anatocismo, per cui nessuna delle nullità denunciate nei due indicati motivi di ricorso, comunque connesse a fatti da accertare e contestati, può rilevarsi di ufficio in sede di legittimità, con conseguente preclusione per tali ragioni dei due motivi di ricorso. In quanto anche le nullità denunciate con i motivi quarto e quinto del ricorso comportano accertamenti di fatti contestati, comunque non chiesti nè effettuati in sede di merito ed impossibili per il giudice di legittimità, gli stessi motivi sono inammissibili, perchè non sono autosufficienti nel rilevare non solo in quale contesto del giudizio di merito la questione di tali nullità si è posta, ma anche in ordine a quali fatti siano da accertare per procedere a dichiarare le dedotte nullità, fatti sui quali comunque gli accertamenti in questa sede sono preclusi.

3.4 I motivi cinque e sei del ricorso sono entrambi infondati, denunciando il primo una erronea interpretazione delle norme sulla sospensione dei pagamenti in rapporto alla natura non pubblica del Banco di Sicilia, correttamente qualificato come ente pubblico economico o meglio società per azioni, i cui eroditi non erano per legge sospesi o prorogati, come invece lo erano i tributi o altre erogazioni imposte per legge, assoggettate alla sospensione di cui alla legge speciale per il terremoto, relativa solo o ai debiti di natura pubblicistica, come i tributi e quelli verso enti pubblici ovvero ai ratei di mutuo come quello definito credito al commercio, al quale solo si è ritenuta applicabile la sospensiva che precede con motivazione congrua e corretta.

Risultano comunque non indicati nella impugnativa i punti decisivi della decisione che darebbero luogo alla dedotta nullità della sentenza, per le carenze motivazionali di cui al quinto motivo di ricorso; altrettanto è a dire sul sesto motivo di ricorso in cui gli interessi corrispettivi concordati per il credito al commercio si sono ritenuti applicabili con l’aumento di quattro punti del tasso di quelli moratori in deroga all’art. 1224 c.c., senza specifica impugnazione dei debitori per detto motivo, avendo i debitori chiesto solo la sospensione di ogni pagamento, ritenuta invece dalla Corte d’appello non prevista dalle leggi che in tale sede si deducono violate.

3.5. In rapporto alla questione dei tassi usurari, anche a ritenere le norme su questi applicabili agli interessi moratori successivamente maturati come deciso da questa Corte, la domanda di rilevare la nullità di tali tipi di interessi doveva proporsi tempestivamente e in fatto non risulta vi sia stata nel merito, mentre era in corso la causa e da molti anni e norme sul tasso variabile usurario erano in vigore, per cui ogni questione è da ritenere preclusa in questa sede, perchè proposta per la prima volta in cassazione e implicante accertamenti di fatto che i giudici di legittimità non possono compiere.

4. In conclusione, il ricorso è infondato e, per la soccombenza, l’ O.F. e la D. dovranno rimborsare al Banco di Sicilia-Società per azioni le spese del presente giudizio di cassazione, nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.700,00 (tremilasette cento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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