Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17276 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRISCARI Giancarlo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26408-2014 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ADRIANA 5 SC

A/13, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASIANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO VIANELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 478/2014 della COMM. TRIB. REG. VENETA,

depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto n. 478/22/2014 depositata il 18.3.2014, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 febbraio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate disponeva l’espletamento di indagini finanziarie nei confronti di F.L. – di professione tappezziere – a ragione del contrasto tra la capacità contributiva del contribuente e i redditi dichiarati negli anni dal 2004 al 2007.

– All’esito dell’accesso mirato effettuato presso la ditta F., l’ufficio formava e notificava n. 4 avvisi di accertamento – uno per ciascuno degli anni menzionati – con i quali veniva accertato induttivamente un maggiore reddito d’impresa (pari, rispettivamente, ad Euro 195.164,00; 184.600,74; 173.479,41 e 164.236,00) con conseguente rettifica dei valori ai fini IRAP ed IVA.

– Il contribuente proponeva distinti ricorsi che – nel contraddittorio con l’Ufficio, costituitosi – erano decisi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con distinte sentenze di accoglimento parziale (riduzione dell’accertato tra il 44 e il 48 per cento).

– Avverso tali sentenze proponevano appello sia il contribuente che l’Ufficio; oggetto di gravame erano anche le ulteriori sentenze n. 91/02/2011 (appello proposto dall’Ufficio) e n. 11/02/2012 (appello proposto dalla parte) emesse rispettivamente su ricorso avverso l’iscrizione a ruolo e su ricorso avverso la conseguente cartella di pagamento.

– La CTR del Veneto pronunciava, in corso di causa, ordinanza con cui – dopo aver disposto la riunione dei giudizi instaurati dagli appelli suddetti – disponeva consulenza tecnica diretta a determinare “se e quali tra i versamenti e i prelevamenti rilevati attraverso l’accertamento sui conti correnti risultino adeguatamente giustificati con indicazione del beneficiario o indicati nelle scritture contabili, ai fini della determinazione del reddito dell’attività svolta da F.L.”.

– La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio – sulla scorta della relazione di consulenza tecnica – determinando in aumento il reddito per tutti gli anni oggetto della presente controversia.

– Per la cassazione della sopra indicata sentenza il contribuente propone ricorso affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Difetto di motivazione degli avvisi di accertamento elevati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 2, n. 2) – Omessa pronuncia e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”; 2) “Inapplicabilità della seconda parte della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), ai contribuenti in contabilità semplificata.

– Omessa pronuncia e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – Violazione di legge. Violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 comma 1, n. 2) (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)”.

Il primo motivo – con cui il contribuente lamenta che la CTR non si sarebbe pronunciata sul punto relativo al difetto di motivazione dell’atto impositivo – non è fondato.

– Osserva il collegio che parte ricorrente, più che un difetto di motivazione, ha prospettato la non corretta applicazione dell’accertamento induttivo fondato sulle verifiche contabili, sottolineando la carenza di idoneità probatoria con riferimento alle verifiche bancarie utilizzate – quali presunzioni – dall’Ufficio; un riscontro di quanto precede si rinviene nell’atto di appello (pag. 13) laddove appare eccepito il difetto di motivazione al fine di contestare in toto il fondamento stesso dell’atto impositivo. La questione non è stata riproposta in grado di appello; nè risulta che sia stato posto il problema della non corretta determinazione della misura della percentuale dei costi, prospettata nella odierna sede come vizio di motivazione.

– Inammissibile è poi il secondo motivo con il quale il ricorrente deduce che la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in materia di versamenti e prelievi su c/c bancari non si applicherebbe ai piccoli imprenditori con contabilità semplificata.

– Osserva il collegio che la CTR ha deciso nel merito, superando in tal modo implicitamente la questione prospettata, decisione anticipata e rafforzata dalla ordinanza resa in corso di causa con cui è stata disposta la CTU, provvedimento nel quale la CTR ha espressamente affermato l’applicabilità anche ai soggetti in contabilità semplificata del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2. In ogni caso la questione è destituita di fondamento (cfr. Cass. n. 1560 del 2015 e Cass. n. 11102 del 2017).

– In conclusione il primo motivo è infondato e il secondo inammissibile: il ricorso va rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7 mila oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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