Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17276 del 12/07/2013
Civile Ord. Sez. L Num. 17276 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO
ORD INANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16732-2009 proposto da:
DE SIMONE ANTONIO DSMNTN42S22I054G, già elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. BELLI 36, presso lo
studio dell’avvocato TOMMASO MANZO, rappresentato e
difeso dall’avvocato BAGNOLI ALBERTO, giusta delega
in atti e da ultimo presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente Q.
2013
contro
E.N.A.V. S.P.A. 97016000586, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA A. CATALANI 31, presso lo studio
dell’avvocato VERDACCHI UMBERTO, che la rappresenta e
Data pubblicazione: 12/07/2013
difende, giusta delega in atti;
– controri corrente –
avverso la sentenza n. 1854/2008 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 02/07/2008 R.G.N.
1214/2004;
udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato DE FRANCESCO GIOVANNI per delega
BAGNOLI ALBERTO;
udito l’Avvocato VERDACCHI UMBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
pert=rnen la trasmissione al Primo Presidente per
eventuale assegnazione alle SS.UU.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
ORDINANZA
Atteso che:
–
De Simone Antonio convenne in giudizio avanti al Tribunale di
chiedendo il riconoscimento dell’inquadramento giuridico ed
economico nella prima qualifica funzionale del ruolo dell’AAAVTAG,
ai sensi dell’art. 110 dpr n. 279/1983 e della tabella di equiparazione
approvata con delibera commissariale dell’Enav in data 19.3.1998, a
decorrere dal 1°.1.1982, con condanna della parte datoriale alla
corresponsione, anche a titolo risarcitorio, delle differenze retributive
e previdenziali;
–
radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito dichiarò il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario;
–
con sentenza del 12.5 – 2.7.2008, la Corte d’Appello di Bari, in
parziale accoglimento del gravame proposto dal De Simone, sul
rilievo che la trasformazione dell’Azienda di Volo in ente pubblico
economico, ai sensi della legge n. 665/96, era stata fissata al
1°.1.1996, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario sulla
domanda proposta con riferimento al periodo successivo al
31.12.1995, rimandando le parti innanzi al primo Giudice
limitatamente a tale parte della domanda e confermando nel resto la
pronuncia di prime cure;
–
avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, per la parte
in cui ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
De Simone Antonio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad
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Bari l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ora Enav spa),
un unico motivo, con il quale ha dedotto la giurisdizione dell’autorità
–
l’Enav spa ha resistito controricorso, illustrato con memoria;
–
nel presente giudizio si pone quindi una questione di
giurisdizione, sulla quale, ai sensi dell’art. 374 cpc, la Corte di
Cassazione pronuncia a Sezioni Unite) Schst
IstiTno re4i12AP. Q. M.
cletàèiet«.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alte Sezioni Unite.
Così deciso in Roma il 19 giugno 2013.
giudiziaria ordinaria sull’intera domanda svolta;