Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17275 del 19/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/08/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/08/2020), n.17275
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 16964-2019 proposto da:
Q.G. difensore di T.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 13, presso lo studio
dell’avvocato STEFANIA CAVALLARO, rappresentata e difesa da se
medesima;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 20824/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 06/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Avvocato Q.G., in proprio e quale difensore di T.A., aveva proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale della ordinanza pronunciata dal Giudice di legittimità n. 20854/2017 per la parte in cui non aveva provveduto a disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del T. ed a carico dell’Inps.
L’attuale ricorrente rilevava di aver fatto richiesta di distrazione sin dalle conclusioni del controricorso anche reiterando la richiesta in sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c.
L’Inps rimaneva intimato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1) Con unico motivo parte ricorrente lamenta l’errore materiale relativo all’omessa distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Deve rilevarsi che nel controricorso, nella parte relativa alle conclusioni, è fatta specifica richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario e che la istanza è inserita anche nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Deve dunque ritenersi che nel caso di specie si sia trattato di una mera omissione nella stesura materiale della ordinanza, emendabile in sede di correzione dell’errore materiale.
PQM
Visti gli artt. 287 e segg., e l’art. 391 c.p.c., dispone che nella ordinanza n. 20824/2017, nella parte dispositiva, successivamente a “oltre 15% per spese legge”, venga inserito “Con distrazione al procuratore antistatario”.
Manda la cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020