Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17275 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AUDI ZENTRUM SEMPIONE SPA (OMISSIS) (ora e nel prosieguo Fiora

Srl per atto di fusione per incorporazione) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINI PAOLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FORMENTI MONICA, giusta

procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo STUDIO GREZ E

ASSOCIATI SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati SCROSATI CARLO

LUIGI, FRANCESCO SCROSATI, giusta procura speciale a margine della

comparsa di costituzione e memoria difensiva;

– resistente –

e contro

CANCELLERIA CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO – SEZIONE

DISTACCATA DI GALLARATE;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 757/09 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO –

SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE DI GALLARATE, depositato il

12/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26-2-2007 la Audi Zentrum Sempione s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio P.C. per l’adempimento di un contratto di compravendita avente ad oggetto una autovettura ivi specificata sul presupposto del mancato pagamento del residuo prezzo da parte dell’acquirente, attesa l’erronea emissione della fattura quietanzata per l’intero importo di Euro 50.000,00, laddove residuava da corrispondere la somma di Euro 14.000,00.

Il convenuto costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda attrice e in via riconvenzionale la condanna della controparte alla consegna del certificato di proprietà e del libretto di circolazione relativi al suddetto veicolo.

Con sentenza del 30-5-2008 il Tribunale adito dichiarava l’inammissibilità della domanda attrice per difetto di residualità dell’azione di ingiustificato arricchimento prospettata in via esclusiva dalla Audi Zentrum Sempione ed accoglieva la domanda riconvenzionale.

Successivamente la Audi Zentrum Sempione con atto di citazione notificato il 9-3-2009 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Gallarate il P. chiedendone la condanna al pagamento del prezzo residuo di vendita della suddetta autovettura di Euro 14.000,00.

Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto della domanda attrice.

Nelle more di tale giudizio entrambe le parti impugnavano la menzionata sentenza.

Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Gallarate di Gallarate con ordinanza del 12-8-2010, ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità tra la questione oggetto dell’atto di appello proposto dalla predetta società (in cui si sosteneva l’erroneità dell’accoglimento della domanda riconvenzionale del P. fondato sulla base del riscontrato integrale pagamento del prezzo di vendita da parte di quest’ultimo) e la questione oggetto del secondo giudizio, riguardante la sussistenza o meno del credito residuo preteso dall’attrice nei confronti del convenuto, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ha disposto la sospensione del processo.

Avverso tale ordinanza la Fiora s.r.l. (incorporante la Audi Zentrum Sempione s.p.a. per atto del 3-8-2010 redatto dal notaio Filippo Calarco di Bergamo) ha proposto un ricorso per regolamento di competenza chiedendo la revoca della suddetta ordinanza.

Il P. ha depositato una memoria difensiva chiedendo il rigetto di ricorso.

Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c. ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La menzionata relazione ha ritenuto fondata l’istanza di regolamento per competenza per una ragione rilevabile d’ufficio dalla Corte di Cassazione nell’esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla sussistenza degli estremi per la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass. Ord. 23-7-2004 n. 13910); invero la sospensione del giudizio è stata disposta dall’ordinanza impugnata nell’asserito esercizio del potere di cui all’art. 295 c.p.c. in una situazione nella quale quel potere non era esercitabile, in quanto nel preteso giudizio pregiudicante si era esaurita la fase di primo grado ed era pendente il giudizio di appello; in effetti, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2 e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; ne consegue che se il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sè illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità (Cass. Ord. 29-8-2008 n. 21924).

Il Collegio ritiene di poter aderire pienamente a tali argomentazioni, considerato altresì che le parti non hanno mosso rilievi critici al riguardo, avendo omesso il deposito di memorie.

Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere cassata, e deve disporsi la riassunzione della causa nei termini di legge dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Gallarate che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Cassa l’ordinanza impugnata e dispone la riassunzione della causa nei termini di legge dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Gallarate anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA