Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17275 del 12/07/2013


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Civile Ord. Sez. L Num. 17275 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6889-2010 proposto da:
GARZILLI

BRUNO

GRZBRN57H25H501T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo
studio dell’avvocato BELLI BRUNO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ea-

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato –

2013

Nonché da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro

ero tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

Data pubblicazione: 12/07/2013

che lo rappresenta e difende

222

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

GARZILLI

BRUNO

GRZBRN57H25H501T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo

difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6103/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/09/2009 R.G.N. 416/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato RAPISARDA GIUSEPPE per delega BELLI
BRUNO;
udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine alle SS.UU.

studio dell’avvocato BELLI BRUNO, che lo rappresenta e

R.G. n. 6889/10
Ud. 22.5.2013

ORDINANZA

Garzilli, in servizio quale Cancelliere B3 presso l’Ufficio Corpi di
reato della stessa sede, ha chiesto che gli venga riconosciuto il diritto
di visionare il proprio fascicolo personale e di estrarne copie,
deducendo che il rifiuto opposto dall’Amministrazione è in contrasto
con il d. lgs. n. 152 del 1997 e con gli artt. 2 e 9 della legge n. 675
del 1996;
CHE il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito,
ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che, ai sensi del d. lgs. n.
196 del 2003, art. 8, è escluso il diritto di accesso, trattandosi di atti
interni e riservati che non dovevano essere inseriti nel fascicolo
d’ufficio del ricorrente e che non vengono utilizzati
dall’Amministrazione ad alcun fine;
CHE il Tribunale di Roma, dopo aver respinto l’eccezione di
difetto di giurisdizione, sul rilievo che trattasi di controversia relativa
alla materia del pubblico impiego ed a questione riguardante il
periodo successivo al 30 giugno 1998, ha altresì rigettato, nel merito,
la domanda del ricorrente;
CHE, a seguito di impugnazione del Garzilli, la Corte d’Appello
di Roma, con sentenza depositata il 21 settembre 2009, ha
dichiarato inammissibile l’appello, rilevando che, a norma dell’art.
152 d. lgs. n. 196 del 2003, le controversie in materia di protezione
dei dati personali sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria e
la relativa sentenza non è appellabile, ma è ricorribile per
cassazione;
CHE avverso questa sentenza Bruno Garzilli ha proposto
ricorso per cassazione;

RITENUTO che con ricorso al Tribunale di Roma Bruno

2

CHE il Ministero della Giustizia ha resistito con
controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, con il quale ha
insistito nella eccezione di difetto di giurisdizione del giudice
ordinario, deducendo che ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del
1990, in caso di rifiuto dell’accesso a documenti amministrativi, il
richiedente può presentare ricorso nel termine di trenta giorni al
Consiglio di stato;
CHE, avendo ad oggetto il ricorso incidentale questioni
attinenti alla giurisdizione (art. 360, n. 1), cod. proc. civ.), la causa va
rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite;
CHE sulla presente controversia non incide il d. lgs. 1
settembre 2011 n. 150, il cui art. 34, comma 9, ha apportato
modifiche all’art. 152 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, atteso che le
norme del decreto modificativo si applicano, ai sensi dell’art. 36, ai
procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in
vigore (primo comma), mentre le norme abrogate o modificate
continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di
entrata in vigore dello stesso (secondo comma);
P. Q . M .
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

Tribunale amministrativo regionale, la cui decisione è appellabile al

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