Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17274 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8896/2005 proposto da:

G.L. (c.f. (OMISSIS)), G.P. (C.F.

(OMISSIS)), G.C. (C.F. (OMISSIS)),

tutti in proprio e nella qualità di eredi di G.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso l’avvocato

SORRENTINO Domenico, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CIPOLLONI ANNA MARIA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.N., B.G., S.A., T.

G., P.A.M., C.P., T.

M.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

73, presso l’avvocato ANTINUCCI Massimo, che li rappresenta e

difende, giusta procure in calce al ricorso notificato;

– controricorrenti –

contro

P.T., R.S., COMUNE DI TODI, IMPRESA F.LLI

CARLONI S.N.C., C.R., C.G., R.

A., T.C., B.A.;

– intimati –

sul ricorso 9348/2005 proposto da:

COMUNE DI TODI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 47, presso l’avvocato

IOSSA FRANCESCO P, rappresentato e difeso dall’avvocato PEPPUCCI

PIERO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.N., B.G., S.A., T.

G., P.A.M., C.P., T.

M.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

73, presso l’avvocato ANTINUCCI MASSIMO, che li rappresenta e

difende, giusta procure in calce al ricorso notificato;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

G.L., G.P., G.C., IMPRESA F.LLI

CARLONI S.N.C., R.A., T.C.;

– intimati –

sul ricorso 12577/2005 proposto da:

COMUNE DI TODI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA

47, presso l’avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PEPPUCCI PIERO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.L., G.P., G.C.;

– intimati –

sul ricorso 12851/2005 proposto da:

IMPRESA F.LLI CARLONI GIANCARLO E ROLANDO S.N.C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BISSOLATI 76, presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORBUCCI GIOVANNI

GABRIELE, SANTANTONI ANNA, giusta procura a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.L., G.P., G.C.;

– intimati –

sul ricorso 12852/2005 proposto da:

IMPRESA F.LLI CARLONI GIANCARLO E ROLANDO S.N.C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BISSOLATI 76, presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTANTONI ANNA,

CORBUCCI GIOVANNI GABRIELE, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI TODI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato D. SORRENTINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

P. PEPPUCCI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento per

violazione del contraddittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 17 luglio 2000, condannò il comune di Todi al risarcimento del danno (da liquidarsi nel prosieguo del giudizio) in favore di G.L., C. e P. per l’occupazione espropriativa di alcuni terreni di loro proprietà onde realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica. ubicati nel territorio comunale (in catasto al fg. (OMISSIS), part. (OMISSIS)). Rigettò la domanda degli espropriati nei confronti di R. e C.G., in proprio e n.q.

di legali rappresentanti della s.n.c. F.lli Carloni, cui il comune con atto del (OMISSIS) aveva trasferito la proprietà di una porzione di detto immobile, nonchè nei confronti di M.A. e P.T., R.A. e T.C., R.S. e P.N., C.P. e T.M.S., C.G. ed P.A. M., B.G. ed S.A., acquirenti degli alloggi realizzati dalla società Carloni.

In parziale riforma della decisione, la Corte di appello di Perugia, con sentenza del 21 febbraio 2004 ha dichiarato prescritto il credito dei G. relativo all’espropriazione dell’area estesa mq. 1260, per la quale era intervenuta la dichiarazione di p.u. del programma di edilizia residenziale, posto che la citazione introduttiva del giudizio era stata notificata alle controparti il 2 giugno 1994, assai dopo la scadenza del termine quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ., decorrente dalla scadenza dell’occupazione temporanea del terreno (anno 1987), o al più tardi dalla L. n. 458 del 1988, che ne aveva escluso la restituzione. Ha ritenuto invece che la restante parte del fondo estesa mq. 1370, fosse oggetto di occupazione ab origine illegittima c.d. usurpativa e condannato il comune, l’impresa Carloni e gli acquirenti degli immobili in solido al risarcimento del danno cagionato ai proprietari. Ha infine accolto la domanda di rivalsa nei confronti del comune che ha condannato a tenere indenne la società suddetta delle maggiori somme rispetto all’indennità di espropriazione dovute corrispondere ai proprietari.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i G. per 6 motivi, ed il comune di Todi per 4. Hanno resistito con controricorso l’amministrazione comunale, l’impresa Carloni ed i proprietari (ad eccezione di B.A., R.S. e P.T.), i primi due avanzando ricorso incidentale rispettivamente per 4 ed un motivo. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti contro la medesima sentenza.

Devono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di logica giuridica: a) il primo motivo del ricorso con cui i G., deducendo violazione degli artt. 331 e 332, rilevano che nel caso in cui si debba dare prevalenza alla loro (originaria) richiesta di restituzione dei terreni, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli acquirenti degli alloggi, B.A., R.S. e P. T., poi condannati in solido con il comune di Todi e l’impresa F.lli Carloni al risarcimento del danno; b) il secondo motivo del ricorso incidentale con cui il comune, deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., si duole che la Corte dì appello abbia omesso di pronunciarsi anche sulla domanda dei proprietari di inefficacia degli atti di trasferimento dei loro terreni con conseguente applicazione dell’istituto dell’accessione.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

La sentenza impugnata,pur dando atto che i G. anche con l’atto di impugnazione avevano richiesto previo accertamento dell’avvenuta occupazione dei loro terreni senza titolo che fosse dichiarata l’inefficacia dei trasferimenti operati dal comune alla soc. Carloni ed agli acquirenti degli alloggi, ha ritenuto che essi avessero in realtà interesse prevalente a coltivare la richiesta di risarcimento del danno sofferto per averne perduto la disponibilità anche per l’avvenuta realizzazione su di essi del programma residenziale; nella quale invece avevano particolarmente insistito sia in primo grado che in appello incentrando le loro difese esclusivamente su di essa. Per cui (così come aveva fatto il Tribunale sia pure sotto il profilo dell’avvenuta occupazione espropriativa degli immobili) ha esaminato quest’ultima richiesta, accolta limitatamente alla porzione di terreno estesa mq. 1360.

Siffatta interpretazione è stata condivisa dai proprietari i quali non hanno impugnato tale capo della decisione ed in questa sede di legittimità più non hanno riproposto la domanda di restituzione dei terreni (non formulata esplicitamente neppure nell’atto di appello), insistendo invece in quella risarcitoria con la duplice conseguenza:

1) che vertendosi nel caso di responsabilità solidale tra coobbligati in una ipotesi di causa scindibile (prevista dall’art. 332 cod. proc. civ.), il processo, che ha avuto in primo grado natura di litisconsorzio facoltativo, non può configurarsi in sede di impugnazione come processo su causa inscindibile, sia che impugni il soggetto che ha ottenuto la condanna solidale sia che impugni alcuno dei condannati in solido (Cass. 3338/2009; 20891/2008; 7308/2007).

Per cui, dovendo applicarsi il disposto dell’art. 332 cod. proc. civ. e non quello dell’art. 331 cod. proc. civ., l’atto di impugnazione non doveva essere necessariamente notificato a tutti gli obbligati in solido; 2) che l’interesse ad agire, necessario anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame; non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (cfr., ad esempio, tra le tantissime, Cass. 8 settembre 2003, n. 13091); e viene a ricollegarsi ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. Pertanto l’interesse a rimuovere la statuizione di condanna del B. e dei consorti,nonchè dei C. in proprio e quali soci della società al risarcimento dei danni cagionati ai proprietari espropriati sussiste soltanto in capo ai suddetti soggetti pregiudicati dalla stessa e non in capo ai proprietari cui la statuizione è stata invece favorevole; così come il comune difetta di interesse a far valere l’omesso esame della domanda di questi ultimi di restituzione dei terreni, al quale invece i proprietari interessati alla pronuncia hanno fatto acquiescenza.

3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale il comune di Todi, deducendo vizi di motivazione lamenta che la Corte di appello lo abbia ritenuto responsabile anche dell’occupazione dell’area estesa mq. 1370, per il fatto che esso ente non avrebbe contestato la sua responsabilità: invece esclusa sia dalla convenzione del 1982 con l’impresa Carloni che acquistò il terreno e procedette alla sua occupazione, sia dal fatto che anche gli alloggi e le opere di urbanizzazione erano state realizzate da quest’ultima senza alcuna ingerenza di essa amministrazione.

Questo motivo con cui il comune sostanzialmente eccepisce il proprio difetto di titolarità passiva dell’ obbligazione risarcitoria inerente a quest’ultima superficie di terreno,è inammissibile.

Detta eccezione non è stata infatti avanzata nè nel giudizio di primo grado,nè in quello dì appello,dove il comune si è limitato ad eccepire la prescrizione del credito risarcitorio preteso dai G., sul presupposto che essi avessero subito un’espropriazione illegittima con riguardo all’intera area di mq.

2670 utilizzata dall’impresa Carloni per la costruzione dell’opera edilizia; ed in subordine a proporre rivalsa nei confronti della soc. Carloni per le maggiori somme che avrebbe potuto Ih essere condannato a corrispondere ai proprietari del terreno rispetto al prezzo di acquisto già versato dall’impresa suddetta. Sicchè la relativa questione è stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimità in violazione della regola che i motivi del ricorso per Cassazione debbano investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, e non si possa prospettare per la prima volta in detta sede domande, eccezioni o questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d’ufficio.

4. Le considerazioni fin qui svolte comportano l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale della soc. Carloni, con il quale la stessa deducendo violazione dell’art. 334 cod. proc. civ., si duole che sia stato dichiarato ammissibile l’appello incidentale tardivo proposto dai proprietari G. nei suoi confronti che nessun gravame aveva avanzato contro la sentenza del Tribunale.

Come infatti ha osservato la ricorrente,è vero che le Sezioni Unite dì questa Corte a partire dalla decisione 4640/1989 hanno esteso l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo di cui all’art. 334 cod. proc. civ., consentendo alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.), di esperire l’impugnazione suddetta:

e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale.

Ma è pur vero che essendo l’estensione finalizzata a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, il principio trova applicazione esclusivamente nei confronti del ricorrente principale e non nei confronti di ogni altra parte che non abbia proposto impugnazione: in relazione alla quale le stesse Sezioni Unite hanno precisato che l’impugnazione incidentale tardiva della parte contro cui è stata proposta l’impugnazione può essere diretta anche contro persona diversa dall’impugnante principale soltanto nell’ipotesi di cause inscindibili o dipendenti (sent. 3074/2003). Laddove ove si tratta di cause scindibili hanno affermato che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza: e ciò sia quando essa rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrete principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall’impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ili ricorrente principale (Cass. sez. un. 2462772007; nonchè 10125/2009;

9264/2008).

Nel caso, invece, a seguito della sentenza del Tribunale soltanto il comune,e non anche la Carloni è rimasto soccombente nei confronti dei proprietari G.; per cui proposto appello da parte dell’ente pubblico contro questi ultimi, detta impugnazione rispetto alla Carloni non li ha posti in posizione deteriore, diversa e più grave di quanto non avesse fatto la sentenza di primo grado. E d’altra parte dal gravame del comune nei loro confronti nessuna modifica poteva derivare all’assetto delle situazioni giuridiche accettata dall’altro coobligato rimasto inerte; sicchè l’impugnazione tardiva dei G. nei confronti della Carloni va dichiarata inammissibile anche perchè se accolta, avrebbe comportato, come di fatto ha comportato una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche accettate da detta impresa rimasta inerte dando luogo ad una soccombenza invece esclusa dalla sentenza impugnata,in origine peraltro accettata da entrambe queste parti.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il comune di Todi, deducendo violazione dei principi sulle occupazioni preordinate all’espropriazione, censura la sentenza impugnata per avere suddiviso il terreno interessato dal programma costruttivo in due aree e ritenuto soltanto la prima di mq. 1260 oggetto del provvedimento di localizzazione del comune della L. n. 865 del 1971, ex art. 51 e a di successiva espropriazione illegittima: escludendo la seconda di mq.

1370 considerata invece estranea a tale provvedimento e perciò illegittimamente occupata ab origine senza avvedersi che le opere realizzate erano connesse con quelle eseguite sull’altra porzione, oggetto dell’unica concessione edilizia,e già previste dal P.R.G. che ne comportava perciò solo la pubblica utilità.

Per converso i G. con il secondo motivo del ricorso principale,deducendo violazione della L. n. 167 del 1962, artt. 9 e 10, nonchè della L. n. 865 del 1971, artt. 35, 51 e 52, si dolgono che la Corte di appello abbia dichiarato la porzione oggetto del provvedimento di localizzazione acquisita dal comune per effetto della c.d. occupazione espropriativa malgrado il provvedimento suddetto si limitasse ad esprimere la futura destinazione dell’immobile e non fosse stato seguito da alcun progetto circa il programma costruttivo da realizzare contenente la loro dichiarazione di p.u.; con la conseguenza che l’intero terreno era divenuto oggetto di occupazione illegittima c.d. usurpativa, per la quale ad essi competeva il risarcimento del danno pari al valore venale oltre ad interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data di apprensione dell’immobile.

Il Collegio ritiene che soltanto quest’ultima censura sia da accogliere,mentre le altre sono infondate.

La Corte di appello ha infatti accertato e tutte le parti confermato:

a) che il comune di Todi con Delib. consiliare 11 marzo 1982, n. 242, ha localizzato un’area estesa mq. 1260 per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica individuandola nelle part. (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)) estesa mq. 600 e (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)) estesa mq. 660, di proprietà dei G., per una superficie complessiva di mq.

1260; b) che detto terreno fu trasferito all’impresa F.lli Carloni con convenzione del 7 ottobre 1982, con cui detta società si obbligò ad eseguire anche alcune opere di urbanizzazione e fu successivamente oggetto del decreto di occupazione temporanea conseguito dal comune di Todi in data 23 ottobre 1982; c) che per realizzare parte delle opere di urbanizzazione l’impresa Carloni apprese ed utilizzò altra superficie di terreno estesa mq. 1370, estranea al provvedimento di localizzazione ed individuata in catasto con le part. (OMISSIS).

Al lume di queste premesse,non è anzitutto esatto che la previsione delle opere già nel P.R.G. del comune equivalesse ad una dichiarazione di ?.u.: tale funzione essendo riservata dalla Legge Urabanistica n. 1150 del 1942, art. 16, modificato dalla L. n. 765 del 1967, art. 5, ai piani particolareggiati la cui approvazione “equivale a dichiarazione dì pubblica utilità delle opere in essi previste” (comma 10).

i Per converso, la giurisprudenza tanto ordinaria, quanto amministrativa è fermissima nel ritenere che la localizzazione dei programmi della L. n. 865 del 1971, ex art. 51, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi della L. 27 giugno 1974, n. 247, art. 3, secondo cui “L’indicazione delle aree effettuate ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 51, comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e d’urgenza e indifferibilità dei relativi lavori: perciò discendendo direttamente dalla norma e non da successivi progetti esecutivi, allorchè con delibere della Giunta comunale, siano state localizzate le aree da destinare a edilizia residenziale pubblica, l’eventualità che dette aree siano oggetto di procedura ablativa (Cass. 4293/1997;

Cons. St. 4013/2009; 3338/2009; 52/2005).

Da queste considerazioni discende, da un lato, che il provvedimento di localizzazione era sufficiente a comportare la dichiarazione di p.u. delle opere che dovevano sorgere sulle part. (OMISSIS) alle quali esclusivamente lo stesso si riferiva e sulle quali, pertanto poteva essere svolto il procedimento rivolto a conseguirne l’espropriazione; e dall’altro che la dichiarazione di p.u. non poteva estendersi ad ogni altra opera collegata, strumentale o comunque connessa con quelle, oggetto della delibera di localizzazione, atteso il tenore del menzionato art. 3 che riguarda esclusivamente le aree individuate dal provvedimento di localizzazione: nel caso comprendente soltanto quelle complessivamente estese mq. 1260, di cui alle ricordate particelle, con esclusione quindi di quelle individuate dalle part. (OMISSIS), estese mq. 1370, rimaste estranee alla delibera e perciò stesso alla dichiarazione di p.u. in essa contenuta.

Discende altresì che è corretto anche il risultato cui è pervenuta la sentenza impugnata che le stesse, essendo state apprese dall’impresa Carloni e trasformate al di fuori di qualsiasi procedura ablativa sono rimaste soggette ad occupazione in radice illegittima (c.d. usurpativa), disciplinata dagli artt. 2043 e 2058 cod. civ.; a differenza delle part. (OMISSIS), comprese nella dichiarazione di p.u. e soggette alla procedura ablativa proseguita con il menzionato decreto di occupazione temporanea,ma non completata con l’adozione del decreto di esproprio. Con la conseguenza pur essa corretta che, essendo stata interamente realizzata l’opera residenziale programmata dalla dichiarazione di p.u. già alla fine dell’anno 1983, il comune di Todi ne ha acquistato la proprietà per effetto dell’occupazione c.d. espropriativa (a nulla rilevando,per quanto qui interessa la cessione di detti beni alla soc. Carloni).

6. Sennonchè la decisione impugnata dopo avere dato atto che i proprietari (rimasti tali) non avevano più chiesto la restituzione dell’area estesa mq. 1.370, preferendo conseguire a titolo di risarcimento del danno il suo controvalore (Cass. sez. un. 1907/1997 e succ.) e dichiarato che il comune, l’impresa Carloni e gli acquirenti degli immobili erano obbligati in solido a corrisponderlo, ha aggiunto a siffatta obbligazione soltanto quella del pagamento degli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria “dalla domanda giudiziale” (pag. 16), senza considerare i principi enunciati da questa Corte e del tutto consolidati al riguardo, e cioè che: 1) dovendo il valore venale degli immobili essere calcolato alla data della loro irreversibile trasformazione (accertata alla data del 13 novembre 1983: pag. 12), e trattandosi di debito di valore,la somma corrispondente al controvalore degli immobili doveva essere rivalutata a partire da tale momento (e non da quello della domanda) e sugli importi annualmente rivalutati dovevano essere aggiunti gli interessi legali via via maturati (pur essi erroneamente collegati alla data della domanda giudiziale); 2) ove infine l’apprensione dell’area si fosse verificata in data antecedente a quella indicata (circostanza questa che doveva essere stabilita), alla relativa somma occorreva aggiungere i frutti perduti dai proprietari nel periodo compreso tra la data dello spossessamento e quello avanti, indicato della irreversibile trasformazione del fondo; che in mancanza di prova di danni più elevati andava calcolato in misura corrispondente ai c.d. frutti civili, equivalenti, per ogni annualità di occupazione, agli interessi legali sul valore venale dell’immobile (Cass. 7206/2009; 13585/2006; 9361/2005; sez. un. 1172/2000).

Per cui al relativo accertamento dovrà provvedere il giudice di rinvio.

7. Con il terzo ed il quarto motivo del loro ricorso, gli espropriati, deducendo violazione della L. n. 458 del 1988, art. 3, L. n. 167 del 1962, art. 9, e segg., L. n. 865 del 1971, art. 2, censurano la sentenza impugnata per avere dichiarato prescritto il credito inerente all’indennizzo loro dovuto per aver subito l’occupazione appropriativa del fondo esteso mq. 1260 senza considerare: a) che il dies a quo doveva iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione della nota sentenza 486/1991 della Corte Costituzionale che ha esteso il disposto della L. n. 458, art. 3, anche alle occupazioni acquisitive verificatesi per omessa pronuncia del decreto di esproprio, come era avvenuto nel caso concreto; b)che in ogni caso il rinvio della L. n. 865 del 1971, art. 51, alla normativa sui piani di zona comportava la durata della dichiarazione di p.u. per almeno 10 anni, con la conseguenza che l’inizio del termine prescrizionale in nessun caso avrebbe potuto iniziare a decorrere prima del 1992: perciò venendo definitivamente interrotto dalla citazione introduttiva del giudizio.

Le censure sono fondate, pur se il termine di efficacia della dichiarazione di p.u. rivolto esclusivamente a consentire il perfezionamento della procedura ablativa ed il compimento dell’opera pubblica, è del tutto ininfluente ai fini del decorso della prescrizione del credito indennitario, collegato esclusivamente al verificarsi della vicenda estintivo-acquisitiva della titolarità dell’immobile espropriato.

La Corte di appello, muovendo dalla considerazione che il terreno era stato occupato con decreto sindacale del 23 ottobre 1982 avente la durata massima di 5 anni prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 20 e che la sua irreversibile trasformazione si era verificata, per quanto detto al termine dell’anno 1983, ha ritenuto che l’occupazione fosse divenuta senza titolo in data 23 ottobre 1987; dalla quale ha fatto decorrere il termine prescrizionale di cui all’art. 2947 cod. civ., perciò pervenendo al risultato che lo stesso fosse interamente spirato il 23 ottobre 1992.

Ma così argomentando non ha considerato che detta occupazione è stata prorogata di un anno dalla L. n. 42 del 1985, art. 5 bis e successivamente di un ulteriore biennio dal D.L. n. 534 del 1987, art. 14 (conv. nella L. n. 47 del 1988), per cui l’originario termine di 5 anni, a prescindere dalla volontà dell’amministrazione espropriante, è stato prorogato ex lege per complessivi tre anni:

così venendo a scadere il 23 ottobre 1990. Dal quale momento soltanto è quindi iniziata (al più presto) la decorrenza del termine prescrizionale suddetto che non ha potuto completarsi essendo stato definitivamente interrotto dalla citazione introduttiva del giudizio notificata dai G. al comune ed ai consorti il 2 giugno 1994.

Si deve aggiungere che la giurisprudenza di questa Corte fin dalle note decisioni che hanno definito presupposti e confini dell’occupazione c.d. espropriativa (cfr. sent. 3940/1988; 3963/1989;

4619/1989) ne ha evidenziato la distinzione dal fenomeno, indiscriminato e generico dell’apprensione sine titulo per qualsivoglia ragione e fine (pur se di interesse collettivo) di un bene immobile altrui, affermando che lo stesso è necessariamente caratterizzato “quale suo indefettibile punto di partenza” da una dichiarazione di p.u. dell’opera e “quale suo indefettibile punto di arrivo” dalla realizzazione dell’opera pubblica medesima: perciò necessariamente appartenente alla categoria dei beni demaniali o a quella dei beni patrimoniali indisponibili, e strettamente sottoposta al relativo regime pubblicistico indicato dall’art. 822 cod. civ., e segg., che ne impedisce alla stessa amministrazione la dismissione e la restituzione del suolo all’originario proprietario. Con la conseguenza che esulano necessariamente da tale schema applicativo le costruzioni che pur assolvendo a finalità di pubblico interesse, restano (come quelle di cui si discute), di appartenenza privata (Cass. 8777/2004 cit.; 15179/2000; 9585/1997; 4738/1997; sez. un. 9521/1996).

Questa ricostruzione dell’istituto e dei suoi limiti operativi (Da ult. Cass. sez. un. 7504/2003; 6853/2003; 5902/2003) ha trovato riscontro nella L. n. 458 del 1988, ricordata dalle parti,il cui art. 3 ha esteso la regola dell’occupazione acquisitiva alle costruzioni di opere di edilizia residenziale pubblica realizzate da soggetti privati (pur se nel quadro del regime concessorio e convenzionale di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35, ovvero nel concorso di elementi agevolativi di altro tipo). Ha rilevato al riguardo la Corte Costituzionale (sent. 486/1991), che la norma dimostra che prima di essa la fattispecie estintivo-acquisitiva nel settore dell’edilizia residenziale poteva verificarsi soltanto per quelle costruzioni realizzate direttamente dalle p.a. (o da loro concessionari) e perciò rientranti nel patrimonio indisponibile delle stesse. E che l’estensione dell’ istituto ad interessi che sono solo indirettamente pubblici, può essere disposto da una specifica disposizione legislativa ed avere effetto limitato al solo settore di essi che ne rappresenta l’oggetto: tant’è che avendo il menzionato art. 3 operato l’estensione ai soli terreni acquisiti con “provvedimento espropriativo il dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato”, la Consulta per includere nella medesima tutela anche la fattispecie di terreni acquisiti senza l’emissione del provvedimento di esproprio, sostanzialmente identica nella situazione ontologica e negli effetti (per la retroattività della caducazione del provvedimento ablativo) ha dovuto dichiarare costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui era stata omessa quest’ultima previsione: per la quale altrimenti avrebbe continuato ad applicarsi la regola generale dell’accessione in favore del proprietario del suolo disposta dall’art. 934 cod. civ..

Il che significa che siccome nel caso concreto il programma di edilizia residenziale pubblica è stato realizzato dall’impresa Carloni sul terreno G. esteso mq. 1260 di cui il comune di Todi non aveva acquistato la proprietà, fino alla data di pubblicazione della menzionata decisione della Consulta non esisteva una norma (nè tanto meno un principio giurisprudenziale) che da un lato imponeva il trasferimento coattivo dell’immobile al comune e, per esso alla società cui l’ente pubblico lo aveva alienato con la menzionata convenzione del 1982, e dall’altro attribuiva ai proprietari l’indennizzo previsto dall’art. 42 Cost. (avente consistenza risarcitoria) per l’illegittima espropriazione sofferta:

tale disposizione legislativa essendo sopravvenuta soltanto con la menzionata L. n. 458 del 1988, allorchè estesa dalla sentenza 486/1991 della Corte Costituzionale anche alla fattispecie in esame di espropriazione non completata attraverso l’adozione del decreto ablativo, ma in cui l’opera di edilizia residenziale era stata già realizzata.

Non giova a questo punto esaminare se la declaratoria di incostituizionalità della norma abbia costituito un impedimento di fatto all’esercizio del credito, come ritenuto dalla sentenza impugnata, che essi potevano rimuovere facendolo valere giudizialmente ed eccependo l’illegittimità costituzionale della disposizione legislativa; ovvero se si trattava di un diritto loro attribuito soltanto da una disposizione di legge successiva poi estesa dalla Consulta che ha modificato il precedente assetto dominicale definito dall’art. 934 cod. civ., e segg., in favore del proprietario del suolo: così come già affermato da questa Corte con le precedenti decisioni 9381/1999 e 1384/2000.

In quanto la Corte Costituzionale con le recenti sentenze 348 e 349/2007, ha ribadito l’obbligo per il giudice italiano qualora ritenga una norma interna (quale è l’art. 2935 cod. civ., sulla decorrenza della prescrizione) confliggente con una disposizione della Convenzione, di ricercarne ed individuarne, ove possibile, una interpretazione che possa essere compatibile con la Convenzione europea; e quindi a maggior ragione di privilegiare tra possibili diverse interpretazioni quella conforme a quest’ultima disposizione, o che eviti comunque il contrasto con essa; per cui questa Corte ha rimeditato il sistema della decorrenza della prescrizione del credito indennitario derivante dall’avvenuta occupazione espropriativa onde renderlo conforme ai principi enunciati dalla Corte Edu, pervenendo con le recenti sentenze 20543 e 22407 del 2008; 21203 del 2009 alla conclusione che avendo il legislatore riconosciuto gli effetti dell’istituto per la prima volta soltanto con la L. n. 458 del 1988 (seppure indirettamente), è a partire da questo momento che è iniziato a decorrere, in quanto solo allora normativamente percepibile, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione espropriativa al fine di realizzare un’opera pubblica insorto in epoca anteriore.

Ma se ciò è vero per tali categorie di espropriazioni e per le utilizzazioni di terreni per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, interessati da un decreto di espropriazione dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, cui la L. n. 458 del 1988, art. 3, ha esteso la regola della non restituibilità del bene irreversibilmente trasformato, alla medesima conclusione non può pervenirsi per l’ipotesi di terreni con analoga situazione fattuale, ma non raggiunti da alcun decreto di esproprio; che per le ragioni esposte non potevano considerasi oggetto di occupazione acquisitiva e neppure rientrare nell’ipotesi di edilizia residenziale che la menzionata norma aveva equiparato a quest’ultima: tant’è che l’estensione è potuta avvenire soltanto in seguito all’intervento di cui si è detto della Consulta.

Ed allora il Collegio deve concludere che per tale tipologia di crediti, il contesto temporale in cui l’estensione dell’istituto a questi ultimi è divenuto percepibile dai privati interessati e perciò conforme ai principi di chiarezza e di legalità richiesti dall’art. 42 Cost., è proprio in coincidenza con la pubblicazione della citata decisione 486/1991 della Corte Costituzionale (posto che prima di essa conservavano la proprietà piena dell’immobile); per cui pur se la part. (OMISSIS) estesa mq. 600 non fosse stata inclusa nel decreto di occupazione d’urgenza,anche in relazione a questa area la prescrizione del diritto di credito dei proprietari non avrebbe potuto cominciare a decorrere prima di tale data: perciò venendo interrotta dalla citazione introduttiva del giudizio dei G..

8. Il comune di Todi con l’ultimo motivo del proprio ricorso,deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione si duole che la Corte di appello pur dando atto della convenzione intercorsa con l’impresa Carloni che gli aveva corrisposto il prezzo di cessione del terreno,lo abbia condannato a rivalere l’impresa delle maggiori somme che quest’ultima avrebbe dovuto corrispondere ai proprietari senza emettere analoga statuizione di manleva nei confronti del comune; e senza esplicitare le ragioni del rigetto della domanda di rivalsa da esso ente proposta.

Per converso, l’impresa Carloni con il ricorso incidentale,deducendo vizi di motivazione della sentenza impugnata la censura per avere disposto l’obbligo di manleva del comune limitatamente alla differenza tra l’indennità di espropriazione ed il risarcimento del danno corrispondente al valore venale dell’immobile, senza considerare le maggiori somme che essa avrebbe potuto essere condannata a corrispondere ai G., quali rivalutazione monetaria ed interessi legali, per responsabilità addebitabili al comune.

Il Collegio ritiene fondate entrambe le censure nei limiti che seguono.

La sentenza impugnata ha ritenuto fondata la sola azione di rivalsa proposta dalla società sul presupposto che il comune non avesse contestato di “essere all’origine dell’occupazione di fatto del terreno” (pag. 17). Ma così argomentando,da un lato, ha confuso la responsabilità del comune nei confronti dei proprietari con quella derivante dalle obbligazioni sussistenti tra detto ente e la società; e dall’altro ha fatto dipendere la responsabilità dell’amministrazione comunale per l’avvenuta occupazione del terreno G. dal mero comportamento processuale mantenuto, peraltro in contrasto con gli accertamenti in precedenza compiuti dalla stessa Corte di appello, secondo i quali: A) il terreno esteso mq. 1370, di cui alle part. (OMISSIS), non era stato oggetto nè della Delib.

Comunale 11 marzo 1982 di localizzazione del programma costruttivo,nè tanto meno della convenzione 10 settembre 1983 che aveva trasferito alla Carloni la sola area estesa mq. 1260 (part. (OMISSIS)); e l’occupazione di detta superficie non interessata da alcuna procedura ablativa e significativamente qualificata dalla Corte di appello “usurpativa” discendeva da una mera scelta di detta società che senza alcun titolo l’aveva appresa e vi aveva realizzato le opere di urbanizzazione di cui si è detto senza alcuna interferenza o cooperazione del comune al riguardo.

Per cui in ordine ad essa il solo problema che si poneva era semmai inverso a quello esaminato dalla sentenza impugnata, di stabilire cioè se ed in quali limiti l’impresa, autrice unica dell’illecito,fosse tenuta a rivalere il comune di Todi delle eventuali somme che l’ente per tale porzione di terreno fosse tenuto a corrispondere ai G. (e non quello – pag. 17 – di stabilirne l’eccedenza rispetto al prezzo dì acquisto corrisposto dall’impresa al comune che non le aveva mai trasferito l’area suddetta). Laddove siffatta disamina è stata omessa del tutto dalla Corte territoriale;

B) quanto all’area estesa mq. 1260, rientrante invece nella delibera di localizzazione, era stata proprio l’impresa Carloni a provvedere all’occupazione del terreno nonchè alla sua irreversibile trasformazione nell’opera programmata perciò smentendo anche con riguardo a questa superficie la premessa che fosse il comune di Todi “all’origine dell’occupazione di fatto del terreno”.

In relazione all’area suddetta invece, comune e Soc. Carloni avevano stipulato la ricordata convenzione 10 settembre 1983 che ne aveva disposto il trasferimento all’impresa suddetta; per cui è semmai in base alle obbligazioni assunte da ciascuno dei contraenti nei confronti dell’altro che il giudice di rinvio dovrà accertare quale di esse non sia stata adempiuta nonchè quale parte sia rimasta inadempiente ed entro quali limiti detto inadempimento abbia provocato maggiori esborsi per la controparte: perciò solo entro tale ambito potendone accogliere la domanda di rivalsa.

9. Assorbita, pertanto, ogni altra censura, la Corte deve cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare alla Corte di appello di Perugia che in diversa composizione si adeguerà ai principi esposti e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il secondo in parte, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, l’incidentale della soc. Carloni, nonchè il quarto motivo del ricorso incidentale del comune di Todi; rigetta i restanti motivi di detto ricorso ed assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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