Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17274 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 08/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11426/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LANIFICIO F.S. & FIGLI SPA;

– intimato –

nonchè da:

LANIFICIO F.S. & FIGLI SPA, elettivamente domiciliato,

in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato

GUGLIELMO FRANSONI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PASQUALE RUSSO;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 34/2009 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi del ricorso principale e dell’incidentale, in subordine

accoglimento del ricorso incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato FRANSONI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto ricorso principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 34/31/09, depositata il 05.03.2009, ha confermato la prima decisione in controversia concernente l’avviso di recupero emesso con riferimento a crediti utilizzati in compensazione oltre il limite massimo consentito dalla società Lanificio F.S. & Figli SPA per l’anno 2001 e con il quale era stata irrogata la sanzione del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, nella misura del 30% e richiesti gli interessi maturati dalla scadenza dei versamenti eccedenti sino al 31.1.2.2005.

Il primo giudice aveva accertato che il credito compensato in eccesso era di ammontare inferiore a quello contestato e, pur ritenendo inapplicabile al caso di specie la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, aveva applicato le disposizioni agevolative in materia sanzionatoria, richiamando i principi generali.

Il giudice di appello ha affermato che “col pagamento della sanzione in misura ridotta (Euro 35.630,34) la vicenda… si era esaurita con soddisfazione sia per la società contribuente, che dell’Agenzia Entrate. Tutto ciò, indipendentemente dalla qualificazione che si voglia dare al c.d. avviso di recupero”.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione su quattro motivi, ai quali replica la contribuente con controricorso e ricorso incidentale fondato su quattro motivi, e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorso principale è articolato su quattro motivi, con i quali si denuncia: 1) la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata; 2) la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ove la pronuncia dovesse essere intesa come declaratoria di cessazione della materia del contendere, poichè la res litigiosa non era venuta meno per effetto del gravame proposto dall’Ufficio; 3) la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3 e art. 17, comma 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la CTR erroneamente ritenuto che fosse ammissibile la definizione agevolata delle sanzioni anche a seguito di avviso di accertamento; 4) la violazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere ritenuto la CTR applicabile alla fattispecie in esame tale norma, nonostante l’atto impositivo fosse stato qualificato dal giudice di primo grado come avviso di accertamento.

1.2. Il ricorso incidentale è anch’esso articolato in quattro motivi: 1) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per mera apparenza della motivazione; 2) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) perchè nel caso di specie non ricorreva la cessazione della materia del contendere; 3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (nonchè del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25); 4) violazione o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per non essersi pronunciata la CTR sulla denunciata illegittimità dell’atto impugnato.

2.1. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno accolti sui rispettivi motivi rubricati come primo.

2.2. La Commissione, dopo avere esposto sia i motivi di appello dell’Agenzia che le controdeduzioni e l’appello incidentale proposti dalla società, non ha esaminato in alcun modo le ragioni svolte dalle parti con riferimento alla prima decisione, assumendo invece immotivatamente che la vicenda si era esaurita con soddisfazione per entrambe e rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 16736/2007).

2.3. Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto essa risulta corredata da motivazione solo apparente, fondata su mera formula di stile, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. SS.UU. n. 8053/2014).

2.4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale assorbe l’esame degli altri.

3. In conclusione, il ricorso principale va accolto sul primo motivo e così anche il ricorso incidentale, assorbiti tutti gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla CTR della Toscana in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– Accoglie il ricorso principale sul primo motivo ed il ricorso incidentale sul primo motivo, assorbiti tutti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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