Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17274 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 12/08/2011), n.17274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato VOLPE FRANCESCO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., COMUNE DI AZZANO DECIMO, C.L., B.

D., S.L., I.R. SINDACO DEL

COMUNE DI AZZANO DECIMO, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, P.M., B.M.,

S.S., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE

APPELLO TRIESTE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

PORDENONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

12/01/2010, depositata il 19/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Manzi Federica, (delega avvocato Francesco Volpe),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’avvocato P.P., (autorizzato alla discussione) che

ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.E., con ricorso dell’8-9 febbraio 2010, ha impugnato per cassazione, deducendo nove motivi di censura, nei confronti dell’Avv. P.P., del Comune di Azzano Decimo, del sindaco pro tempore del Comune di Azzano Decimo, del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonchè di M. P., I.R., C.L., S.S., L. S., B.M., B.D. -, la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 2/2010 del 19 gennaio 2010, con la quale la Corte d’Appello di Trieste – pronunciando sugli appelli proposti da B.E., P.M., I.R., C.L., S.S., S.L., B. M., B.D. avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 613/09 del 14 luglio 2009 (con la quale B.E. era stato dichiarato incompatibile rispetto alla carica di sindaco del Comune di Azzano Decimo e, quindi, decaduto da tale carica) -ha dichiarato l’estinzione del processo;

che nessuno degli intimati si è costituito;

che il solo intimato P.P., comparso all’udienza del 20 ottobre 2010, ha depositato brevi note ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 379 c.p.c. ed ha, tra l’altro, eccepito preliminarmente l’omessa notificazione del ricorso a P.M., R. I., C.L., S.S., S.L., B.M., B.D.;

che il Procuratore generale si è rimesso – su tale eccezione – alle decisioni della Corte alla luce del previo esame degli atti, ed ha concluso – nel merito – per l’accoglimento del ricorso;

che, all’esito di detta adunanza in camera di consiglio, questa Corte ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio a quo;

che, in punto di fatto, va premesso che: a) con ricorso del 23 aprile 2009, il P. chiese al Tribunale di Pordenone di dichiarare la incompatibilità sopravvenuta di B.E., sindaco pro tempore del Comune di Azzano Decimo, a ricoprire tale carica, in ragione del fatto che il B.E. aveva lite pendente con il Comune di Azzano Decimo, in quanto aveva proposto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, emessa nei suoi confronti, dinanzi al Giudice di pace di Pordenone; b) in contraddittorio con il B.E. e con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone – il quale, all’udienza del 9 luglio 2009, aveva chiesto l’acquisizione degli atti di detto giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, riservandosi, all’esito, di formulare le proprie conclusioni definitive -, il Tribunale adito, con la su richiamata sentenza n. 613/09 del 14 luglio 2009, “dichiara l’incompatibilità di B.E. rispetto alla carica di sindaco del Comune di Azzano Decimo e, per l’effetto, lo dichiara decaduto dalla carica medesima”; c) avverso tale sentenza, proposero impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Trieste: 1) il B.E., con ricorso del 31 luglio 2009; 2) con distinto ricorso del 19 agosto 2009, P.M., I.R., C.L. e S.S., i quali si costituirono personalmente quali elettori del Comune di Azzano Decimo, chiedendo la riforma della sentenza appellata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri comunali del Comune di Azzano Decimo; 3) con altro ricorso del 20 agosto 2009, Lorella S., la quale si costituì personalmente quale elettrice del Comune di Azzano Decimo, chiedendo la riforma della sentenza appellata per insussistenza della denunciata lite pendente; 4) con ulteriore ricorso del 21 agosto 2009, B.M. e D. B., i quali si costituirono personalmente quali elettori del Comune di Azzano Decimo, chiedendo la riforma della sentenza appellata per insussistenza della denunciata lite pendente e per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri comunali del Comune di Azzano Decimo; d) con distinte ordinanze pronunciate nell’udienza del 10 novembre 2009 la Corte di Trieste riunì le predette impugnazioni e ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone entro il 30.11.09 mediante notifica dei ricorsi in appello e del presente verbale d’udienza, rinviando all’udienza del 12 gennaio 2010; e) il B.E. notificò a detto Pubblico Ministero soltanto il ricorso in appello da lui proposto in data 25-27 novembre 2009;

che la Corte d’Appello di Trieste, con su richiamata la sentenza n. 2/2010 del 19 gennaio 2010, ha dichiarato l’estinzione del processo, ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82 e art. 307 cod. proc. civ., osservando che: a) la peculiarità del procedimento in appello in materia elettorale, che prevede la possibilità (diversa dall’intervento ex art. 344 c.p.c.) di impugnazione da parte di chi non è stato parte del giudizio di primo grado, comporta l’inscindibilità dei procedimenti da parte di tutti gli impugnanti nei confronti del Pubblico Ministero presso il Tribunale che ha emesso la sentenza appellata. Vige infatti il principio di fungibilità dell’azione popolare e di quello dell’unitarietà del gravame processuale, preordinato ad impedire la contraddittorietà dei giudicati (viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 6920 del 1997); b) Per tale motivo questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, nei confronti del Pubblico ministero del Tribunale di Pordenone, mediante notifica di tutti i ricorsi in appello, che poteva ben essere effettuata da una sola delle parti, (la parte più diligente che ne avesse interesse); c) Non essendosi provveduto all’incombente viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 15675 del 2005, consegue, à sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 3, l’estinzione del processo;

che nell’odierna adunanza in camera di consiglio il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

in via preliminare, che palesemente inammissibile, per carenza di interesse a proporla, deve ritenersi la eccezione pregiudiziale – sollevata dal controricorrente P.P. – di nullità della notificazione del ricorso per cassazione agli intimati M. P., I.R., C.L., S.S., S.L., B.M., B.D., in quanto eseguita presso la cancelleria della Corte d’Appello di Trieste, anzichè presso la residenza dagli stessi dichiarata nei ricorsi in appello, al riguardo osservandosi che l’omessa impugnazione per cassazione della sentenza di estinzione del processo da parte dei medesimi ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei loro confronti;

che, con i primi cinque motivi (con cui deduce: 1. “Con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione dell’art. 331 c.p.c., comma 2, e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3”; 2. “Con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”; 3.

“Con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione dell’art. 331 c.p.c., comma 2, e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3, secondo diversi profili rispetto a quelli denunciati con il primo motivo”; 4. “Con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3, e violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 331 c.p.c., comma 2, e falsa applicazione”; 5. “Con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3: falsa applicazione degli artt. 307 e 331 c.p.c. e violazione degli artt. 102 e 164 c.p.c.”) – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che a) ove pure si ritenesse che l’ordine di integrazione del contraddittorio non fosse stato adempiuto, la conseguente decisione avrebbe dovuto essere di inammissibilità dell’impugnazione e non di estinzione del processo; b) la sentenza è contraddittoria, laddove afferma, da un lato, che la integrazione è stata effettuata dal solo B.E. e non dagli altri appellanti e, dall’altro – contraddittoriamente -, che l’integrazione poteva ben essere effettuata da una sola delle parti; c) costituendo gli appelli riuniti autonome cause di impugnazione, ed avendo il B.E. adempiuto il proprio onere relativamente all’appello dallo stesso proposto, la Corte triestina avrebbe dovuto dichiarare inammissibili gli altri appelli ed invece ammissibile e meritevole di una decisione di merito quello proposto dal B.E. (vengono richiamate le sentenze della Corte di cassazione nn. 8840 del 2006 e 6760 del 1996); d) se la funzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero, rimasto soccombente nel giudizio presso il giudice a quo – come nella specie -, è, nel giudizio di impugnazione, quella di consentire a tale ufficio di proporre l’impugnazione incidentale, ne consegue che la decisione in rito, quale quella pronunciata dalla Corte triestina, lede definitivamente l’esercizio del potere di impugnazione incidentale del pubblico ministero; e) la misura della estinzione del processo appare eccessiva anche nel caso in cui si ritenesse che l’onere di integrare il contraddittorio gravava sul solo B. E., sicchè la Corte triestina ben avrebbe potuto, in presenza di un adempimento parziale dell’ordine di integrazione, disporre la rinnovazione dello stesso ordine relativamente agli atti di appello non notificati;

che, nei limiti di seguito indicati, tali motivi sono manifestamente fondati;

che i Giudici a guibus, nella doverosa applicazione dell’art. 335 cod. proc. civ., hanno disposto la riunione all’appello principale proposto dal B.E. – rimasto soccombente nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Pordenone – degli appelli incidentali proposti contro la stessa sentenza con tre distinti ricorsi dai sette su menzionati cittadini elettori del Comune di Azzano Decimo i quali, benchè non avessero partecipato al giudizio di primo grado, erano a tanto eccezionalmente legittimati dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82/2, comma 1, primo periodo, nella parte in cui dispone che “Le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale possono essere impugnate con appello alla corte d’appello territorialmente competente da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia diretto interesse …”;

che, tuttavia, ciascuna di tali quattro distinte impugnazioni, nonostante la disposta riunione, ha conservato, secondo i principi, la propria autonomia (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6920 e 3538 del 1997), tanto più in quanto, tra l’altro, con due dei predetti appelli incidentali sono state dedotte censure di carattere pregiudiziale – per omessa integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti di tutti i consiglieri comunali del Comune di Azzano Decimo – non dedotte con l’appello principale del B. E.;

che i Giudici a quibus, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone – il quale, sempre ai sensi del citato D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82/2, comma 1, primo periodo, è legittimato ad impugnare in appello la sentenza di primo grado (ai sensi dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 1) – e dichiarando l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 3, in ragione della circostanza che il B.E. aveva notificato a detto ufficio del pubblico ministero soltanto il proprio atto di impugnazione e non anche gli atti d’impugnazione proposti dagli appellanti incidentali, hanno implicitamente – ma erroneamente ritenuto che tale onere gravasse esclusivamente sull’appellante principale e, conseguentemente, che detta (parziale) omissione di quest’ultimo determinasse l’estinzione dell'(intero) processo d’appello, ai sensi appunto del citato art. 307 c.p.c., comma 3;

che invece, nell’ipotesi – quale quella di specie – in cui la sentenza di primo grado, pronunciata in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli amministratori e dei consiglieri degli enti locali, sia stata appellata con distinti atti di impugnazione sia dalla parte soccombente sia da altri cittadini elettori rimasti estranei al giudizio di primo grado, ai sensi del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82/2, comma 1, primo periodo, e il giudice d’appello, riunite le impugnazioni, abbia ordinato, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 1, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ufficio del pubblico ministero presso il giudice a quo, al fine di consentirgli l’eventuale proposizione di appello incidentale contro la stessa sentenza, ciascuna delle parti appellanti -in forza dei principi di autonomia delle singole impugnazioni e del connesso interesse ad impugnare sottostante a ciascuna di esse – è soggetta all’onere di provvedere a detta integrazione mediante la notificazione del proprio atto di impugnazione entro il termine stabilito, con la conseguenza che, ove a tale integrazione abbiano ritualmente e tempestivamente provveduto non tutti gli appellanti ma soltanto alcuni di essi, occorre distinguere tra quelli che hanno assolto detto onere, rispetto ai quali l’impugnazione dagli stessi proposta è ammissibile, e quelli che per contro non l’hanno assolto, rispetto ai quali l’impugnazione dagli stessi proposta è inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2 – che pertanto, in violazione di tali principi, i Giudici a quibus hanno nella specie erroneamente ritenuto, in primo luogo, che l’onere di provvedere alla ordinata integrazione del contraddittorio grava soltanto sulla “parte più diligente” e deve essere da questa assolto mediante la notificazione di “tutti” i ricorsi in appello – anzichè su ciascuno degli appellanti mediante la notificazione del proprio ricorso in appello – e, in secondo luogo, che, in difetto, si determina l’estinzione dell’intero processo – anzichè l’inammissibilità delle sole impugnazioni i proponenti delle quali non abbiano assolto detto onere;

che, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alle censure accolte, con le ulteriori conseguenze che gli altri profili di censura di cui ai cinque motivi in esame ed i motivi (di merito) del ricorso dal sesto al nono devono ritenersi assorbiti;

che il Giudice del rinvio – individuato nella stessa Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione – si uniformerà al principio di diritto dianzi enunciato e provvederà sia a decidere il merito dell’appello proposto da B.E. avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 613/09 del 14 luglio 2009, sia a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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