Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17274 del 12/07/2013


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Civile Ord. Sez. L Num. 17274 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16529-2010 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” I.N.P.G.I. 02430700589,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

– E.N.P.A.L.S. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
02796270581, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

Data pubblicazione: 12/07/2013

REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell’avvocato
CARDANO ROSSANA, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,
CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta delega in calce
alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5173/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 18/06/2009 r.g.n. 7085/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BOER PAOLO;
udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI per delega PERSIANI
MATTIA;

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

RG n 16529/2010

INPGI/RAI e ENPALS

ORDINANZA
Ritenuto in fatto
Con sentenza depositata il 18 giugno 2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale con la quale il primo giudice, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione
sollevata dalla RAI , aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’Inpgi contro la
RAI per il pagamento dei contributi dovuti dall’agosto 91 al febbraio 95 con riferimento alla

aveva disposto la retrodatazione dell’iscrizione al registro dei praticanti al C-agosto 1991.
La Corte territoriale , con riferimento all’interpretazione dell’art 3 della L n 335/1995 ed alla
modifica del termine di prescrizione dei contributi previsto da detta norma ed al relativo regime
transitorio , ha ritenuto infondata la tesi dell’Istituto previdenziale secondo il quale doveva trovare
applicazione il termine di prescrizione decennale avendo la lavoratrice presentato una denuncia
all’INPS in data 25/1/2000.
Secondo la Corte d’Appello ( in conformità alla richiamata sentenza di questa Corte n 4153/2006
nonché a quella delle SSUU n 6173/2008) , per i contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza
si era già integralmente maturato prima dell’entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore
era idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando fosse intervenuta entro il
31/12/1995 , in parallelo con quanto previsto con gli atti interruttivi dell’ente previdenziale. Quanto
ai contributif per i quali alla data del 31/12/95 il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente
maturato il termine decennale poteva operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del
/
quinquennio dalla data della loro scadenza.
In applicazione di tali principi la Corte territoriale ha ritenuto prescritti tutti i contributi maturati
fino al 25/1/1995 , considerato che la denuncia della lavoratrice era intervenuta il 25/1/2000
restando non prescritti solo i contributi dal 25 gennaio al febbraio 1995 .
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione l’INPGI denunciando violazione e/o
falsa applicazione dell’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 ( art 360 n 3 cpc).
Secondo l’Istituto previdenziale la denuncia della lavoratrice ,intervenuta entro il 31 dicembre
2000, aveva salvato l’originario termine di prescrizione decennale. Rileva ,infatti, che alla data del 1 9″
gennaio 1996 ,di entrata in vigore del nuovo termine prescrizionale di cinque anni, i contributi
oggetto di giudizio non erano prescritti con la conseguenza che la contribuzione più remota poteva
essere richiesta entro il 31 dicembre 2000 e, poiché la denuncia della giornalista era del 25 gennaio
2000, doveva concludersi che al momento della richiesta da parte dell’Istituto previdenziale l’intera
contribuzione 91/95 era ancora azionabile

giornalista MF Ciccolo in ordine alla quale il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Ritenuto in diritto
Con sentenza di questa Corte n. 4153 del 24/2/2006 risulta affermato che “In materia di
prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di
lavoro, ed in relazione all’intervenuta riduzione del termine di prescrizione da decennale a
quinquennale, in virtù del disposto della L. n. 335 del 1995, in relazione ai contributi per i quali il
quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima dell’entrata in vigore della legge, la
denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia

previsto per gli atti interruttivi dell’ente previdenziale. Quanto agli altri contributi, parimenti dovuti
per periodi anteriori alla entrata in vigore della legge, ma per i quali, a quest’ultima data, il
quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato, il termine decennale può operare
solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza”.
Premesso che con sentenza n 6173 del 15/1/2008 le SSUU di questa Corte hanno
confermato l’immediata introduzione del nuovo termine quinquennale per i contributi relativi a
periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge ( salve le ipotesi previste dalla nonna, di
denuncia del lavoratore o di iniziative dell’istituto previdenziale potendo, però, detto termine, in

applicazione della regola generale di cui all’art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se
tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente),
l’orientamento di cui alla citata pronuncia n 4153 stato confermato dalla giurisprudenza
successiva (Cass. n. 73 del 07/01/2009, n 29479 del 17/12/2008 ) con cui si è affermato che “In
materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria in base alla
disciplina recata dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, la denuncia del lavoratore, di
cui alla lettera a), ultimo periodo, del citato art. 3, comma 9, in relazione a contributi per i quali il
termine quinquennale di prescrizione, decorrente dallo loro scadenza, sia integralmente maturato
prima della data di entrata in vigore della predetta legge (17 agosto 1995), è idonea a mantenere il
precedente termine di prescrizione decennale solo quando sia intervenuta prima della maturazione
dell’anzidetto termine quinquennale (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995), non potendo più
operare il prolungamento dello stesso termine una volta che il credito contributivo risulti già
prescritto” .
Risulta altresì, affermato ( cfr Cass n 948 del 24/1/2012, n 2417 del 22/12/2011) che” Il legislatore
non prescrive il termine entro il quale la denunzia debba essere inoltrata dal lavoratore interessato,
al fine di determinare l’applicazione del termine decennale, tuttavia il complesso meccanismo
prefigurato dalla legge conduce a ritenere che questa deve necessariamente intervenire entro il
quinquennio dalla data della loro scadenza. Infatti il prolungamento del termine ha la possibilità di
2

intervenuta prima, ovvero intervenga comunque entro il 31 dicembre 1995, analogamente a quanto

operare solo laddove il diritto non sia già venuto meno; in altri termini, affinché il termine
medesimo possa essere raddoppiato, occorre pur sempre che il credito contributivo esista ancora e
non si sia già estinto per il maturare del quinquennio dalla sua scadenza, come fatalmente
accadrebbe nel caso in cui, durante detto lasso di tempo non intervenisse la denunzia: in tal caso il
diverso termine decennale non avrebbe più la materia cui applicarsi. Nulla infatti impedisce che alla
scadenza del quinquennio operi l’ormai ordinario termine quinquennale, rispetto al quale quello
decennale costituisce deroga, dal momento che il legislatore usa l’espressione “salvi i casi di

Deve , tuttavia, rilevarsi che con sentenza n 12422 del 19/3/2013 questa Corte, ha affermato che”
la riduzione del termine da decennale a quinquennale ….. a decorrere dall’1/1/96 non si applica ai
casi di denuncia di omissione contributiva presentata all’Inps da parte del lavoratore o dei suoi
superstiti entro il quinquennio successivo all’1/1/96 e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto
alla contribuzione, indipendentemente dall’avvenuta promozione o meno dell’azione di recupero
dell’INPS nei confronti del datore di lavoro inadempiente” .
Secondo la citata pronuncia, dunque, ai fini del permanere del termine decennale di prescrizione, la
denuncia da parte del lavoratore deve essere proposta nel termine di 5 anni a decorrere dall’1/1/96 e
, comunque, nei limiti del decennio dalla nascita del diritto a contribuzione e non già, come
affermato nelle precedenti pronunce di questa Corte, nel ten -nine quinquennale decorrente dalla
scadenza dei contributi . Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, inoltre, la Corte non ha
ritenuto che, trattandosi di contributi relativi al periodo 1987-8/11/90 , abbondantemente prescritti
alla data del 31/12/95 , la denuncia del lavoratore avrebbe salvato il termine decennale qualora la
denuncia fosse intervenuta entro il términe del 31/12/95. Nella specie esaminata dalla citata
sentenza la denuncia del lavoratore era del 26/5/97 .
Ritenuto, pertanto, che le considerazioni che precedono evidenziano un contrasto.
PQM
La Corte
Rimette la causa al primo Presidente perché valuti l’opportunità di investire le Sezioni Unite stante
il contrasto nella giurisprudenza della sezione .
Roma 15/5/2013
Il Presidente

L’estensore
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denuncia del lavoratore”.

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