Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17273 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso l’avvocato

BURRAGATO ROSALBA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

24/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità,

in subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A. impugna con ricorso per Cassazione affidato a due motivi il Decreto del 24 gennaio 2008 della Corte d’appello di Firenze che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a processo civile introdotto innanzi al Tribunale di Perugia con atto 9.2.2002 definito con sentenza 22 maggio 2007, apprezzato in anni 2, mesi 3 e gg. 13 mesi il segmento eccedente la ragionevole durata stimata in 3 anni, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 2.000,00 oltre rivalutazione ed interessi. Il Ministero della Giustizia ha spiegato difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente col primo motivo richiama l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale e lamenta errato computo della ragionevole durata del processo presupposto per non aver la Corte territoriale siccome effettuato non tenendo conto della data della soddisfazione del diritto azionato. Si duole inoltre della liquidazione del danno, a suo avviso inadeguata in quanto non conforme ai criteri applicati in sede europea, dai quali il giudice di merito, seppur vincolato al loro rispetto, si sarebbe discostato in maniera palesemente irragionevole.

Il motivo non merita accoglimento.

Quanto al computo della ragionevole durata prospetta tesi manifestamente infondata, contraria ad esegesi ormai consolidata – Cass. S.U. n. 27248/2009 – secondo cui “il processo di cognizione e quello di esecuzione devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi”. Il corollario esclude la sommatoria delle rispettive durate che devono essere perciò computate separatamente. Resta piuttosto da osservare che la durata del processo considerato risulta apprezzata dalla Corte territoriale alla stregua dal parametro medio, ritenuto in genere ragionevole e congrue in sede europea, di cui fa corretta applicazione.

Nel suo ulteriore profilo la censura è parimenti infondata. La liquidazione operata dalla Corte di merito non si discosta affatto dal parametro medio europeo di riferimento, seppur applicato nel minimo.

Il secondo motivo critica la decisione impugnata per avere escluso il pregiudizio di natura patrimoniale, consistente nella mancata disponibilità del denaro versato alla controparte a titolo di caparra confirmatoria e per la registrazione del contratto patrimoniale, sull’assunto che esso può essere riconosciuto in seno al processo presupposto. La ricorrente sostiene che la chiusura del processo in un tempo ragionevole le avrebbe consentito di disporre delle somme cui ha diritto.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

Secondo principio consolidato – Cass. n. 26761/2008 -, tale componente del danno è risarcibile solo se deriva dal ritardo irragionevole del processo secondo il principio della normale sequenza causale, e non comprende perciò le poste economiche che avrebbero dovuto e potuto essere dedotte nel giudizio della cui eccessiva durata ci si duole. Non è per l’effetto risarcibile dallo Stato apparato la mancata disponibilità di somme che possono essere attribuite alla parte che denuncia a loro riguardo il pregiudizio per omessa disponibilità, gravandone la parte soccombente che con il suo contegno antigiuridico ebbe a cagionare direttamente le relative perdite. La Corte territoriale ha fatto buon governo di questo principio alla cui stregua ha risolto il nodo controverso.

Gli argomenti spesi nel motivo non confutano la correttezza di tale costruzione esegetica, piuttosto la richiamano seppur offrendone diversa lettura.

Il ricorso deve perciò essere rigettato con condanna alle spese che si liquidano in Euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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