Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17273 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/08/2020), n.17273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22175-2018 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARMEN BORGESE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2018 del TRIBUNALE di PALMI, depositata il

07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Palmi con sentenza n. 261/2018 resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva rigettato la domanda di V.S. diretta al riconoscimento delle condizioni utili ad ottenere la prestazione richiesta (indennità accompagnamento) ritenendo condivisibili le conclusioni della ctu espletata in sede di accertamento tecnico, generiche le contestazioni mosse dalla ricorrente e non necessari ulteriori approfondimenti peritali.

Avverso tale statuizione proponeva ricorso la V. affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo è denunciato il difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5) avendo il tribunale aderito acriticamente alle risultanze peritali senza dar conto nella motivazione delle specifiche contestazioni mosse dalla parte ricorrente alla valutazione svolta dal ctu.

Deve ribadirsi il principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (SU Cass. n. 8053/2014).

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598/2018).

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha chiarito di condividere le risultanze peritali raggiunte rispetto alle quali le censure poste avevano comunque trovato confutazione nella stessa risposta del ctu (parte finale elaborato peritale). Nessun vizio di assenza di motivazione è pertanto evincibile neppure sotto il profilo della motivazione apparente in quanto il tribunale con il richiamo alle risultanze peritali acquisite ha reso esplicito il proprio convincimento e questo, se pur difforme dalla valutazione richiesta dal ricorrente, non integra gli estremi del vizio denunciato. A riguardo questa Corte ha chiarito che “Il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, mentre tale vizio non si configura nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte ricorrente (Cass. n. 16762/2006).

2) Con il secondo motivo è dedotta la erronea/mancata valutazione di circostanze relative a fatti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5) con riguardo alla mancata considerazione da parte del ctu del certificato medico redatto in data 19.12.2016. Parte ricorrente rileva che tale certificazione non sia stata considerata e che, se lo fosse stata, sarebbe stata decisiva per la diversa soluzione della controversia.

Il motivo è infondato in quanto nella stessa censura è chiarito che il ctu nominato ha considerato il certificato in questione anche menzionandone la valutazione nell’elaborato peritale. Pertanto nessuna omissione integrativa del vizio denunciato è evincibile in quanto in realtà il ricorrente in sostanza lamenta il giudizio negativo e chiede quindi una ri-valutazione non consentita in sede di legittimità. In conclusione il ricorso è infondato.

Il ricorrente non è tenuto alle spese del presente giudizio attesa la dichiarazione relativa alla esenzione dalle stesse depositata in atti. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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