Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17273 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 08/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9765/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AXA CARLINK ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE

DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato TIBERIO SARAGO’,

che la rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udita per il controricorrente l’Avvocato SARAGO’ che si riporta e

chiede il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Su ricorso della Axa Carlink Assicurazioni SPA, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto all’istanza di rimborso presentata dalla società riguardo alla maggior IRAP versata negli anni d’imposta 2005 e 2006.

2. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la ratio decidendi adottata dal primo giudice sulla considerazione che la società era stata indotta al versamento dell’IRAP in misura maggiore del dovuto dal comportamento tenuto dall’Agenzia e che la domanda di rimborso era stata tempestivamente proposta nei 48 mesi, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38; il giudice di appello, infine, ha ritenuto che, nel caso di specie, vigeva l’irretroattività del regime di indeducibilità ai fini IRAP delle rettifiche di valore dei crediti alla clientela, instaurato a decorrere dall’anno d’esercizio 2005, con il D.L. n. 203 del 2005, art. 6, conv. in L. n. 248 del 2005, in quanto non incidente sui rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore.

3. L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.

La società QUIXA SPA (già Axa Carlink SPA) resiste mediante controricorso, corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN FATTO

1.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica rispetto al termine ordinario di impugnazione a decorrere dalla data di deposito della sentenza del 18.02.2009; il ricorso risulta infatti consegnato tempestivamente all’Ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale in data 02.04.2010, senza che rilevi – al fine che ci occupa – la data nella quale la notifica è stata eseguita presso la controparte.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la CTR ritenuto inammissibili le “argomentazioni di merito” svolte dall’Amministrazione in appello, ravvisandovi un carattere di novità.

2.2 Con il secondo motivo si denuncia la medesima statuizione sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per assenza di motivazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la CTR respinto, comunque, le deduzioni di merito proposte dall’Ufficio, senza prendere in considerazione i motivi posti a base dell’appello.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 7, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 6 (conv. in L. n. 248 del 2005) e art. 106 T.U.I.R., prospettando anche una potenziale questione di legittimità costituzionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

3.1. I motivi primo e secondo vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse e di decisività.

3.2. Va infatti osservato che il giudice di appello, pur avendo erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione, ne ha tuttavia esaminato il contenuto e ciò rende i motivi primo e secondo inammissibili.

4.1. Il terzo motivo va respinto perchè la disamina del motivo di appello, sia pure in forma sintetica, è ravvisabile.

5.1. Il quarto motivo è infondato.

5.2. Sulla questione si è formato un orientamento di legittimità al quale viene dato convintamente seguito.

5.3. Per l’IRAP degli enti creditizi e finanziari, la svalutazione dei crediti alla clientela risultante dal bilancio d’esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poichè ad essa è stata data rilevanza dall’art. 106 (già art. 71) del D.P.R. n. 917 del 1986, allo scopo di rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del settore ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e se la relativa deduzione è rinviata per noni agli esercizi successivi ciò accade solo per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio: quindi, l’indeducibilità introdotta dal D.L. n. 168 del 2004, art. 2, conv. in L. n. 191 del 2004, non attinge le quote di competenza degli esercizi anteriori (c.d. noni pregressi), in quanto esse sono relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci e oggetto di una situazione giuridica ormai consolidata, non essendo d’altronde giustificabile un’interpretazione in chiave retroattiva, che – in assenza di specifica deroga – si porrebbe in contrasto col canone ermeneutico di cui al L. n. 212 del 2000, art. 3(Cass. nn. 5403/2012, 26547/2016).

In modo analogo questa Corte ha deciso per il valore della produzione netta delle imprese assicurative del D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 7, in rapporto al regime di indeducibilità introdotto dal D.L. n. 203 del 2005, art. 6, conv. in L. n. 248 del 2005 (Cass. n. 1111/2015).

5.4. L’intangibilità delle quote di svalutazione già contabilizzate riflette la naturale irretroattività delle disposizioni tributarie, a sua volta riflesso dei principi costituzionali di ragionevolezza, certezza e affidamento: pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità prospettata dalla difesa erariale nell’ipotizzare che l’interpretazione ad essa avversa violi gli artt. 3 e 53 Cost..

6.1. In conclusione il ricorso va rigettato, inammissibili i motivi primo e secondo e infondati i motivi terzo e quarto.

6.2. Atteso che detto orientamento di legittimità si è formato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, le spese del giudizio di legittimità vengono compensate.

PQM

 

– Rigetta il ricorso;

– Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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