Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17273 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 12/08/2011), n.17273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

DITTA I.N., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TINA MODOTTI N. 90,

presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO MICHELA, rappresentata e

difesa dall’avvocato BARBIERI CAROLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 26/10/2007 r.g.n. 376/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;

udito l’Avvocato BARBIERI CAROLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 30.7.2007, rigettava il gravame proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, con la quale era stata accolta la domanda di I.N. intesa all’accertamento negativo degli obblighi contribuitivi evidenziati nel verbale ispettivo, redatto dall’istituto il 15 febbraio 2001, con il quale era stato richiesto il pagamento di contributi per complessive L. 113.575.000.

Rilevava la Corte territoriale che non si era in presenza di un licenziamento collettivo, bensì di licenziamenti individuali plurimi per cessazione lavoro nel settore edile e che non sussisteva nel caso in esame l’obbligo di riassunzione per i lavoratori in mobilità già licenziati in periodo infrannuale da parte della medesima impresa, ai sensi della L. n. 264 del 1949, art. 15, richiamato dalla L. n. 223 del 1991, art. 8.

Con riguardo alle imprese edili – secondo la ricostruzione della corte del merito – tale obbligo doveva, inveo, ritenersi escluso, sia in virtù dell’accordo interconfederale del 5 5.1965. sia per la circostanza che trattavasi di imprese cui non erano applicabili le procedure di mobilità L. n. 223 del 1991, ex art. 24, comma 4 in quanto, specie per quelle di ridotte dimensioni come quella dell’appellato, i cicli lavorativi erano normalmente infraannuali e le esigenze di professionalità nemmeno coincidenti in fase di ripresa della attività, da ciò derivando la facoltà delle imprese come quella dello I. di usufruire delle agevolazioni contributive previste per la riassunzione di quei lavoratori licenziati in periodo infraannuale.

Propone ricorso per cassazione l’INPS. affidando l’impugnazione ad unico articolato motivo Resiste lo I., con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce l’istituto ricorrente la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dalla L. 29 aprile 1949, artt. 15, comma 6 della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, commi 1 e 4, e art. 24, comma 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, evidenziando che la questione giuridica sottoposta al vaglio consiste nello stabilire se un’impresa edile, che abbia licenziato per fine lavori i propri dipendenti, nell’ipotesi in cui decida di procedere alla ripresa dell’attività entro un anno dal licenziamento, sia obbligata per legge – L. n. 264 del 1949, ex art. 15, comma 6 – a riassumere gli stessi lavoratori e, conseguentemente, se, nell’ipotesi in cui sussista tale obbligo di riassunzione, debba essere escluso il diritto di fruire delle agevolazioni contributive previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4. Assume che la statuizione della Corte territoriale si fonda su una interpretazione non condivisibile, in quanto ingiustificatamente restrittiva, della L. n. 264 del 1949, art. 15 sostenuta da sentenza della Cassazione n. 1943/2000, secondo la quale la presenza di una fattispecie di licenziamento collettivo per riduzione di personale costituisce condizione necessaria per l’insorgenza del diritto alla precedenza nella riassunzione, laddove altre pronunzie di legittimità avevano, al contrario, sostenuto che con la disciplina di cui alla L. n. 223 del 1991 era stata eliminata ogni differenza ontologica ira licenziamenti collettivi per riduzione del personale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

meritando la qualificazione di licenziamenti collettivi, con assoggettamento alla relativa regolamentazione, quelli intimati per ragioni aziendali nell’area di applicazione della legge e in numero e condizioni tali da richiedere un controllo sociale e pubblico della decisione assunta dall’imprenditore Quindi, a dire del ricorrente istituto, se il diritto di precedenza nella riassunzione sussiste anche nella diversa ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel cui schema deve ricondursi l’ultimazione delle opere edili per la realizzazione delle quali i lavoratori sono stati assunti, non sussistevano i presupposti per il diritto della società a fruire dei pretesi benefici contributivi.

Rileva, poi, che il D.L. n. 148 del 1993, art. 4. convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236, prevede che i lavoratori licenziati “per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro possono essere iscritti nelle liste di mobilità e che è pacifico che i lavoratori licenziati dalla società erano iscritti nelle suddette liste, anche se licenziati con una procedura diversa da quella del licenziamento collettivo per riduzione dei personale, onde, alla stregua del disposto di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 1 essi avevano diritto di precedenza nella riassunzione e che ciò escludeva la sussistenza del diritto del datore a fruire delle agevolazioni contributive. A conclusione della parte argomentativa, l’INPS formula corrispondente quesito di diritto.

Nel caso di specie è pacifico che il licenziamento dei lavoratori sia stato intimato a causa di fine lavoro nelle costruzioni edili.

A tal proposito si deve, tuttavia, rilevare, che il comma 4 dell’art. 24 esclude sì l’applicazione delle disposizioni introdotte dall’intero articolo qualora ricorra la suddetta fattispecie, ma che il medesimo art. 24 nulla prevede, quanto al diritto di precedenza richiamato, invece, dalla stessa L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 1, che rinvia alla L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6.

Tale ultima norma stabilisce che, ai fini della sussistenza del diritto di precedenza, debba ricorrere la fattispecie del licenziamento dei lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale.

Orbene tale formulazione non sembra doversi restrittivamente ricondurre ai soli casi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, disciplinati originariamente dal solo Accordo interconfederale sopra citato e, successivamente, dalla L. n. 223 del 1991.

E’ stato invero, al riguardo osservato, sia in dottrina che in giurisprudenza, che, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, è scomparsa l’asserita distinzione ontologica tra licenziamenti collettivi per riduzione di personale e licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo, laddove attualmente in caso di recesso relativo a motivi non inerenti la persona del lavoratore, la differenziazione avviene solo con riferimento al requisito dimensionale del datore di lavoro recedente ed al numero dei licenziamenti che lo stesso intenda effettuare nell’arco dei centoventi giorni, L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24.

In particolare, questa Corte ha affermato che la L. n. 223 del 1991 ha fissato un ben definito criterio di individuazione dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale secondo cui essi si distinguono dai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo esclusivamente per l’elemento quantitativo dei dipendenti licenziati e per l’estraneità del singolo lavoratore alla procedura di messa in mobilità che deve precedere la riduzione del personale (cfr. Cass. 22 aprile 2002, n. 5828 e, in senso conforme, Cass. 22 giugno 2006, n. 14638; Cass. 15 gennaio 2003, n. 535; Cass. 1 febbraio 2003, n. 1526 nonchè Cass. 2 gennaio 2001. n: 5; Cass. 6 luglio 2000, n 9045).

A ciò consegue che, stante l’eliminazione di qualsiasi differenza ontologica tra i licenziamenti collettivi per riduzione di personale ed i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, anche il recesso per giustificato motivo oggettivo, qualora intimato – in assenza dei requisiti numerici di cui alla L. n. 223 del 1991 – per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, si configura quale licenziamento per riduzione di personale, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente il diritto di precedenza del lavoratore in caso di nuove assunzioni (cfr. Cass. 8 febbraio 2000: n. 1410; in senso conforme Cass. 24 gennaio 1997, n. 723 e, con riferimento alla sussistenza del diritto di precedenza nell’assunzione anche in caso di precedente licenziamento per cessazione totale dell’attività aziendale. Cass. 18 giugno 2003, n. 9785).

Ciò a maggior ragione deve ritenersi a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 4, comma 1, convertito con modificazioni, in L. 19 luglio 1993, n. 236 che, al comma 1, prevede la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 6 anche per i lavoratori licenziati anche da imprese che occupano meno di quindici dipendenti, purchè ricorra un giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Le esposte considerazioni consentono, dunque, di affermare che, ricorrendo la circostanza della fine lavoro nelle costruzioni edili, espressamente esclusa dall’applicazione delle procedure di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 24 non solo si integra la fattispecie del licenziamento individuale, ed eventualmente plurimo, per giustificato motivo oggettivo. consistente nella cessazione o comunque riduzione di attività o di lavoro, L. n. 604 del 1966, ex art3 e D.L. n. 148 del 1993, ex art. 4, comma 1 ma che tale recesso ben può qualificarsi come licenziamento per riduzione di personale, conseguendone infatti inevitabilmente una diminuzione della forza lavoro con riferimento ai lavoratori assunti per lo svolgimento delle opere relative ad una specifica fase, che abbia poi trovato la sua naturale ultimazione.

E dalla qualificazione dei licenziamenti per fine lavoro nelle costruzioni edili quali licenziamenti per riduzione di personale consegue la sussistenza del diritto di precedenza anche in capo ai lavoratori licenziati per tale motivazione relativamente alle eventuali assunzioni che la medesima impresa dovesse effettuare nell’arco di un anno (ora sei mesi in virtù della modifica introdotta dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, art. 6, comma 4, che ha ridotto da dodici mesi a sei mesi il periodo originariamente previsto) successivo al recesso purchè relative a personale chiamato a svolgere le medesime mansioni precedentemente esercitate dai lavoratori receduti.

E’ stato infatti, in modo condivisibile affermato in precedente di questa Corte che “Ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi di licenziamento per fine lavori nelle costruzioni edili, il fatto che risulti espressamente sottratta all’area di applicazione della L. n. 223 del 1991 (secondo l’espressa previsione dell’art. 24, comma 4) non vale ad escludere la qualificazione dei licenziamenti intimati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, e, quindi, per riduzione di personale ai sensi e per gli effetti della L. n. 264 del 1949” (cfr Cass. n. 1410/2000, cit. contra Cass. 19 febbraio 2000, n 1943 che non sembra tenere conto del riferito superamento della concezione ontologica a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991 nonchè della prevalenza di tale ultima fonte legale su quella convenzionale, costituita dal citato accordo interconfederale del 5 maggio 1965).

Da ultimo, peraltro, è stato anche affermato il. principio di diritto secondo cui “L’esclusione dall’obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 4, fra l’altro, per la fine lavoro nelle costruzioni edili motivata dalla impossibilità assoluta di un’ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente, ma che tale esclusione non opera, invece, quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento, atteso che in tal caso si rende necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da adibire all’ultimazione dei lavori, scelta che deve seguire le regole di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5” (Cass. 6 febbraio 2008, n. 2782).

Deve, pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, pervenirsi all’accoglimento del ricorso dell’INPS e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultimo periodo), in quanto la causa può essere decisa nel merito, sulla base del principio di diritto enunciato – senza che siano necessari all’uopo accertamenti di fatto – e, per l’effetto, va rigettata la domanda dello I. di cui al ricorso introduttivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dello I.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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