Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17273 del 12/07/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 17273 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: VENUTI PIETRO
SENTENZA
sul ricorso 6475-2008 proposto da:
BIANCHI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato
LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LA BADESSA MARIA DOMENICA,
giusta delega in atti;
– ricorrente-
2013
contro
858
– I.N.P.S.
•
SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
80078750587,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
Data pubblicazione: 12/07/2013
in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17,
presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati FABIANI GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, STUMPO
VINCENZO, giusta delega in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.
–
1130/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 23/10/2007 R.G.N. 1289/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del
07/03/2013
dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato LORENZONI FABIO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega TADRIS
PATRIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
.
R.G. n. 6475/08
Ud. 7.3.2013
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 19 ottobre
2007, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la
domanda proposta da Bianchi Stefano, violinista di enti lirici e
fondazioni musicali, nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere, per
l’anno 2001, il pagamento dell’indennità di disoccupazione a
requisiti ridotti.
Ha osservato la Corte territoriale :
– che il R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, art. 40, n. 5, esclude
dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria il
personale artistico, teatrale e cinematografico, nel cui ambito
rientrava il Bianchi;
– che tale personale non può conseguentemente beneficiare
dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, posto che
anch’essa presuppone l’esistenza di un valido rapporto di
assicurazione obbligatoria con l’INPS, ancorchè, per qualsivoglia
ragione, vi sia stato versamento di contributi all’Istituto;
– che, anche sotto un diverso profilo, il Bianchi non può
beneficiare della “sanatoria” di cui al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8,
perché l’accertamento dell’indebito versamento, in relazione alla
contribuzione dell’anno 2001, t avvenuto ben prima dei cinque
anni dalla data di effettuazione di tale versamento;
– che è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal ricorrente, atteso che la comparazione
proposta dal medesimo tra la situazione attuale e quella di alcuni
decenni precedenti oppure tra la condizione degli artisti del teatro
e altro personale dello spettacolo postula valutazioni e scelte di
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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ordine generale che rientrano nei tipici caratteri della
discrezionalità legislativa.
Per la cassazione di tale sentenza Bianchi Stefano propone
ricorso sulla base di quattro motivi. LINPS resiste con
controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di
diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore, il ricorrente
denuncia violazione del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8, nonché vizio
di motivazione, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto
dalla Corte territoriale, la norma anzidetta nella specie trova
applicazione, stante la sussistenza del suo rapporto di
assicurazione generale obbligatoria con l’ENPALS e l’avvenuto
versamento dei contributi per la disoccupazione all’INPS.
Aggiunge che, anche a voler ritenere che tali contributi siano
stati versati indebitamente, essi, in base alla disposizione dianzi
indicata, si sono consolidati non essendo stati annullati dall’INPS
nei cinque anni successivi.
2.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando
insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte
territoriale non ha tenuto conto che nel 2002, quando venne
respinta la richiesta dell’indennità di disoccupazione in questione,
erano trascorsi quindici anni dal primo versamento contributivo. E
poiché, aggiunge, il quinquennio cui fa riferimento l’art 8 cit. ai fini
della “sanatoria”, è quello “che deve passare tra un versamento
contributivo, se del caso improprio, ed il suo annullamento da parte
dell’INPS”, nella specie tali contributi si erano consolidati.
3. Con il terzo motivo, corredato dal relativo quesito di diritto,
il ricorrente, denunziando violazione del D.L. n. 86 del 1988, art. 7,
“anche in combinato” con il D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8, deduce
che l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti è misura di
sostengo all’occupazione, diversa dalla disciplina base
proc. civ.
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dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria prevista
dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 7.
Rileva che l’art. 7, comma 3, D.L. n. 86 del 1988, fa rientrare
fra i beneficiari dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti
tutti i lavoratori (occasionali e stagionali) ivi compresi gli artisti,
possesso dei requisiti di legge.
Nella specie tali requisiti erano sussistenti, posto che nel
2001 il ricorrente aveva una anzianità di iscrizione nella specifica
gestione assicurativa della disoccupazione da oltre quattordici
anni.
4. Con il quarto motivo il ricorrente solleva, con riferimento
agli artt. 3 e 36 Cost., questione di illegittimità costituzionale della
L. n. 160 del 1988, di conversione del D.L. n. 86 del 1988, ove
interpretata nel senso che “i lavoratori subordinati artisti” non
siano soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
5. I primi tre motivi che, per ragioni di connessione vanno
esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Questa Corte, successivamente al ricorso proposto dal
Bianchi, ha deciso, con sentenza n. 12355 del 20 maggio 2010 della quale si condividono le argomentazioni – una controversia del
tutto analoga alla presente in senso sfavorevole al lavoratore.
Come osservato con quella decisione, la cosiddetta indennità
di disoccupazione a requisiti ridotti, introdotta dal D.L. n. 86 del
1988, art. 7, comma 3, convertito con modificazioni nella legge n.
160 del 1988, si presenta diversificata, rispetto a quella con
requisiti normali, per quanto riguarda il requisito contributivo, le
modalità per l’accesso alla prestazione, la misura e i tempi
(necessariamente differiti) dell’erogazione della prestazione stessa
(cfr,
ex plurimis,
Cass. n. 15523/2008; n. 19437/2006; n.
2936/2004; n. 12778/2003), ma non già per ciò che concerne
l’individuazione dei soggetti obbligatoriamente assicurati, che,
senza distinguere riguardo ai settori a cui appartengono, purchè in
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A
salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, restano gli
stessi che possono (ovvero, al contrario, non possono) beneficiare
dell’indennità di disoccupazione a requisiti normali.
Ne consegue che l’estensione dell’assicurazione contro la
disoccupazione involontaria ai lavoratori occasionali di cui al
specificamente stabilita dal n. 5 dello stesso articolo per il
“personale artistico, teatrale e cinematografico”. Tale personale, al
quale pacificamente appartiene l’odierno ricorrente, non è dunque
soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria, con riguardo tanto all’indennità a requisiti normali,
quanto a quella a requisiti ridotti.
Quanto poi alla c.d. sanatoria di cui al D.P.R. n. 818 del
1957, art. 8, secondo cui debbono essere acquisiti alle singole
gestioni e, quindi, accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni
assicurative, i contributi indebitamente versati allorché
l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre
cinque anni dalla data dell’avvenuto versamento, è consolidato
l’orientamento di questa Corte che attribuisce a tale disposizione
carattere eccezionale, cosicché tale forma di sanatoria presuppone
sempre, per la sua applicabilità, l’esistenza di un valido rapporto di
assicurazione generale obbligatoria con e,
conseguentemente, non può essere invocata al di fuori della
possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un
tale rapporto, il quale, a sua volta, presuppone la sussistenza di
un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand’anche
abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di
contributi al predetto istituto (Cass. n. 64/2009; n. 13919/2001;
n. 5078/1991; n. 449/1988; n. 451/1985; n. 6152/1981; n.
4044/1980).
Di nessun rilievo è dunque che l’odierno ricorrente sia
assicurato presso l’ENPALS, mentre assume rilevanza decisiva, al
fine di escludere in radice l’applicabilità della sanatoria di che
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 8, non elimina l’esclusione
trattasi, la circostanza che, per essere ricompreso nell’ambito del
“personale artistico, teatrale e cinematografico”, tale personale, a
mente del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 5, non può
instaurare un rapporto di assicurazione obbligatoria con l’INPS al
fine della tutela contro la disoccupazione involontaria.
obbligatoria con l’INPS, rende superfluo l’esame della censura
basata sulla non tempestività dell’accertamento dell’indebito
versamento (ossia entro i cinque anni dalla sua effettuazione).
6. Il ricorrente, nel riproporre la questione di legittimità
costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., ritenuta
manifestamente infondata dalla Corte d’Appello, non introduce
elementi nuovi.
Ne va dunque ribadita la manifesta infondatezza, rientrando
nella discrezionalità del legislatore limitare la tutela nei confronti
della disoccupazione involontaria in base alla natura e alle
peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa espletata.
7. Alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso deve essere
rigettato, previa compensazione tra le parti delle spese del presente
giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e
all’alterno esito dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma in data 7 marzo 2013.
La ritenuta inesistenza di un valido rapporto di assicurazione