Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17272 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/08/2020), n.17272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22098-2018 proposto da:

G.S., nella qualità di erede di GA.SE., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato

EUGENIO VILLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il tribunale di Roma con provvedimento del 11.1.2018 aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da G.S. nei confronti dell’Inps, diretto all’accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta, in quanto lo stesso ricorrente, già convocato dalla Commissione sanitaria non si era presentato alla visita e neppure alla seconda convocazione in sede domiciliare così mostrando carenza di interesse al proseguimento del procedimento. Il tribunale aveva altresì ritenuto tardiva l’ulteriore richiesta di visita domiciliare.

Avverso tale decisione il G. proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo è dedotta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 445 bis c.p.c e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il giudice pronunciato extra petita non disponendo dell’accertamento sanitario, ma dichiarando inammissibile il ricorso per ragioni estranee al procedimento ed alla materia del contendere.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c. e del D.M. n. 387 del 1991, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la errata valutazione circa le circostanze inerenti la richiesta di visita domiciliare.

I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Questa Corte, in tema di rapporto tra procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e giudizio di legittimità ha chiarito che “non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l’ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale – attesa la possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito – ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione(Cass. n. 8932/2015; conf. Cass. n. 16685 /2018; Cass. n. 20847/2019).

Il principio affermato evidenzia come il provvedimento che si sostanzi nella declaratoria di inammissibilità per carenza di taluni dei requisiti necessari alla proposizione della domanda (nel caso di specie l’interesse ad agire), non possa incidere con effetto di giudicato sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio. Trattasi di una pronuncia resa nell’ambito di una verifica sommaria dei requisiti che ha soddisfatto la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 1, e consente alla parte di accedere, ai sensi dell’art. 442 c.p.c., al giudizio ordinario per l’accertamento del diritto alla prestazione (Cass. n. 16685/2018).

In continuità con i principi espressi deve quindi escludersi la possibilità di impugnare la pronuncia in oggetto con ricorso in sede di legittimità. Il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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