Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17272 del 17/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17272
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATALLOZZI Paolo – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 313-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.M.G., S.R., S. COSTRUZIONI SNC
DEL GEOM. R.S. E C., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA VILLA DI LUCINA 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA
ORSINI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCELLINA DE PASQUALE;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 4743/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,
depositata il 12/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4743/1/14, depositata il 12 maggio 2014, con cui, in riforma della sentenza di primo grado, è stato accolto parzialmente l’appello di S.M.G., S. Costruzioni s.n.c. del geom. R.S. e c. e S.R. e sono stati parzialmente annullati alcuni avvisi di accertamento emessi nei confronti di tali soggetti per IVA, IRPEF, IRAP e altro per l’anno 2007;
2. il ricorso è affidato a due motivi;
3. resistono con controricorso S.M.G., S. Costruzioni s.n.c. del geom. R.S. e c. e S.R., i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con istanza depositata in data 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, dando atto dell’intervenuta definizione della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, avendo la contribuente provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento del condono; i contribuenti hanno aderito all’istanza con memoria depositata l’11 febbraio 2021;
2. l’avvenuto perfezionamento del condono comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
3. le spese di lite dell’intero giudizio vanno compensate come per legge.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021