Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17272 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Liana Maria – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18856-2013 proposto da:

COMUNE DI CASAMARCIANO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZARA 16, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE NAPOLITANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ATTILIO AMBROSIO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE PICCOLE APOSTOLE DELLA REDENZIONE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati AGNESE GUALTIERI, ORONZO

CAPUTO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 06/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato SOLA per delega

dell’Avvocato CAPUTO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Congregazione delle Piccole Apostole della Redenzione, in persona del legale rappresentante p.t., ricorreva, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, avverso l’avviso di accertamento ICI, anno di imposta 2005, assumendo di non essere tenuta al pagamento dell’imposta, ai sensi della L. n. 222 del 1985 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I, e rilevando il difetto di motivazione dell’atto impugnato. La CTP rigettava il ricorso. La contribuente proponeva appello e la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento del gravame, dichiarava illegittimo ed infondato l’avviso di accertamento.

Il Comune di Casamarciano propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidandolo a due motivi. Si è costituita con controricorso la Congregazione Piccole Apostole della Redenzione, illustrato con memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione ed errata applicazione dell’art. 116 c.p.c.”, atteso che la CTR avrebbe errato nel ritenere provato per tabulas la natura non commerciale dell’ente resistente e, quindi, il diritto all’esenzione per cui è causa. Si argomenta che, dalla documentazione in atti (cfr. copia Bollettino Ufficiale Regione Campania riportante il Decreto Dirigenziale di accreditamento al servizio sanitario regionale della struttura ubicata nell’immobile per cui è causa, copia del certificato Registro Imprese), si evince la natura esclusivamente commerciale delle attività esercitate nell’immobile oggetto del giudizio, destinato ad uso “Centro Riabilitazione Motorio”.

1.1. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto si limita alla individuazione delle statuizioni del giudice di appello censurate (pars destruens) criticando l’applicazione della norma indicata in rubrica, senza tuttavia fornire l’indicazione della norma di diritto che avrebbe dovuto essere applicata nella fattispecie (pars costruens) e, quindi, della regula iuris idonea a decidere la questione in modo diverso dalla statuizione della sentenza impugnata. Il motivo, pertanto, non corrisponde al requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1.

2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nel testo vigente per l’anno d’imposta 2005”. Si argomenta che il legislatore, con il D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito in L. n. 248 del 2006, norma che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha riconosciuto essere di natura non interpretativa, ma innovativa, ha modificato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), stabilendo che l’esenzione ICI, in relazione agli immobili posseduti da enti no-profit, in cui vengono svolte le attività sopra menzionate, si applica solo se le suddette attività non abbiamo esclusivamente natura commerciale. Si evidenzia che la L. n. 248 del 2006, che estende alle attività non aventi natura esclusivamente commerciale il beneficio all’esenzione ICI, di natura innovativa, ed è intervenuta successivamente, nell’anno 2006, al periodo di imposta per cui è causa (2005).

2.1. Il secondo motivo è fondato, in ragione delle considerazioni che seguono. Questa Corte ha stabilito che:

a) in tema di ICI, l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), spetta a condizione che gli immobili – appartenenti ai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), – siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività contemplate dalla norma medesima, tra le quali, nel caso di enti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato la L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), (attività di religione o di culto, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana): ne consegue che il beneficio dell’esenzione dall’imposta non spetta in relazione agli immobili appartenenti ad un ente ecclesiastico, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, centro riabilitazione motorio) (v. Cass. n. 4645 del 2004);

b) l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia): la sussistenza del requisito oggettivo – che tenuto conto dei principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunto esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale (Cass. n. 5485 del 2008; Cass. 14226 del 2015; Cass. n. 4502 del 2016);

c) l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è limitata all’ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nella L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), e, pertanto, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, non rilevando in contrario nè la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venire meno il carattere commerciale dell’attività, nè il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico – fondato, oltre che sulla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a), anche sulla L. 25 marzo 1985, n. 121, in tema di revisione del concordato – e la sua successiva evoluzione normativa – in quanto il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, (aggiunto dalla Legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133, ed infine sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248), nell’estendere l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i), cit. alle attività ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle” che non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente)- hanno carattere innovativo e non interpretativo (Cass. n. 24500 del 2009 e, sull’ultima parte, Cass. n. 14530 del 2010, v. anche Cass. n. 4339 del 2015).

d) Ciò premesso, si impone pur sempre di stabilire, quando le attività indicate dalla norma di esenzione siano svolte oggettivamente in maniera imprenditoriale anche se non prevalente, essendo la predetta esenzione prevista in via generale solo per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana, mentre per gli immobili in cui si svolgono attività diverse dalla religione e dal culto è necessario verificare se tali attività, ancorchè esercitate da enti religiosi siano svolte per lo scopo istituzionale protetto ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 248 del 2005 (Cass. n. 16728 del 2010; Cass. n. 23584 del 2011; Cass. n. 5041 del 2015).

3. La decisione impugnata non ha fatto buon governo dei suindicati principi, non avendo il giudice del merito effettuato un accertamento in fatto circa l’esercizio con modalità “non commerciali” dell’attività svolta.

Il requisito della esclusiva destinazione dell’immobile ad attività peculiari, non produttive di reddito, ritenute dal legislatore meritevoli di un trattamento fiscale di favore, è da accertare verificando “concretamente se l’attività cui l’immobile è destinato non sia svolta in concreto secondo le modalità di una attività commerciale (Cass., n. 20775 del 2005; Cass. n. 4654 del 2005; Cass. n. 18450 del 2003). Tali principi sono stati condivisi anche dalla Corte costituzionale, a proposito dell’essere l’esenzione dall’ICI prevista pur sempre per gli immobili destinati ad attività peculiari che non siano produttive di lucro o di reddito (cfr. C. Cost. n. 119 – 99).

Nella specie, il giudicante ha affermato il diritto all’esenzione degli immobili destinati ad attività ricettiva in ragione della ritenuta sussistenza in astratto del requisito oggettivo, mentre avrebbe dovuto accertare: “se le predette attività fossero in concreto esercitate con modalità commerciali: il giudice del merito, cioè, avrebbe dovuto accertare con criteri di rigorosità, seguendo le indicazioni tracciate dalla circolare ministeriale n. 2/DF del 2009, l’esistenza di determinate caratteristiche della “clientela” ospitata nella struttura ricettiva, la durata dell’apertura della struttura durante l’anno solare e, soprattutto, il fatto, definito “determinante”, che le cosiddette “rette” fossero di importo significativamente ridotto rispetto ai “prezzi di mercato” (con il chiaro richiamo alla necessità che l’attività in questione non alteri il regime di libera concorrenza, per evitare che l’esenzione tramuti in “aiuto di stato”)” (v. Cass. n. 13970 del 2016).

4. Consegue da quanto sopra l’accoglimento del ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento, in diversa composizione, che provvederà all’esame del merito della controversia uniformandosi ai principi suddetti, ed alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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