Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17272 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 12/08/2011), n.17272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S., titolare della Ditta ABI.SAN., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114 B, presso lo studio

dell’avvocato PUCCI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli avvocati

RAICHINI MONICA, ORLANDO CARLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA S.P.A. (già S.O.R.I.T. S.P.A.);

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 509/2007 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 11/10/2007 r.g.n. 476/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ORLANDO CARLO;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI per delega LELIO MARITATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Perugia, in accoglimento dell’appello incidentale dell’INPS ed in riforma parziale della sentenza impugnata, riteneva che fossero dovute da F.S., titolare della ditta ABI.SAN., in favore dell’INPS, anche le somme aggiuntive a titolo di sanzione “una tantum”, oltre all’importo L. 55.912.708 per evasione contributiva e somme aggiuntive di cui alla cartella esattoriale notificata, rispetto alla quale il giudice di primo grado aveva solo parzialmente accolto l’opposizione della ditta.

Rilevava la Corte che, quanto ai contributi dovuti per la lavoratrice M., quest’ultima aveva intrattenuto con la ditta un rapporto di lavoro subordinato a domicilio, essendosi realizzata una forma di decentramento produttivo sostitutiva del lavoro eseguito all’interno dell’azienda, riferito alla mera attività di assemblaggio dei pezzi realizzati dall’azienda.

Per quanto riguardava la fruizione della fiscalizzazione degli oneri sociali, la Corte territoriale rilevava che il tardivo adempimento dei maggiori oneri previdenziali relativamente a due lavoratrici part time non produceva effetto sanante ai fini della fruizione del beneficio essendo la regolarizzazione avvenuta dopo la notifica del verbale di accertamento Infine, con riguardo alla sanzione una tantum, osservava che la ditta non aveva presentato le denunce mensili, non potendo dubitarsi de fatto che nel caso in esame le denunce e registrazioni effettuate non erano conformi al vero, dato che la M. non era stata segnalata tra i lavoratori dipendenti.

Propone ricorso per cassazione la F. quale titolare della ditta, affidando l’impugnazione a nove motivi l’INPS ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato ed ha svolto attività difensiva partecipando all’udienza di discussione.

L’Equitalia spa è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la F. denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. degli artt. 115. 116, 117, 420 e 421 c.p.c., nonchè l’erronea utilizzazione, da parte del giudice d’appello, dello strumento processuale dell’interrogatorio libero di un teste, senza il previo accertamento della sua incapacità a testimoniare e senza giustificare la necessità della sua audizione ai sensi dell’art. 421 c.p.c., u.c.; deduce, poi, la nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Più specificamente, rileva l’erronea qualificazione del rapporto intercorso con la lavoratrice M. A. in termini di lavoro a domicilio di natura subordinata sulla base di mere dichiarazioni della lavoratrice assunte con modalità irrituali, cui è stato attribuito valore decisorio e non di argomenti di prova liberamente valutabili e, con quesito formulato all’esito della parte argomentativa, domanda se il giudice avrebbe dovuto preliminarmente valutare e motivare fa incapacità di testimoniare del teste, sentito liberamente in sede di interrogatorio libero.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 877 del 1973, art. 1. L’errata individuazione dei criteri generali che presiedono alla distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo in campo di lavoro a domicilio, nonchè l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio e in particolare, sulla libertà della M. di accettare o rifiutare le singole commesse e di scegliere i tempi di esecuzione e consegna delle lavorazioni.

Il giudice di appello, secondo la ricorrente, ha trascurato qualsiasi indagine in ordine alla libertà della M. di rinunziare ai lavori che le venivano commissionati dalla ditta, omettendo di accertare le modalità di esercizio di detta facoltà essendo, anzi, emerso dalle testimonianze che i tempi di consegna delle lavorazioni potessero dipendere anche dalle esigenze personali della lavoratrice.

Riporta brani delle deposizioni che conforterebbero tale assunto e conclude chiedendo se assuma valore determinante, ai fini della qualificazione del rapporto, la facoltà del lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse e di scegliere il momento dell’esecuzione e consegna del lavoro Con il terzo motivo, la ditta ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 377 del 1973, art. 1 nonchè l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio e segnatamente, sull’organizzazione della M. e sul rischio di impresa su di lei gravante. Assume la ricorrente che le macchine da cucire erano di proprietà della lavoratrice e che i rischi dell’inesatta o intempestiva esecuzione de lavoro erano a carico della stessa, così come le spese, conformemente a quanto affermato dai testi. Rileva che dovevano essere valorizzati elementi quali il regolare pagamento delle fatture e domanda se, ai fini di qualificazione del rapporto, rilevino una congrua organizzazione di mezzi destinati all’esercizio e allo svolgimento dell’attività economica ed il rischio, pure ridotto relativo all’impossibilità o inesattezza della prestazione e se, pertanto, l’attività della M. fosse qualificabile come lavoro autonomo.

Con il quarto motivo, denunzia, poi, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’art. 2083 c.c.;

evidenziando che, pure in presenza di un’organizzazione di mezzi propri, autonomamente gestiti e idonei all’espletamento di un’attività economica sia stata esclusa la sussistenza della figura de piccolo imprenditore e chiede se l’attività svolta in tale guisa debba rientrare o meno nell’area del lavoro autonomo, in tali termini ponendo quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Ulteriore doglianza, espressa nel quinto motivo, riguarda l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio e, in particolare sulla volontà delle parti circa la concreta disciplina del rapporto contrattuale da esse posto in essere, assumendosi che è mancata ogni indagine sulla volontà delle parti in ordine alla concreta disciplina del rapporto contrattuale, da ritenersi idoneo criterio di valutazione, in presenza di comportamenti che lascino margini di ambiguità ed incertezze La ricorrente lamenta, ancora, con il sesto motivo, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio ed, in particolare, sulla possibilità di contrattare i prezzi da applicarsi alle lavorazioni e sulla commisurazione dei prezzi ai capi che la lavoratrice realizzava.

Analogo vizio viene denunziato, con il settimo motivo di ricorso, dalla ditta, con particolare riferimento alla natura imprenditoriale dell’attività svolta, confortata dalle risultanze relative all’iscrizione alla C.C.I.A. di Perugia ed all’emissione di fatture.

Con l’ottavo motivo, la F. denunzia l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi e, precisamente, sulla ragione del pagamento dei contributi relativi alle lavoratici part time e, quindi, sul diritto a fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Infine, con il nono motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217 nonchè l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio e, in particolare, sull’addebito della sanzione “una tantum”, assumendo che il rapporto di lavoro è stato qualificato come avente natura subordinata solo dai giudici e mai dalle parti, onde non potevano considerarsi non conformi al vero le denunce presentate in conformità alla ritenuta qualificazione ponendo quesito, con il quale domanda se integri gli estremi dell’evasione, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217 la fattispecie nella quale l’obbligo non osservato di presentazione delle denunce e delle registrazioni mensili sia dipeso da una qualificazioni in termini di subordinazione operata per via giurisdizionale.

Rileva il Collegio che il primo motivo si rivela privo di giuridico fondamento essendo la prospettazione del vizio dedotto tale per cui prescinde dalla considerazione che, anche considerando le dichiarazioni rese dalla M. come argomenti di prova, le dichiarazioni rese dagli altri testi sono state ritenute in linea con quanto dalla predetta riferito, dovendo anche condividersi con riguardo all’ulteriore rilievo di nullità del procedimento formulato dalla ricorrente, quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui nei rito del lavoro, non costituisce motivo di nullità la circostanza che il giudice abbia interrogato liberamente i testi indicati dalle parti, essendo al giudice medesimo consentito nell’assunzione della prova, chiedere ai testi tutti i chiarimenti in ordine ai fatti esposti dalle parti ed inoltre, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ., comma 2 estendere la prova stessa a nuove circostanze da lui ritenute rilevanti, salva espressa opposizione delle parti motivata da una concreta violazione dei loro diritto di difesa”. (Cfr. Cass. 17 4.1985 n 2543, conf a Cass 3345/80).

Peraltro, i vizi attinenti alla deduzione, alla tempestività, alla ammissione e all’assunzione della prova testimoniale, in quanto concernenti materia o affidata alla disponibilità delle parti, sono relativi e quindi sanabili per acquiescenza della parte a vantaggio della quale la stessa si sia svolta Pertanto, quando l’atto istruttoria sia stato compiuto senza opposizione di detta parte che ha assistito all’escussione, la nullità, ove esistente, deve considerarsi sanata (Cfr.. tra le altre, Cass l luglio 1998 n. 6432 Cass 28 maggio 2003 e Cass. 12 gennaio 2006 n. 403).

I vizi dedotti con i successivi motivi, riferiti alla violazione delle norme in materia lavoro a domicilio devono essere valutati tenendo presente che nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo e con riguardo alla qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, è onere del contribuente provare la sussistenza degli elementi che escludono la sussistenza del vincolo della subordinazione, quali la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse la pattuizione di un prezzo con il committente di volta in volta, la piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso non potendo certo richiedersi una prova negativa al riguardo da parte dell’istituto di previdenza, una volta accertata la presenza di elementi che connotano in termini di subordinazione il rapporto, con particolare riferimento all’inesistenza di una microunità imprenditoriale, idonea a configurare un’autonomia organizzativa del lavoratore (cfr , da ultimo, Cass 5 aprile 201 1 n. 7747). In forza di tale premessa, deve rilevarsi che l’assunto della ricorrente, secondo il quale il giudice avrebbe trascurato di accertare le modalità di esercizio della facoltà della lavoratrice di rinunziare ai lavori che le venivano commissionati, non acquista rilevanza decisiva ai fini voluti non avendo in merito a tale punto la ricorrente allegato di avere fornito una prova decisiva in tal senso idonea ad incidere sui termini di valutazione complessiva della fattispecie da parte del giudice del merito, nel senso dell’individuazione di errata e generalizzata violazione dei parametri normativi alla cui stregua effettuare il giudizio sulla natura del rapporto.

Quanto alle ulteriori censure per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 le stesse devono ritenersi inammissibili qualora, come nella specie, con esse si intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti de: giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata.

In caso contrario infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazione e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26 marzo 2010 n. 7394: Cass. 23 12.2009 n 27162).

I parametri di valutazione richiamati dalla ricorrente risultano idoneamente considerai nelle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha condiviso quanto rilevato nel verbale ispettivo in merito alla natura del rapporto di lavoro a domicilio della M. applicando correttamente i principi interpretativi già affermati da questa Corte, secondo cui il lavoro a domicilio – secondo la configurazione risultante dalla disciplina contenuta nella L. 18 dicembre 1973, n. 877, che nel superare la distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e subordinato ha innovato rispetto a quella prevista dalla L. 13 marzo 1958, n. 264 – realizza una forma di decentramento produttivo caratterizzato dal fatto che l’oggetto della prestazione viene in rilievo non come risultato, ma come l’estrinsecazione di energie lavorative, rese in maniera continuativa all’esterno dall’azienda, organizzate ed utilizzate in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all’interno di essa.

Correlativamente, è stato osservato che, nel lavoro a domicilio il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell’attività del prestatore nel ciclo produttivo, del quale la prestazione lavorativa resa pur se in ambienti esterni e con mezzi ed attizzatine anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente con l’ausilio dei suoi familiari purchè conviventi ed a carico, diventa parte integrante e che tale integrazione si esprime non solo con l’obbligo di seguire analitiche e vincolanti indicazioni dell’azienda, bensì con l’ineludibile obbligo di lavorare, che.

diversamente, si configura la fattispecie del lavoro autonomo allorchè sia ravvisabile, in capo al soggetto cui l’imprenditore abbia commesso un determinato risultato una vera e propria organizzazione imprenditoriale distinta da quella del committente, cosicchè l’attività lavorativa possa dirsi prestata con inserimento in quella e non nel ciclo produttivo di questa, ovvero nei casi nei quali la prestazione, pur personalmente resa, risulti caratterizzata da autonomia tale da escludere anche la subordinazione attenuata cosi come sopra definita (cfr. Cass, 4 ottobre 2006 n 21341) Peraltro, neanche sarebbe sufficiente per l’individuazione di una distinta organizzazione, a proprio rischio dei mezzi produttivi e di una struttura di tipo imprenditoriale la mera iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, circostanza la cui valutazione, insieme a quella delle altre indicate, è demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito secondo il canone interpretativo che, nel dubbio deve ritenersi sussistente lo speciale rapporto di lavoro a domicilio (cfr in tali termini. Cass. 5 maggio 2003 n 6810).

Il pagamento di fatture a cadenza mensile, la circostanza che le attività erano assolutamente ripetitive e riguardavano l’assemblamento di capi di abbigliamento, ad esclusione dei bottoni e le ulteriori circostanze evidenziate dal giudice del merito risultano elementi idoneamente valorizzati dalla Corte territoriale in aderenza ai principi giurisprudenziali suesposti, onde il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono ritenersi infondati, rilevandosi, quanto al quinto che la volontà delle parti e stata correttamente desunta dal concreto atteggiarsi del rapporto secondo le modalità descritte, onde non vi era necessità di indagare ulteriormente la volontà delle parti, rispetto alla estrinsecazione in fatto del vincolo contrattuale.

Ugualmente infondato è il sesto motivo con il quale si censura l’omessa e/o insufficiente considerazione, quale fatto controverso e decisivo, della possibilità per la M. di contrattare i prezzi da applicarsi alle lavorazioni e la commisurazione dei prezzi ai capi che la stessa realizzava.

Ed invero, ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato – secondo la configurazione risultante dalla disciplina contenuta nella L. 18 dicembre 1973, n. 877, nei sensi sopra indicati assume rilevanza la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, all’esito di trattative concernenti le caratteristiche del lavoro ed il prezzo da stabilire di volta in volta, dovendosi accertare, in particolare, se tale possibilità di negoziazione sia limitata in ambiti prefissati dal contratto di lavoro: inserendosi in esso quale modalità di esecuzione, ovvero sia espressione di una realtà incompatibile con il lavoro subordinato, configurandosi in tal caso, tanti contratti di lavoro autonomo per quante sono le singole commesse (cfr. Cass 11 gennaio 2011 n. 461). La circostanza dedotta non assume, dunque, la rilevanza attribuitale in sede di enunciazione del vizio di motivazione, non essendo stata ritenuta evidentemente la stessa quale momento incompatibile con il lavoro subordinato ma espressione di una modalità esecutiva della prestazione, come e dato evincere da contesto motivazionale, privo di salti logici e di elementi di contraddizione in merito allo specifico esame.

Il settimo motivo deve ritenersi infondato in virtù di quanto già rilevato in ordine alla non significatività, ai fini della esclusione del lavoro a domicilio, delle risultanze relative all’iscrizione alla CCIA e all’emissione delle fatture.

Passando all’esame dell’ottavo motivo, non viene nel contesto della relativa esposizione, in violazione del principio dell’autosufficienza, riportato il testo del rinnovo contrattuale richiamato ed asseritamente intervenuto relativamente ai rapporti di lavoro con lo due lavoratici part time, per le quali era stato addebitato alla ditta il pagamento tardivo, a titolo di regolarizzazione sollecitata dall’accertamento ispettivo, dei maggiori oneri contributivi, ritenuto inidoneo alla fruizione della fiscalizzazione degli oneri sociali, in difformità da quanto ritenuto dalla ricorrente.

Il motivo è, per tale ragione, inammissibile.

Infine infondata e l’ultima censura mossa alla sentenza oggetto di impugnazione, atteso che non può certo ritenersi che la qualificazione giuridica in sede giudiziale valga a ridimensionare i termini dell’evasione nei senso di ritenere realizzata una omissione non sanzionabile a carico della ditta, che aveva omesso di presentare le denunzie in conformità alla realtà fattuale e giuridica del rapporto intrattenuto con la dipendente, indipendentemente dal suo accertamento in sede giudiziale.

Al riguardo, peraltro, deve condividersi quanto affermato in più decisione da questa Corte, laddove ha rilevato che, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali a mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione – e non già della semplice omissione – contributiva, ricadente nella previsione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 17, lett. b) che commina una sanzione “una tantum” il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 17) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell’ente e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, poichè il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (c.d ravvedimento operoso), senza che, “in subiecta materia”, spieghi influenza l’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg. (configurante la fattispecie dell’evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro; attesane la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore (cfr Cass. s. u 7 marzo 2005 n. 4808, e successive conformi, tra cui Cass. 4 agosto 2005 n 16423, Cass. 8 settembre 2005 n. 17841Cass. 17 aprile 2007 n. 9126), E’ staio, poi più specificamente osservato che connotato essenziale della omissione continuativa o la possibilità di rilevazione da parte dell’Ente dell’esistenza e della misura dei contributi non pagati mentre ricorre la più grave ipotesi di evasione contributiva quando tale rivelazione non sia possibile perchè il credito dall’Ente previdenziale non risulta da alcuna documentazione di provenienza del soggetto obbligato.

Quandanche dovesse ritenersi che. essendo gli oneri di segnalazione del debito contributivo molteplici, la mancata ottemperanza ad uno solo di essi non configuri la più grave ipotesi di evasione (Cass. 15 gennaio 2003 n. 533) ipotesi verificatasi nel caso considerato riguarda la totale assenza di documentazione, tesa ad occultare il debito contributivo, che come tale innegabilmente configura la fattispecie della evasione contestata.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, a carico della ricorrente per il principio della soccombenza, vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto che l’istituto ha svolto attività difensiva solo in udienza. Nulla va statuito per le spese nei riguardi dell’Equitalia spa, rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000,00 per onorario oltre accessori di legge. Nulla per spese per l’Equitalia s.p.a.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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