Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17272 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 17272 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 6323-2008 proposto da:
DATA SUD INTERNETWORKING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI
140, presso lo studio dell’avvocato VITALE FORTUNATO,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

857
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA

PREVIDENZA

SOCIALE, 80078750587 in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

Data pubblicazione: 12/07/2013

mandatario

della

S.C.C.I.

S.P.A.

Società

Cartolarízzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocatiCORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI,

– controricorrenti non chè contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 7723/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 06/04/2007 R.G.N. 7716/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato VITALE FORTUNATO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO per delega CALIULO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

R.G. n. 6323/08
Ud. 7.3.2013

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 8 novembre
2006, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva
rigettato l’opposizione proposta dalla società Data Sud
Internetworking s.r.l. avverso la cartella di pagamento notificatale
dalla società Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per il pagamento, a
favore dell’INPS, di contributi previdenziali, ha condannato la
società opponente al pagamento del minore importo di
189.844,50, a titolo di contributi, sanzioni civili e “una tantum”,
revocando il “decreto ingiuntivo opposto”.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società
Data Sud Internetworking sulla base di un solo motivo. L’INPS ha
resistito al ricorso. La società concessionaria del servizio di
riscossione è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente osservarsi che la Corte territoriale,
nel dispositivo della sentenza, nel condannare la società Data Sud
Internetworking al pagamento della somma di 189.844,50, ha
“revocato il decreto ingiuntivo opposto”.
Trattasi all’evidenza di un errore materiale, come dà atto la
sentenza impugnata in motivazione, laddove afferma che la
statuizione “revoca del decreto ingiuntivo” dove intendersi come
annullamento della cartella esattoriale.
2. Con l’unico motivo, cui fa seguito il relativo quesito di
diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore, la società
ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 112
cod. proc. civ., deduce che la Corte territoriale, anziché annullare
la cartella di pagamento, così come era stato chiesto con il ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

in appello dalla stessa società, ha condannando la ricorrente al
pagamento del suddetto importo.
Così facendo è incorsa nella violazione del principio della
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato previsto dall’art. 112
cod. proc. civ.
Questa Corte ha affermato che “Non sussiste il vizio di “extra

petite (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell’opposizione a
decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione non solo per accertare
l’esister= delle condizioni per l’emissione dell’ingiunzione, ma
anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in
base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati
dall’ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una
sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a
quella ingiunta, perché mentre l’opponente chiede di accertare
l’inesistenza dell’obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con il
ricorso per ottenere in breve tempo – con forme speciali – un titolo
esecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda di
rigetto dell’opposizione, esercita invece un’azione di condanna”
(Cass. 27 dicembre 2004 n. 24021).
Inoltre “La richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto,

formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del
giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la
richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di
esso, che può pertanto essere pronunziata dal giudice per un
importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto
ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza
incorrere in vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile 2005 n. 9021;
Cass. 27 gennaio 2009 n. 1954; Cass. 7 ottobre 2011 n. 20613).
Tali principi vanno affermati anche nella fattispecie in esame,
atteso che, in tema di riscossione di contributi, l’opposizione alla
iscrizione a ruolo presenta evidenti analogie con l’opposizione a
decreto ingiuntivo, dando luogo ad un giudizio ordinario di

3. Il motivo non è fondato.

3

cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale
obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
Anche qui deve ritenersi che nella originaria pretesa
dell’Istituto fatta valere, a seguito dell’iscrizione a ruolo, con la
richiesta di pagamento dei contributi e con la domanda di rigetto

condanna al pagamento dei contributi. Onde, il giudice d’appello,
annullando la cartella di pagamento emessa per un importo
superiore, ha legittimamente condannato la società al pagamento
del minore importo accertato.
Il ricorso va dunque rigettato, pppzia condanna della società
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio come in
dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti della società concessionaria
del servizio di riscossione, rimasta intimata.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, a
favore dell’INPS, delle spese del presente giudizio, che liquida in
50,00 per esborsi ed 3.000,00 per compensi professionali, oltre
accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti della Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.
Così deciso in Roma in data 7 marzo 2013.

dell’opposizione, sia ricompresa implicitamente la richiesta di

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