Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17271 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D. (nella qualità di difensore distrattario del

sig. M.S.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio degli avvocati SPINOSO ANTONINO e

NAPOLITANI SIMONA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale,

Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA

LUIGI, PUGLISI LUCIA, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 26.2.08, depositata il 03/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 3 aprile 2008, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale modifica della decisione di primo grado, ha condannato l’INAIL a corrispondere a M.S. l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, conseguente all’infortunio sul lavoro subito il (OMISSIS), sino alla data del (OMISSIS), e a rimborsargli le spese dei due gradi del giudizio.

Quanto alla domanda del difensore avv. P.D. di distrazione delle spese processuali, l’ha disattesa in base al rilievo che il predetto legale non aveva reso la formale dichiarazione, prescritta dall’art. 93 cod. proc. civ., di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.

Relativamente a questa statuizione, l’avv. P. domanda la cassazione della sentenza con ricorso basato su un motivo, deducendo che nelle conclusioni dell’atto di appello egli aveva espressamente chiesto la distrazione delle spese processuali ex art. 93 cod. proc. civ..

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata quindi redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente fondato. Secondo il principio di diritto richiamato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., “la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese” (cfr. Cass. 6 aprile 2006 n. 8085).

Il Collegio condivide questo orientamento, per cui, una volta che il difensore della parte abbia avanzato la richiesta di distrazione delle spese processuali, come appunto si è verificato nella specie, resta irrilevante, ai fini dell’obbligo per il giudice di provvedere in tal senso, che non vi sia stata una formale dichiarazione da parte del medesimo difensore “di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”. Più volte infatti si è sottolineato che la domanda in proposito non è soggetta ad alcuna formalità, può essere formulata anche in comparsa conclusionale (Cass. 12 gennaio 2006 n. 412) e per il giudizio di Cassazione, pure nella memoria illustrativa o in sede di discussione davanti al collegio (Cass. 18 luglio 1972 n. 2455), non sussistendo riguardo ad essa l’esigenza dell’osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la relativa domanda.

Nè ai fini alla decisione può avere alcun rilievo il versamento eseguito dall’Istituto, con mandato di pagamento in favore di M.S. del complessivo importo di Euro 2.847,64, poichè, a parte la mancata indicazione di qualsiasi causale del versamento, esso non potrebbe avere effetto liberatorio per l’Istituto con riferimento al credito sorto direttamente a favore del difensore distrattario, per le spese processuali nei confronti del soccombente.

A tale riguardo la giurisprudenza di questa Corte, come si è evidenziato nella relazione di cui innanzi, ha più volte ribadito l’autonomia del diritto del difensore distrattario in ordine al proprio credito per le spese processuali, autonomia la quale esclude la possibilità che al medesimo sia opposta in compensazione dal soccombente il credito vantato verso la parte vittoriosa (Cass. 1^ ottobre 2009 n. 21070, e anteriormente Cass. 13 ottobre 1972 n. 3037, Cass. 14 giugno 1965 n. 1202, Cass. 30 marzo 1962 n. 670).

Il ricorso va dunque accolto, e cassata la sentenza impugnata, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, con l’attribuzione direttamente in favore dell’avv. P.D., delle spese dei giudizi di primo e secondo grado, nell’ammontare determinato nella relativa statuizione della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, distrae in favore dell’avv. P. D., le spese dei giudizi di primo e secondo grado, come liquidate nella relativa statuizione della sentenza impugnata;

condanna l’INAIL al pagamento, in favore dell’avv. P. D., delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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