Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17271 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATALLOZZI Paolo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17809-2014 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO CORRIAS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. in data 2 marzo 2009 l’Agenzia delle entrate ha notificato nei confronti della signora C.A.M. una cartella di pagamento volta al recupero di IVA, IRPEF e IRAP, oltre sanzioni e interessi, in relazione agli anni d’imposta 2004 e 2005;

2. la Commissione tributaria provinciale di Roma ha parzialmente accolto l’originario ricorso della contribuente, riconoscendo la non debenza di alcune imposte e la non applicabilità di alcune sanzioni, ma negando la possibilità di scomputare le ritenute d’acconto per le quali non era stata prodotta la relativa certificazione del sostituto d’imposta;

3. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1/22/14, depositata il 7 gennaio 2014, ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la sentenza di primo grado;

4. avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

5. l’Agenzia non si è costituita, benchè regolarmente intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. in pendenza del giudizio, la contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016;

2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass. 03/10/2018, n. 24083, Cass. 11/02/2020, n. 3245, Cass. 03/0272021, n. 3113);

3. nel caso di specie, la ricorrente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’esattore e il pagamento dell’importo dovuto, mentre l’Agenzia delle entrate ha aderito all’istanza di estinzione, allegando comunicazione di regolare pagamento degli importi dovuti;

4. ricorre dunque una causa di estinzione del processo;

5. le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12/11/2015, n. 23175, Cass. 03/0272021, n. 3113).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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