Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17271 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 12/08/2011), n.17271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 817/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/04/2008 r.g.n. 2017/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 5.10.2008, accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto da R.A. e, in parziale riforma della impugnata sentenza condannava l’INPS a corrispondere all’appellante gli interessi anatocistici maturati sugli interessi legali come liquidati dal Tribunale sulle differenze economiche riconosciute a titolo di indennità di disoccupazione agricola, con decorrenza dalla domanda giudiziale al soddisfo.

Rilevava che erano dovuti gli ulteriori interessi soltanto sugli interessi legali maturati sino al pagamento della prestazione alle condizioni di cui all’art. 1283 c.c., ossia dalla domanda giudiziale e se dovuti gli accessori, come nel caso considerato, per almeno sei mesi.

Quanto alla disposta compensazione di Vi delle spese liquidate in primo grado, ne rilevava la giustificatezza, in quanto l’INPS aveva provveduto ad adempiere la prestazione prima della notifica del ricorso e ciò costituiva ulteriore motivazione a fondamento di quanto disposto dal primo giudice.

Per la cassazione di questa sentenza la R. ha proposto ricorso fondato su quattro motivi. L’INPS ha depositato la procura speciale ai propri difensori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della pronunzia impugnata, sul rilievo che, a fronte di istanza intesa ad ottenere gli interessi, dalla data della domanda, sulla sorte capitale e sugli interessi di legge maturati sulla prestazione, la Corte territoriale era incorsa in errore nel limitare la condanna agi ulteriori interessi soltanto sugli interessi pregressi e non anche a quelli maturati a tale data sulla sorte capitale rivalutata. Formula al riguardo corrispondente quesito di diritto.

Nel secondo motivo, con deduzione di violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost., dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 92 c.p.c., comma 2, degli artt. 93, 112 e 115 c.p.c., nonchè di vizi di motivazione, censura la sentenza d’appello perchè la motivazione, integrativa di quella di primo grado – che aveva statuito la compensazione di 1/2 delle spese di lite, statuizione fatta oggetto di specifico motivo di appello -, non aveva tenuto conto dell’accoglimento della domanda relativa agli ulteriori interessi anatocicstici ed era da ritenersi irragionevole e pretestuosa, atteso che la disposta compensazione si risolveva in danno della parte vittoriosa e si poneva in contrasto con il principio di causalità.

Nel terzo motivo, con denuncia di violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost., dell’art. 91 c.p.c. dell’art. 92 c.p.c., comma 2 e dell’art. 93 c.p.c., e delle tariffe forensi approvate con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, nonchè di vizi di motivazione, domanda se, in un giudizio di appello avente ad oggetto l’accoglimento di un capo della domanda su cui non si è pronunciato il giudice di primo grado e la rideterminazione delle competenze di primo grado, in cui la parte appellante risulti totalmente vittoriosa, vi sia stata violazione e falsa applicazione degli articoli menzionati e delle tariffe forensi nel caso di omessa riliquidazione delle spese da parte del giudice di appello, sia con riferimento alla violazione dei minimi delle tariffe sia con riferimento alla liquidazione unitaria delle spese per più cause riunite.

Infine, con il quarto motivo, la R. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 92 c.p.c., comma 2, degli artt. 112, 115 e 324 c.p.c., nonchè per vizi della motivazione, contestando che la corte di merito abbia compensato integralmente le spese del giudizio di appello senza indicarne, neppure succintamente, le ragioni, dovendosi ritenere illogica ed irrazionale la decisione di considerare “giusto motivo” di compensazione la natura della controversia e dell’unica questione devoluta” una volta che ai giudice di secondo grado erano state, in realtà, devolute tre questioni. In tal modo – sottolinea la ricorrente – la statuizione della Corte di Bari si risolve in una violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, in quanto la compensazione delle spese viene ad impedire il conseguimento di un risultato economicamente utile.

Il primo motivo è infondato, in conformità a quanto già affermato da questa Corte, con sentenza 12 maggio 2008 n. 11673, da cui non v’è alcun motivo di discostarsi, secondo cui gli interessi anatocistici vanno riconosciuti anche in relazione alle prestazioni previdenziali nei limiti consentiti dall’art. 1283 c.c., nulla disponendo l’art. 429 c.p.c. in materia di anatocismo e conseguendone, pertanto, che solo gli interessi sulla somma capitale, al netto, quindi, della rivalutazione, producono ulteriori interessi (cfr., in tali termini, sent Cass cit., che ha evidenziato come, ai sensi dell’art. 1283 cod. civ.. gli interessi sulla sola sorte capitale – e non già sui ratei progressivamente rivalutati – sono produttivi a loro volta di interessi).

Il secondo motivo non è fondato, atteso che l’appello era stato accolto solo parzialmente e che. pertanto, l’esito del giudizio ben poteva, ritenersi fondare la compensazione nei limiti di 1/2 già disposta, le cui ragioni giustificatrici dovevano quanto meno risultare agevolmente evincibili dal contesto complessivo della decisione, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ed invero, qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all’entità del bene, che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversati assunti, possono ravvisarsi i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un’ipotesi di soccombenza reciproca, (cfr. in tali termini Cass. 4755/2004).

Nel caso di specie è conforme ai principi stabiliti la statuizione adottata con riguardo alle spese di lite, posto che l’art. 92 c.p.c., comma 2, dispone che il giudice può compensare parzialmente o intero le spese tra le parti, se vi e soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, sottraendosi i giusti motivi ad una elencazione che non sia meramente esemplificativa.

La Suprema Corte ha ripetutamele affermato che in tema di spese processuali, la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice, che non richiede specifica motivazione e non è censurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche o tali da inficiare, per la loro inconsistenza o l’evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto v. sent. Cass. n. 19161 del 29.9.2005).

E’ stato anche affermato, sia pure con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), che la norma dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione e che ciò non accade quando la compensazione si basi sulla “fattispecie concreta ne suo complesso”, in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (ccr. In tali termini Cass., sez. 18.2.1007 n. 26673).

Nel caso considerato non si ricade nell’ipotesi da ultimo indicata e dalla motivazione e ricostruzione del fatto contenute nella sentenza parzialmente impugnata non emergono elementi di incoerenza e incompatibilità con la parziale compensazione delle spese di lite, decisione che, assumendo una funzione accessoria rispetto a quella che definisce il giudizio, deve necessariamente valutarsi in stretta correlazione con la motivazione che sorregge la decisione di merito.

Parimenti infondato è il terzo motivo, il cui quesito si rivela palesemente inconferente e privo di corretti riferimenti all’esito del giudizio di merito, in cui la parte appellante non era affatto risultata totalmente vittoriosa, e peraltro nella censura, in violazione del principio di autosufficienza, non si riporta il contenuto della specifica doglianza avanzata in tema di liquidazione e determinazione delle spese di lite di primo grado nè i rilievi con i quali erano state puntualmente contestate le modalità di liquidazione delle stesse.

Con riguardo all’ultimo motivo – ugualmente infondato, ritiene la Corte che il provvedimento di integrale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado sia correttamente e logicamente motivato (e ciò invero, anche nella prospettiva più rigorosa del nuovo regime delle spese introdotto con la L. n. 263 del 2005, art. 2) con il riferimento alla “natura della controversia e dell’unica questione devolutà, essendo, difatti, unica la questione di merito (quella relativa agli interessi anatoastici) devoluta ai giudice d’appello, mentre la questione relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado – seppure in sentenza esaminata con riferimento alle censure in proposito formulate dall’appellante, doveva comunque, essere affrontata di ufficio dal giudice dell’impugnazione dovendo costui procedere al loro nuovo regolamento in conseguenza della riforma, in punto di merito, della sentenza impugnata (vedi, tra tante. Cass. sent n. 18837 del 2010, n. 15483 del 2008), Del resto, il riferimento alla “natura della controversia costituisce, già di per sè, valida giustificazione – che deve risultare agevolmente evincibile dal contesto complessivo della decisione – della disposta compensazione delle spese del giudizio di appello, stante il limitato oggetto di tale giudizio e l’esiguità del valore del credito in discussione.

In conclusione i ricorso è rigettato.

Le spese del presente giudizio vanno poste, a carico del ricorrente limitatamente a quelle sostenute dall’istituto per l’attività difensiva svolta in sede di discussione, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente – giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi, Euro 2000,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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